La Corte d’Appello
di Genova Sezione Lavoro, con sentenza n°326 del 5/10/2018, ha
confermato la sentenza di primo grado per quanto riguarda il merito
della causa, cioè il pieno diritto alla rivalutazione della pensione
minima garantita dal Fondo, che la Banca aveva indebitamente bloccato
dall’1/1/1998.
Lo stesso diritto
non è stato invece riconosciuto a sei dei soci ricorrenti, poiché
avevano iniziato la causa oltre 10 anni dopo il collocamento a
riposo.
Si tratta del
cosiddetto diritto di stipite, che in certi casi pone dei limiti
temporali all’azione giudiziaria e che, secondo l’avvocato
difensore Michele Iacoviello, non dovrebbe essere applicato ai
rapporti pensionistici periodici diretti, ma che ci obbligherà a
ricorrere in Cassazione nonostante la fondatezza del diritto
principale e la modesta consistenza numerica e d’importo delle
posizioni in gioco, in precedenza ammesse.
La soddisfazione
per il rinnovato riconoscimento del diritto per il quale ci siamo
tanto battuti, è in parte ridimensionata dall’esito sfavorevole
per i restanti sei colleghi, che devono subire la pervicace
resistenza opposta dalla Banca, anche di tipo prescrittivo e
procedurale.
Ancora una volta ci
spiace dover rilevare la difficoltà per i pensionati di difendere i
loro diritti, anche i più semplici e motivati, a causa
dell’incertezza del diritto e dei tempi lunghi della giustizia.