Le
procedure aziendalmente in atto per addivenire a una profonda
trasformazione del nostro FIP - da trattamento pensionistico
complessivo garantito e correlato all'ultima retribuzione in
servizio, ad una prestazione prospettica aggiuntiva calcolata col
metodo contributivo e svincolata dalla pensione Inps, in questi
giorni sono oggetto di numerose richieste di nostre delucidazioni da
parte di soci, che non sono solo pensionati ma anche parte dei c.d.
"attivi", ossia personale ancora in servizio con elevata
anzianità d’iscrizione al Fondo.
Altri
vorrebbero che restassimo totalmente estranei da quanto avviene,
come se vi fossero due Fondi pensione ben distinti (uno per gli
attivi e un altro per i pensionati): ma non è assolutamente
così, non solo perché lo diciamo noi, ma in quanto lo
prevede chiaramente il Regolamento, che notoriamente non può
essere modificato e che è sempre stato strutturato
(continuativamente da oltre 50 anni) come un’unica entità
proprio da parte delle fonti istitutive, ossia Carige, le OO.SS. e,
dal 1992, da ciascun iscritto, che contrattualmente lo ha ratificato,
accettandone le previsioni.
Ci
giunge altresì informale notizia che una consistente parte
degli attivi avrebbe già optato per ottenere una zainettizzazione
(termine di per sé già poco gradevole), forse perché spinti
da tanti consigli in tal senso, proprio da parte di chi in
passato si era invece contrattualmente impegnato a garantire nel
tempo una previdenza meno aleatoria, quale parte della
retribuzione maturata in servizio ma erogata in pensione, mentre
oggi sembra fortemente portato ad alimentare dubbi
metagiuridici e scenari di pericolo, che non giovano certo
all’immagine della Banca, che dichiara d’aver riacquistato
solidità patrimoniale ed equilibrio economico, anche a spese dei
tanti dipendenti e pensionati che hanno sottoscritto gli aumenti di
capitale.
L’Accordo
sindacale sottostante alla zainettizzazione, che (solo)
apparentemente sostiene di non modificare il Regolamento,
consentirebbe all’Azienda di proporre al personale in servizio
una transazione forfettaria, tra l'altro da formalizzarsi con atto di
rinuncia a 360 gradi (chissà perché?). Per supportare questa
affermazione e giustificarla, il documento fa riferimento ad una
sentenza di Cassazione del 14/1/2015, la n°477 che, giudicando
sulla restituzione del contributo aziendale in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, ha esteso in via analogica la normativa
stabilita al riguardo dalla Legge n. 252/2005 sui Fondi
preesistenti a prestazioni definite, di tipo collettivo e a
ripartizione.
Non
vogliamo in questa sede entrare nel merito dell’uso disinvolto e
parziale delle disposizioni pensionistiche contrattuali e di legge
riferite a casi totalmente diversi dalla nostra fattispecie, che
invece fonda la riserva matematica sul capitale di copertura degli
impegni previdenziali futuri della Banca.
Desideriamo per ora solo
chiarire ai tanti colleghi che ce lo chiedono, quanto segue, ferma la
nostra posizione di fondo in merito:
a) La
citata sentenza della Cassazione e la legge sui Fondi pensione, cui
si fa testuale riferimento, disciplinano “il trasferimento
dell’intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica, la quale deve essere esplicitamente prevista dagli
statuti (Regolamento del Fondo)". Oltre a non essere il nostro
caso, la Cassazione chiarisce comunque molto bene che il
trasferimento, nella fattispecie, deve consistere nella riserva
matematica accantonata, verificabile con oggettivi calcoli
attuariali, e non con metodologie diverse, più riduttive.
b) La
posizione di ciascun iscritto, individuabile mediante corrette
metodologie attuariali, infatti non è quella calcolata da
Carige applicando un coefficiente fisso alla (parziale)
retribuzione pensionabile ponderato per l’anzianità di servizio,
nell’intento forse di ricostruire un inesistente e diretto rapporto
contributivo dello zainetto rispetto a quanto spettante, dal momento
che l’offerta non tiene altresì conto della reversibilità e degli
altri dati attuariali personali, che concorrono a rappresentare la
reale “posizione individuale maturata”, secondo i criteri dettati
dalla Corte e utilizzati per formazione del bilancio aziendale. A
parte la mancanza di trasparenza sul metodo, non si può non
criticare il risultato, cioè il contenuto dello zainetto in molti
casi assai più ridotto del dovuto (ma non dovevano essere almeno
applicati i principi della tanto sbandierata sentenza di
Cassazione?).
c)
Tale comportamento penalizza le donne, i pensionati di età inferiore
alla media, i coniugati e i titolari di integrazioni tendenzialmente
più elevate, solo in parte compensato dal bonus per minimo garantito
e altre vertenze, l’unico aspetto che richiederebbe un’intesa
transattiva in caso di accettazione, non essendo plausibile, nemmeno
con l’interpretazione data dalle parti firmatarie dell’accordo,
alcuna penalizzazione a fronte dell’asserito diritto di chiedere la
portabilità della propria posizione maturata (c.d. zainetto, ma
pieno e non ridotto), che conseguentemente dovrebbe essere
chiaramente evidenziata a parte esplicitando i criteri attuariali
usati per calcolarla.
Una
sigla sindacale si è persino spinta ad ipotizzare l’estensione
dell’offerta ai pensionati, a nostro avviso tanto più
impercorribile, per cui rassicuriamo tutti i nostri soci in
quiescenza in merito alle vicende che stanno preoccupando i nostri
colleghi ancora in servizio, ai quali vanno la nostra solidarietà e
la nostra comprensione per il difficile momento che stanno vivendo (e
ci riferiamo proprio alla qualità dell’informazione aziendale e
non alle motivazioni talora fuorvianti cui possono essere soggetti).