Con
la Legge di bilancio 2020 sono state introdotte numerose modifiche alla vigente
disciplina tributaria. Qui di seguito si illustrano in sintesi alcune misure che
si ritengono di maggior interesse per le persone fisiche:
- E’
stata resa permanente l’aliquota del 10% quale cedolare secca per i contratti
di locazione a canone concordato.
Si
tratta dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative
addizionali, dell’imposta di registro e di bollo per la tassazione del reddito
derivante da contratti di locazione di unità immobiliari urbane nei comuni ad
alta densità abitativa.
L’aliquota,
in origine stabilita nella misura del 19%, è stata ridotta nel tempo al 15% e
successivamente al 10% con valenza fino al 31 dicembre 2019. Pertanto, dal
nuovo periodo di proroga, l’aliquota del 10% è stata resa permanente.
- Sono
stati prorogati il bonus previsto per le ristrutturazioni edilizie, l’ecobonus
e il bonus mobili.
In
pratica sono state prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2020, nella misura
già prevista per il 2019, le detrazioni dall’Irpef per le spese relative a
lavori di recupero edilizio e di efficienza energetica, all’acquisto di mobili
e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati.
-
E’
stato introdotto il cd. bonus facciate.
Si
tratta di una nuova detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone
fisiche del 90% per le spese sostenute nell’anno 2020 relative a interventi,
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex DM
1444/1968. Si tratta sostanzialmente delle parti del territorio comunale interessati
da agglomerati urbani (i centri storici) e parti già urbanizzate, anche se
edificate in parte.
Sono
ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata,
balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali
di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna
e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio,
devono soddisfare particolari requisiti energetici con riguardo ai valori di
trasmittanza termica indicati nei relativi decreti ministeriali.
- E’
stata aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze
immobiliari.
Si
tratta delle plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni
immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in
donazione da non più di cinque anni con esclusione di quelli ricevuti in
successione e degli immobili che per la maggior parte del periodo intercorso
tra l’acquisto o la costruzione sono stati adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari. In alternativa alla tassazione ordinaria, è
possibile richiedere l’applicazione di una imposta sostitutiva la cui aliquota a
decorrere dal 2020 è stata aumentata dal 20 al 26%.
- E’
stata aumentata la detrazione Irpef per le spese veterinarie.
A
decorrere dall’anno 2020 è stato innalzato a 500 euro l’importo massimo
detraibile delle spese veterinarie, stabilito per l’anno 2019 in 387,34 euro.
La detrazione è ammessa per la parte che eccede l’importo di 129,11 euro.
-
E’
stata introdotta un limite in base al reddito nella detrazione Irpef di taluni
oneri.
A
decorrere dall’anno 2020 per i contribuenti con reddito complessivo superiore a
120mila euro, la detrazione per gli oneri detraibili spetta in misura pari al
rapporto tra 240 mila euro, meno il reddito complessivo, e 120mila euro.
Pertanto, oltre i 240mila euro di reddito, la detrazione si azzera
completamente.
Tale
disposizione NON si rende
applicabile - e quindi continuano ad essere detraibili indipendentemente dalla
misura del reddito complessivo - agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione
dell’abitazione principale, delle spese di ristrutturazioni edilizie e per risparmio energetico, nonché a tutte le spese mediche.
-
Sono
state introdotte nuove disposizioni per rendere tracciabili le detrazioni.
Infatti,
a decorrere dal 2020, la detrazione Irpef del 19% per gli oneri fiscalmente
rilevanti spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Tra questi
sono da comprendersi oltre i versamenti bancari e postali anche quelli
effettuati mediante carte di debito, di credito, prepagate nonché assegni
bancari e circolari.
Tale
condizione NON si rende applicabile,
e quindi potranno continuare ad essere pagate in contanti, le spese per
l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici, nonché le prestazioni
sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario
nazionale.
-
E’
stata prevista la riunificazione tra Imu e Tasi.
Dal
2020 scompare, infatti, il tributo per i servizi indivisibili e viene prevista
una sola forma di prelievo patrimoniale, la cui disciplina fondamentalmente
ricalca quella preesistente per l’Imu. Lo scopo del provvedimento è quello di
semplificare la tassazione immobiliare non verificandosi in pratica alcuna riduzione
del prelievo: l’aliquota di base è fissata allo 0.86%, con possibilità per i
Comuni di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.