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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

martedì 26 novembre 2019

COMUNICATO N.133 - Assicurazione RC auto – Clausola Bonus Malus

Il premio assicurativo della R.C. auto è stabilito sulla base delle caratteristiche dell’auto e della rischiosità statistica della polizza (età del conducente, patentati e/o figli minori di 25 anni, cilindrata del veicolo, provincia di immatricolazione, dispositivi di sicurezza installati sull’auto, eventuale franchigia, ecc.), nonché delle trattative o confronti concorrenziali svolti personalmente.
In base alla propria situazione anagrafica e storia assicurativa può convenire inserire clausole che escludono la guida di neo patentati dei figli minori di 25 anni e/o prevedano una piccola franchigia fissa sui sinistri liquidati, che abbassano significativamente l’importo dei premi annuali.
Tutte le polizze private prevedono la clausola “Bonus / Malus” che, all’interno di 18 classi di merito, premia o punisce l’automobilista con la riduzione o l’aumento del premio, ad ogni scadenza annuale, in rapporto alla frequenza dei sinistri liquidati.
Di regola la classe d’ingresso, per chi stipula la polizza per la prima volta, è la 14.esima, che si riduce gradualmente a metà in assenza di incidenti sino alla classe 1 e aumenta sempre della metà del premio base in presenza di incidenti sino alla classe 18; a titolo esemplificativo, supponendo un premio medio base di ingresso di € 800, il premio della classe 1 sarà di € 400 e quello della classe 18 di € 1.200.
Ogni Compagnia assegna ai propri assicurati una valutazione di merito - la c.d. classe interna “0” o “-1” - in base alla storia della sinistrosità che abbassa il premio minimo, ma non ha riflessi sulla classe universale obbligatoriamente utilizzata nel caso di trasferimento della polizza RC.
La percentuale di aumento o di riduzione è calcolata sul premio base non scontato comprensivo di Iva e contributo SSN, pari al 7,183% per ogni scatto, mediamente corrispondente a € 45 in diminuzione e € 90 in aumento (2 scatti) per il primo sinistro e € 225 (5 scatti) al verificarsi del secondo sinistro colposo nello stesso anno di osservazione.
Il meccanismo va valutato in funzione degli anni che mancano a raggiungere la classe più favorevole in quanto un solo sinistro comporta l’immediato innalzamento di due classi e successivamente la riduzione annuale di una (in assenza di nuovi sinistri) per un periodo più esteso e su un premio maggiorato.
Nella media riferita alla classe d’ingresso la maggiorazione cumulata per un solo sinistro e nessun altro negli anni successivi ammonta nel periodo a circa € 750, salvo che non venga esercitata la facoltà di riscatto.
Infatti per i piccoli incidenti non sempre conviene ricorrere alla copertura assicurativa, tanto che si è diffusa la prassi della transazione diretta, peraltro contrattualmente non consentita; è tuttavia possibile chiedere all’assicuratore l’importo del danno da liquidare o già liquidato alla controparte e riscattarlo provvedendo al rimborso del danno alla propria Compagnia d’Assicurazioni senza perdere la classe di merito né vedere il premio aumentato al secondo incidente o l’anno successivo.
In caso di concorso di colpa in misura uguale o inferiore al 50% non si perde la classe di merito purché nell’anno successivo (c.d. di osservazione) non avvengano altri incidenti.
Si ricorda infine che la più favorevole classe di merito è trasferibile in caso di decesso del titolare o di intestazione di un nuovo veicolo in capo ad un famigliare convivente.

venerdì 15 novembre 2019

COMUNICATO N. 132 – Ricorso contro il blocco della perequazione 2019/21 e contributo di solidarietà

Numerosi Soci richiedono un parere circa una comunicazione pervenuta dallo studio legale Jacoviello con la quale si segnala che la Corte dei Conti della Regione Venezia Giulia ha trasmesso alla Corte Costituzionale gli atti di un contenzioso in merito dell’incostituzionalità delle norme che hanno a suo tempo disposto una pesante riduzione della perequazione e l’introduzione del nuovo contributo di solidarietà per gli anni 2019-2021.

Lo studio Jacoviello intenderebbe intraprendere due azioni collettive finalizzate l’una alla rimozione del blocco e l’altra all’abolizione del contributo e propone a quanti possano essere interessati la partecipazione a tariffe convenzionate (€. 126,88 per la vertenza perequazione e €.380,64 per contestare il contributo solidarietà) oltre un compenso aggiuntivo pari al 10% di quanto ottenuto in caso di vittoria.

L’iniziativa dello studio fa seguito a quanto già segnalato con il comunicato N. 124 del 14 giugno 2019, al quale si fa espresso rinvio, e pur considerando che il costo appare contenuto e che le modalità di adesione siano abbastanza semplici occorre ricordare che l’analogo contenzioso instaurato per annullare il blocco della perequazione del 2012-2013 ha avuto un iter molto osteggiato dal Governo e un esito finale non positivo.

Si osserva, altresì che ove la Corte riconoscesse l’incostituzionalità delle norme la pronuncia avrebbe valore anche nei confronti di chi non avesse partecipato al contenzioso.

Premesso che aderire o meno al contenzioso proposto è lasciato alla discrezione dei singoli evidenziamo che a nostro avviso i soci possono attendere l’evoluzione della situazione visto che, in caso di dichiarata incostituzionalità delle norme penalizzanti, i termini di prescrizione per richiedere giudizialmente quanto spettante sono di tre anni per la pensione INPS e cinque per quella FIP.

Considerato infine che la generalità dei soci potrebbe trarre un vantaggio economico immediato ed uno duraturo dall’eventuale eliminazione del blocco o del nuovo contributo, informiamo che a titolo cautelativo As.Pe. assisterà due soci che si sono volontariamente resi disponibili per l’avviamento di un contenzioso individuale a titolo di causa pilota a valere per ogni seguito meglio visto.