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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

venerdì 21 giugno 2019

COMUNICATO N.125 - Detraibilità fiscale dei premi o contributi sanitari assicurativi

L’UPBN ha pubblicato sulla rivista Senatus la notizia che conferma la detraibilità, nella misura del 19% delle spese sanitarie rimaste a carico del contribuente, cioè non rimborsate ai soci assicurati con MBA Società di Mutuo Soccorso (pag.45 delle istruzioni per la compilazione del mod.730/2019), il cui contributo assicurativo è detraibile nella misura massima di € 1.300 (rigo E cod.22).
Nel caso in cui il contributo superi il massimale di € 1.300 sarà possibile scaricare la quota aggiuntiva di spese rimborsate, proporzionalmente all’importo di contributo non detratto dal reddito.
Ciò varrà, ovviamente, per la dichiarazione dei redditi 2019 (mod.730/2020) dei soci assicurati.
Per quanto riguarda, invece, la ex polizza Cattolica di Assicurazioni, in vigore sino al 31/12/2018, il cui premio non è fiscalmente detraibile, vale il principio generale che consente al contribuente di detrarre tutte le spese sanitarie sostenute, ancorché parzialmente o totalmente rimborsate.

venerdì 14 giugno 2019

COMUNICATO N.124 - Perequazione delle prestazioni pensionistiche (Inps e FIP) e contributo di solidarietà

Come noto - la stampa e varie fonti televisive ne hanno parlato a lungo e dettagliatamente per diversi mesi - dal 1° gennaio del corrente anno, con la legge Finanziaria, è stata stabilita una forma ridotta di aggiornamento Istat delle pensioni (obbligatorie ed integrative), nonché l'introduzione di un nuovo contributo di solidarietà (per la durata di 5 anni) per le pensioni di legge di importo lordo superiore a € 100.000 annui.

La pratica applicazione della nuova normativa da parte dell'INPS è stata attuata da aprile scorso per quanto concerne l'applicazione dei nuovi, e ridotti, importi di pensione mensile perequata e da questo mese per le trattenute mensili a titolo di contributo di solidarietà; sempre da giugno l'INPS ha incominciato a trattenere le rispettive quote di pensione (perequazione e solidarietà) pagate "in eccedenza" nei primi mesi dell'anno, ossia prima che fosse in grado di applicare la nuova legge.

Entrambi gli istituti previdenziali - perequazione e solidarietà dal 2019 - sono stati oggetto di critiche e valutazioni sul piano giuridico, ampiamente divulgate dai media, come peraltro avvenuto in passato in occasione di interventi di legge su aspetti similari.

Lo studio legale Iacoviello, in particolare, quale usuale consulente giuridico della FAP Credito, cui aderisce As.Pe. Carige, ha analizzato dettagliatamente tali aspetti, evidenziandone anche la censurabilità sul piano giudiziario: chi intendesse approfondire la tematica può esaminarne le varie connotazioni sul sito www.iacoviello.it, alle voci "blocco della perequazione" e "contributo di solidarietà".

Inoltre, l'Avv. Iacoviello ha già contattato sul punto la F.A.P.  nonché  direttamente alcuni nostri Soci, che in passato hanno già  avuto rapporti con il suo studio, rappresentando la possibilità di instaurare  sin da ora un contenzioso sull'applicazione della nuova normativa, previo l'espletamento di determinate incombenze formali, e con costi contenuti (per il singolo nostro associato euro 126,88 per la vertenza sulla perequazione ed euro 380,64 per contestare il contributo di solidarietà, oltre, in entrambi i casi ad un compenso finale aggiuntivo pari al 10% di quanto ottenuto in caso di vittoria).

Trattandosi di una materia delicata soggetta ad lungo iter processuale per il giudizio di costituzionalità, che riguarderebbe tutti i pensionati interessati, riteniamo tuttavia che sia possibile prendere tempo prima di assumere iniziative al riguardo, limitandoci ad evidenziare ai nostri Soci che le somme di pensione trattenute dall'INPS, con decorrenza 1.1.2019, per perequazione ridotta e per contributo di solidarietà, potranno essere contestate giudizialmente, senza incorrere nella prescrizione, entro 5 anni.

COMUNICATO N.123 – Sentenza di Cassazione n.15164 del 4/6/2019



La sentenza in oggetto riguarda il diritto alla reversibilità e quindi tutti i Soci che ancora percepiscono la pensione integrativa aziendale.
Si ricorda comunque che la Banca Carige nel liquidare gli zainetti ha correttamente liquidato anche la quota di reversibilità attuarialmente spettante.
L’avv. Michele Iacoviello ci comunica d’aver vinto definitivamente la causa contro la Cassa di Risparmio di Firenze che, mediante un accordo sindacale stipulato con le c.d. Fonti Istitutive, pretendeva di poter peggiorare i diritti dei pensionati.
In questo caso si trattava della perequazione e della reversibilità, che secondo la Cassazione non sono mere aspettative che si consolidano soltanto al verificarsi dell’evento e alla liquidazione della provvidenza, ma invece sono pieni diritti soggettivi già compresi nel patrimonio del pensionato all’atto del suo pensionamento.
Per chi desiderasse approfondire la materia si fa rinvio al sito: