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BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !
libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.
venerdì 23 marzo 2018
COMUNICATO N. 97 - Convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2018
mercoledì 21 marzo 2018
COMUNICATO N.96 – Istruzioni operative polizza sanitaria.
In
data 20/3/2018 l’UPBN ha provveduto all’addebito del premio della
polizza sanitaria della Compagnia ALLIAZ, composto dal premio
assicurativo vero e proprio e dalla quota di € 30 per l’iscrizione
o il rinnovo dell’associazione ad UPBN del titolare del contratto.
In
considerazione della sostituzione della Compagnia assicuratrice, con
rieleborazione e trasferimento dei dati personali, nonché delle
nuove sottoscrizioni e numerose variazioni contrattuali, si invitano
i soci titolari a verificare l’esattezza dell’importo o
l’eventuale omissione dell’addebito, segnalando ad As.Pe. Carige
soltanto le anomalie eventualmente riscontrate.
Nel
contempo, sul n.1 di febbraio della Rivista Senatus in corso di
recapito agli associati UPBN, è stato pubblicato il contratto in
versione grafica più leggibile del testo reperibile sul nostro sito
Internet, nonché il manuale operativo per l’utilizzo della nuova
polizza, che dovrebbe ora permettere di usufruire integralmente di
tutte le modalità e clausole contrattuali.
Tuttavia,
la nostra Associazione approfondirà l’esame del documento e si
terrà a disposizione dei Soci per chiarire eventuali dubbi o
segnalazioni di disservizi operativi.
lunedì 5 marzo 2018
COMUNICATO N.95 - Minus e plusvalenze sul portafoglio titoli: tassa sui capital gain.
Le Borse mondiali stanno attraversando un periodo di generalizzata depressione dei corsi dei titoli azionari e obbligazionari per motivi prevalentemente legati ai timori di guerre commerciali e di ripresa dell’inflazione, in un quadro già deteriorato dalle tensioni politiche internazionali.
Andamenti ciclici di questo tipo coinvolgono, in maggiore o minor misura, anche titoli di rating primario e con dividendi previsti in aumento.
Siccome la volatilità dei prezzi talvolta induce ad effettuare degli arbitraggi per attenuare i rischi di mercato o per coglierne le opportunità, anche compensando le minusvalenze con le plusvalenze, ci sembra utile ricordare le principali norme del regime di tassazione delle rendite di capitale.
Mentre è a tutti noto che le cedole dei titoli di stato sono tassate al 12,50% e che le cedole di titoli obbligazionari privati, i dividendi e i proventi erogati da EFT e Fondi comuni d’investimento azionari sono tassati al 26%, come redditi soggetti a tassazione a titolo di imposta, è meno chiaro il meccanismo di tassazione dei capital gain sui vari prodotti finanziari.
Innanzi tutto, occorre ricordare che per compensare in tutto o in parte le plusvalenze è necessario aver prima realizzato delle minusvalenze vendendo dei titoli in perdita o utilizzando quelle preesistenti nei quattro anni precedenti (altrimenti le minus si azzerano), non essendo sufficiente aver subito la svalutazione teorica di un titolo, anche se a carattere definitivo come nel caso di rinuncia a sottoscrivere un aumento di capitale fortemente diluito senza aver ceduto i diritti d’opzione.
I capital gain sui titoli di stato fruiscono dell’aliquota agevolata del 12,50%, ma solo se la plusvalenza è realizzata in occasione della scadenza del titolo, altrimenti è considerata reddito di capitale tassato al 26%; di regola, è quindi sconsigliabile vendere titoli pubblici in guadagno prima della scadenza (per esempio quelli a lungo termine) al solo scopo di effettuare altri investimenti aventi analogo rischio di tasso o di emittente.
Un'altra regola fiscale da tener presente è quella che le minusvalenze di titoli diversi (titoli di stato, obbligazioni e azioni) non possono essere compensate con le plusvalenze degli EFT e dei Fondi comuni d’investimento di risparmio o assicurativi, per cui un mix di prodotti finanziari, se non gestito anche sotto il profilo fiscale, può portare alla sgradita conseguenza di versare un’imposta del 26% su un imponibile virtuale non rappresentativo dell’effettivo risultato economico delle operazioni finanziarie realizzate.
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