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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

domenica 14 giugno 2020

COMUNICATO N.148 - Polizza sanitaria MBA - Contributo 2019 e spese sanitarie detraibili


A seguito dei nostri reiterati interventi in merito alla questione delle errate segnalazioni sul precompilato e della detraibilità fiscale dei contributi MBA, la Società Mutua ha dovuto modificare le quietanze 2019, che ora sono scaricabili dal sito Internet. 
Le nostre lettere non sono state riscontrate per i motivi che si possono comprendere leggendo il comunicato del Presidente dell’UPBN, che riportiamo in calce. 
Abbiamo anche rilevato, nella generalità dei precompilati presi in esame, sensibili e non omogenee discordanze riduttive dei valori rispetto a quelli collegabili ai contributi-base. 
E’ stata anche confermata la nostra indicazione di detrarre le spese rimborsate ai familiari che non possono detrarre la loro quota di contributo, mentre potrebbe complicare le cose il diverso suggerimento dell’UPBN della detraibilità sino al massimale di € 1.300 nel caso di familiare a carico (che non scaricherebbe così le spese sanitarie rimborsate). 
Consigliamo, pertanto, di non detrarre mai la quota di contributo dei familiari siano essi a carico o non a carico (§ Circ.13/E del 31/5/2019), avvalendosi sempre della possibilità di detrarre tutte le spese sanitarie effettivamente sostenute dai coassicurati appartenenti al coacervo familiare, previa rettifica del dato alla voce Oneri e Spese -Quadro E cod.1 del mod.730. 
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Testo dell’intervento del Presidente dell’UPBN Carlo della Ragione, pubblicato nel sito di UPBN – Rubrica Forum – in data 11.06.2020

Desidero chiarire che MBA non intende rettificare la segnalazione effettuata al Fisco ad inizio dell'anno e che ha comportato l'errata esposizione sui "precompilati" di 3/4 della somma versata nel 2019 dal Socio aderente alla Mutua. Ritengo che tale decisione sia determinata dal timore (forse dalla certezza) di incorrere in una pesante sanzione che si poteva scongiurare solo se la correzione fosse avvenuta tempestivamente, conformandosi ai nostri suggerimenti. Rischio al quale potrebbe incorrere anche il singolo contribuente rettificando di proprio pugno l'importo evidenziato sul modulo precompilato. Consiglio a tutti di presentare il 730, chi vuole essere assistito può rivolgersi alla nostra segreteria, eventualmente prenotandosi per un appuntamento. La MBA ha preso formale impegno di mettere a disposizione sul proprio sito, al massimo entro lunedì 15, la certificazione relativa al contributo versato nel 2019 con la specifica di quanto dovuto dal Socio aderente e quanto da lui versato per ciascun familiare fiscalmente non a carico. Anche in questo caso chi non fosse attrezzato per scaricare la certificazione può fare ricorso alla segreteria. Per concludere: chi ha un contratto TOP, è detraibile la somma di € 1.300 per chi spende 1.350 per l'intero nucleo familiare fiscalmente a suo carico; invece chi è single ovvero versa € 490 per ciascun familiare fiscalmente non a carico potrà detrarre euro 1.050. In questa seconda ipotesi, non potendosi i familiari avvalersi di detrazione, gli stessi sono legittimati a detrarre interamente le spese sanitarie sostenute anche se interamente o parzialmente rimaste a carico della Mutua. Per chi ha il contratto LIGHT può detrarre € 140.               
Mi auguro di avere sgombrato tutti i dubbi, fra qualche mese studieremo le migliori soluzioni per le denunzie fiscali dell'anno prossimo.






giovedì 4 giugno 2020

COMUNICATO N.147 - Nuova IMU 2020 - Acconto di Giugno


Si ricorda che entro il giorno 16 scade il termine per il versamento dell’acconto della “nuova” IMU.

Come già segnalato a suo tempo (vedi Comunicato n.136) con la legge di Bilancio 2020 è venuta meno la tassa sui servizi indivisibili (TASI) le cui aliquote tuttavia sono state accorpate nell’IMU.

Non cambiano i moltiplicatori delle rendite catastali e sono confermate l’esenzione totale per la prima casa non di lusso e relative pertinenze, nonché le riduzioni per gli immobili dati in comodato gratuito ai familiari in linea retta e/o locati a canone concordato.

Anche le aliquote sono quelle precedentemente in essere, ma provvisorie, in quanto i Comuni devono deliberarne la misura definitiva entro il 28/10/2020 nel limite massimo dell’1,14 per mille, con eventuale conguaglio, se dovuto, da aggiungere alla rata a saldo di dicembre.

Per questo motivo, salvo il caso di variazione intervenute nel possesso degli immobili, non è necessario ricalcolare l’imposta, ma semplicemente versare gli stessi importi dell’acconto 2019, avendo cura di accorpare la TASI (ex codici 3958 e 3961), per i Comuni dove era prevista, nel rigo dell’IMU usando i vecchi codici 3918 per gli altri immobili e 3912 per la prima casa di cat.A (lusso).

Siccome la TASI poteva essere applicata soltanto dai Comuni che non avessero stabilito l’IMU nella misura massima dell’1,06% (invero molto pochi) nella maggior parte dei casi non sarà nemmeno necessario accorpare gli importi, né modificare il precedente F24 se non l’anno 2020 di riferimento dell’imposta.

Ciò agevola non poco il pagamento dell’F24 precompilato on line potendo richiamare il bonifico dell’anno scorso e confermarlo con poche modifiche.

Si consiglia comunque di disporre il bonifico on line per tempo con la funzione di prenotazione della data di pagamento, in modo di avere la possibilità di effettuare eventuali modifiche in caso di involontari errori.  

Solo in presenza di variazioni della consistenza e della destinazione degli immobili potrebbe tornare utile ricorrere ad uno dei tanti siti che calcolano l’IMU on line, il più documentato e affidabile dei quali è quello dei Comuni d’Italia, link www.amministrazionicomunali.it, dove è possibile calcolare o semplicemente aver conferma dell’importo dell’acconto IMU dovuto per gli immobili ubicati in qualsiasi parte d’Italia.