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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

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martedì 22 luglio 2025

COMUNICATO N. 293 – Accredito rimborsi IRPEF

 

Segnaliamo che l'INPS, con la corresponsione della mensilità di agosto p. v.,  accrediterà  i rimborsi dell’IRPEF dovuti dall’Agenzia delle Entrate a coloro che  hanno effettuato la denuncia dei redditi 2024 entro il mese di maggio c.a. con mod.  730. I relativi importi sono riportati sul cedolino, già consultabile on line.

Con l’occasione rinnoviamo a tutti i nostri Soci gli auguri di buone e serene vacanze.

giovedì 19 settembre 2024

COMUNICATO N. 276 - Legge di bilancio 2025 e blocco della perequazione delle pensioni di importo superiore a 4 volte il minimo Inps mensile


Ormai sono anni che il governo tempo per tempo in carica limita gli adeguamenti  per perequazione (inflazione) delle pensioni di importo superiore a 4 volte il minimo mensile Inps (euro 2.101,52). Anche quest’anno il governo Meloni, con la prossima legge di bilancio, in via di definizione, sta per riproporre analoghe limitazioni per il 2025.

In questi anni As. Pe. Carige ha spesso affrontato questo problema, da ultimo con i Comunicati n. 262 del 17/11/23 e n. 264 del 28/11/23, fornendo ai propri Soci  informazioni e delucidazioni in proposito. Rileva ora l’opportunità di tornare  sull’argomento, in quanto il governo  sembra essere fortemente intenzionato a confermare le precedenti limitazioni, se non addirittura a  peggiorarle.

L’unica possibile soluzione per limitare le pesanti conseguenze di  dette limitazioni risulta essere una prossima decisione della Corte Costituzionale, in quanto chiamata in causa  dalla Corte dei Conti della Toscana, per pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle ultime misure di legge sulla riduzione dell’adeguamento all’inflazione delle pensioni mensili.

La Corte dovrà cioè stabilire se il principio costituzionale  della proporzionalità ed adeguamento della retribuzione  debba essere assicurato, senza pesanti penalizzazioni, anche nei confronti dei lavoratori in quiescenza, onde tutelarne la posizione.

Certo bisognerà vedere se la Corte Costituzionale (come peraltro  già fatto in passato) avrà la determinazione di non farsi condizionare da valutazioni politiche e considerazioni di bilancio (che poco hanno a che vedere con il diritto), facendo solo riferimento alla portata della nostra Costituzione e non ad altro.

Non resta quindi che sperare in un giudizio asettico e positivo della Corte – che forse non sarà assunto a breve  - per potere avere i doverosi aggiornamenti Istat per inflazione dei trattamenti pensionistici in atto. As. Pe. fornirà, non appena ne verrà a conoscenza, adeguata informativa.


venerdì 21 giugno 2024

COMUNICATO N. 272 - 14a mensilità (c.d. gratificazione feriale) per i pensionati aventi diritto

 

Premesso che sul sito INPS (www.inps.it) è già possibile verificare l’entità della propria pensione A.G.O. per il prossimo mese di luglio, si chiarisce che in detto mese l’Ente previdenziale  mette altresì in pagamento la  14a mensilità, per coloro che ne hanno diritto (ossia per chi ha redditi contenuti).

Tale mensilità aggiuntiva è di importo compreso  tra i 336 ed i 655 euro.

La stessa – calcolata  su importi e requisiti sia di età  che di reddito -  è prevista per i pensionato A.G.O. che:

hanno compiuto i 64 anni di età al 30/6/2024,

possiedono un  reddito complessivo individuale  non superiore a 2 volte l’importo  del trattamento pensionistico minimo (ossia euro 15.563,86 per l’anno 2024).

L’erogazione è prevista per il mese di luglio (per chi matura i requisiti entro tale mese), ovvero a  dicembre (per chi li matura dopo), mentre non è prevista per chi percepisce già prestazioni per invalidità civile, Ape sociale e isopensione  (ossia assegno di esodo).

martedì 28 novembre 2023

COMUNICATO N. 264 - Petizione “Salviamo il ceto medio”

 Con riferimento a quanto già evidenziato in tema di perequazione pensioni/ridotta rivalutazione Istat, (da ultimo con Comunicato n.262 del 17 c.m.), segnaliamo una iniziativa  lanciata da CIDA Manager, ed illustrata da “Il Sole 24 ore” del 24 u.s. . intitolata “salviamo il ceto medio”.

Tale iniziativa prende spunto dalla constatazione che  i 2/3 di tutta l’Iperf  in Italia  sono pagati dai soli contribuenti  da lavoro e da pensione, e solo per i pensionati la prossima legge di bilancio introduce ulteriori penalizzazioni -  consistenti di fatto in  ritenute alternative all’Irpef  -  ossia riduce drasticamente le piene  rivalutazioni Istat per i pensionati, introdotte per legge  nel 1969,e poi ridimensionate nel 1992.

Dopo troppi anni di reiterate vessazioni in tal senso, la petizione di cui trattasi ripropone il problema  di quanto sia iniquo continuare a  sottrarre ulteriori risorse a chi ( il pensionato) ha pagato onestamente tasse e contributi, in una economia “alterata e inquinata dall’evasione”. Per sottoscriverla occorre collegarsi alla piattaforma Change.org, raggiungibile al seguente link:

         https://www.change.org/p/salviamo-il-ceto-medio?source_location=search  ).

Chi intende aderire, deve selezionare “FIRMA LA PETIZIONE”, inserire i propri dati, come richiesto e seguire le istruzioni successive.

È evidente che più elevato sarà il numero di aderenti (specialmente con la divulgazione tramite le diverse Associazioni di pensionati interessate),  più elevata sarà la possibilità che la petizione  venga presa in considerazione.

La proposta, che nasce in difesa di tutte le forze produttive del Paese, presenti  negli ambiti socioeconomici, pubblici e privati, che generano PIL, posti di lavoro e muovono l’economia, infatti si pone i seguenti obiettivi:

  • Sostenere il potere d’acquisto delle pensioni
  • Consentire la reale sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico
  • Valorizzare i contributi previdenziali versati dai lavoratori
  • Assicurare una sostanziale  maggiore equità fiscale
  • Attivare una vera lotta all’evasione fiscale consentendo di rafforzare il welfare pubblico,che deve essere a carico di tutti ,secondo eque modalità impositive.


NB  La petizione si appoggia a  Change.org, una società, fondata nel 2007 negli Stati Uniti, che gestisce l’omonima  piattaforma online gratuita di campagne sociali.

 

venerdì 17 novembre 2023

COMUNICATO N. 262 - Perequazione sui trattamenti pensionistici 2023 (conguagli) e 2024

 Ci stiamo avvicinando a fine anno e per i pensionati si ripropongono le usuali problematiche connesse all’adeguamento degli assegni mensili  all’inflazione (verificatasi e programmata), c.d. perequazione, che ormai da numerosi anni  vede penalizzate le pensioni più elevate, tramite un meccanismo decrescente di rivalutazione .

Allo stato tali problematiche, in pratica, si riferiscono a due aspetti :

-    conguaglio 2023 dell’adeguamento mirato a recuperare l’inflazione effettiva del 2022 (integrazione della rivalutazione già applicata in via preventiva)

-       rivalutazione per il 2024.

CONGUAGLIO PER IL 2023

Il recente decreto del governo (16/18 ottobre 2023) prevede che dall’1.12.23 (anziché a gennaio, come in passato)  i pensionati ricevano  il conguaglio all’adeguamento degli assegni mensili per il  2023, connesso   al recupero dell’inflazione effettiva verificatasi nel 2022.

Gli aumenti, con  decorrenza 1.1.23, consistono in un ulteriore incremento teorico dello  0.8%, peraltro riducibile,  in funzione delle singole fasce di reddito globale  pensionistico mensile percepito, nei seguenti termini :

-     copertura  al 100% (ossia  + 0.8%) per le pensioni mensili sino a 4 volte  il trattamento minimo lordo INPS (ossia lordi  Euro 2101,52),

-   copertura ridotta all’85%  per i trattamenti compresi  tra 4 e 5 volte detto minimo (ossia sino a 2626,90 Euro),

-     copertura ulteriormente ridotta al 53% per i trattamenti tra 5 e 6 volte il menzionato minimo (ossia  sino a 3152,28 Euro),

-        copertura abbassata al 47% per i trattamenti tra 6 e 8 volte lo stesso minimo  (ossia sino a 4203,04 Euro),

-        copertura contenuta al 37% per i trattamenti tra 8 e 10 volte detto minimo (ossia sino a 5253,80 Euro),

-        copertura minima del 32% per le pensioni che superano di 10 volte  il minimo INPS (ossia da 5254 Euro  in su).

RIVALUTAZIONE PER IL 2024

Per il 2024 le attuali previsioni  di una perequazione  annua  del 5,6 %,sempre proporzionalmente poi  ridotte in base all’entità delle singole  pensioni mensili (come attualmente indicato nella Relazione tecnica al bilancio 2024, in corso di approvazione dal Parlamento), se non modificate, confermano, peggiorandolo, il meccanismo decrescente di rivalutazione già in atto per il 2023 (sopra illustrato), penalizzando  di fatto  ulteriormente  le pensioni di importo superiore a 10 volte l’assegno minimo INPS, per le quali verrebbe  ridotta  la teorica rivalutazione ipotizzata dell’ulteriore 22 %  (anziché del  32% come nel 2023).

È opportuno ricordare che la c.d. perequazione automatica delle pensioni è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla legge n.153/1969, con implicito  riferimento al disposto dell’art. 38 della Costituzione; tuttavia da  oltre 30 anni il legislatore  (per l’esattezza dal 1992, all’epoca su proposta del governo Amato) per reperire risorse finalizzate a  coprire varie esigenze di bilancio ha introdotto meccanismi di rivalutazione annua decrescente per i beneficiari di pensioni di importo superiore alle pensioni minime INPS, attuando di fatto una diversa penalizzazione economica  collaterale per i soli pensionati  (rispetto alla normale  imposizione fiscale, stabilita invece  con gli stessi criteri per tutti i cittadini), e tale penalizzazione si riverbera progressivamente di anno in anno per tutta la vita residua del singoli interessati, come viene di seguito sottolineato.

Tale meccanismo sperequativo  è stato altresì sottoposto  al vaglio della Corte Costituzionale che, nel tempo, ha modificato il proprio orientamento inizialmente  garantista per i singoli, affermando successivamente  principi giuridici  volti soprattutto a salvaguardare  il bilancio dello stato, anziché confermare e garantire  quei dogmi di equità ed eguaglianza in passato espressi nei confronti dei singoli.

In sostanza, a prescindere dalle diverse colorazioni politiche che hanno connotato i vari governi in Italia  negli ultimi 30 anni, risulta evidente come la considerazione  dei pensionati  (sebbene ammontino globalmente  a ben 16.090.000 unità, secondo le rilevazioni INPS al 31.12.2022) sia  via via peggiorata sotto varie  angolazioni, ed in particolare per quanto concerne l’entità della perequazione annua riconosciuta alle singole  pensioni che, è bene ricordare, di norma sono il risultato di correlativi  reali contributi previdenziali precedentemente versati per tutti i trattamenti superiori al minimo (minimo che, invece,  a fronte di contribuzioni più contenute, fruisce  di una perequazione pari al 100% dell’inflazione annualmente rilevata, aspetto certamente non  censurato ma che non può essere non sottolineato nel presente contesto).

Per dare una idea più puntuale e concreta   delle ultime penalizzazioni economiche (2023) in tema di ridotta perequazione basta ricordare quanto recentemente affermato da  uno dei maggiori esperti previdenziali in Italia, Alberto Brambilla, che ha calcolato la perdita determinatasi per i pensionati per la ridotta perequazione riconosciuta per l’inflazione del  solo 2022.

Tale calcolo è    correlato all’entità dei singoli trattamenti pensionistici fruiti e, per esempio, nel  caso della  decurtazione più marcata stabilita dal legislatore, afferente una   pensione mensile di fatto pari ad Euro 3900 netti (ossia pari a 10 volte il trattamento mensile minimo INPS) la riduzione al 32% della rivalutazione riconosciuta per il solo  2023 comporta da subito  una perdita annua di 7.943 Euro  (611 Euro per 13 mensilità): secondo Brambilla  “se il pensionato vivrà per altri 10 anni, immaginando un’inflazione annua contenuta  del 2%, la perdita sarà globalmente pari a 100.000 Euro“, e sarà ovviamente proporzionalmente superiore per chi percepisce una pensione mensile più elevata (rispetto ai  3900 Euro netti), ovvero sarà inferiore per i trattamenti mensili di minore entità netta.

Il Presidente

mercoledì 27 settembre 2023

COMUNICATO N. 260 – Perequazione pensione a carico FIP Carige

 

Si porta a conoscenza degli Associati titolari di prestazioni pensionistiche  a carico del FIP Carige. che, come preventivato con il nostro comunicato N. 254 - Perequazione delle pensioni per l’anno 2023, BPER ha provveduto ad applicare ai trattamenti accreditati in data odierna la perequazione 2023 sul FIP Carige, corrispondendo gli arretrati dallo scorso gennaio.

giovedì 29 giugno 2023

COMUNICATO N. 258 - Cedolino INPS di luglio: Conguagli IRPEF per i titolari di trattamento FIP e aumento delle pensioni minime

 Segnaliamo che è già consultabile on line il cedolino INPS del mese di luglio.

·      Conguagli IRPEF sul cedolino INPS del mese di luglio per i titolari di trattamento FIP

Si porta a conoscenza dei nostri iscritti  - particolarmente quelli ancora titolari di pensione integrativa FIP Carige -  che l'INPS con la corresponsione della mensilità di luglio p. v., ha operato il conguaglio  derivante dalla differenza fra l'ammontare  delle trattenute IRPEF effettuate nel 2022  e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle prestazioni pensionistiche percepite  da ciascun interessato.

Tale conguaglio, se a credito, è corrisposto in un'unica soluzione sul rateo di pensione, se a debito in relazione alla specifica  entità e può anche essere effettuato ratealmente.

Ciascun interessato può verificare in dettaglio la propria posizione tramite il portale INPS (www.inps.it), previa la propria autenticazione prescelta, poi sub "stato di pagamento”, indi sub "azioni"  e nella videata "pensione rata 7/23" cliccare alla voce "debito IRPEF anno precedente" e poi  "info" : apparirà l'esplicitazione analitica  delle ritenute (o crediti) operate, consistente nei conguagli effettuati  con la mensilità di luglio.

In alternativa è possibile telefonare al call center INPS per richiedere i dettagli del caso (tel. 803164 da fisso; 06 164164 da cellulare).


·      Aumento pensioni minime INPS

Ricordiamo, a chi potesse essere interessato, anche per eventuali familiari o conoscenti titolari di pensioni minime, che, come previsto dalla legge 197/2022, con il cedolino di luglio, le pensioni minime dell’INPS saranno rivalutate  dell’1,5% per i pensionati fino a 75 anni  e del 6,4% per i pensionati con più 75 anni. In entrambi i casi, nel rateo pensione di luglio ci sono anche gli arretrati spettanti dal primo gennaio 2023.

Infatti, per sostenere il potere d’acquisto dei pensionati a fronte della crescita dell’inflazione, la Manovra 2023 (comma 130 della  legge 197/2022) ha previsto che «in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

L’incremento spetta solo sulle pensioni INPS inferiori al trattamento minimo di 563,74 euro. Sono ammesse anche le pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, e i trattamenti non integrati al minimo il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

L’aumento, inoltre, spetta solo alle pensioni pagate dall’Inps. Restano fuori dall’incremento tutta una serie di trattamenti, tra cui:   le pensioni erogate da enti diversi dall’Inps, come le altre casse previdenziali;  le prestazioni assistenziali, in quanto fiscalmente non imponibili; le prestazioni escluse dal “montante per l’incremento”, nonché dal diritto all’incremento; prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, SPORTASS); prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV); prestazioni di accompagnamento a pensione (043-INDCOM; 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA); le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

mercoledì 3 maggio 2023

COMUNICATO N. 254 - Perequazione delle pensioni per l’anno 2023

Si ricorda che  con nostro Comunicato n. 249 del  22/02/2023  si è portato a conoscenza il valore della perequazione INPS  per le prestazioni pensionistiche 2023.

Tale perequazione, peraltro, non è stata ancora applicata  da BPER sulle prestazioni pensionistiche  a carico del FIP Carige. 
A seguito di nostra richiesta di inerenti delucidazioni, ci è stato rappresentato che mentre Carige  applicava subito, in via presuntiva, la periodica perequazione di legge, BPER aspetta, invece, di ricevere dall'Inps la comunicazione ufficiale  dell'aliquota di rivalutazione  calcolata dal Casellario centrale Inps  sul coacervo delle pensioni per i singoli percettori (INPS+FIP).
Tale comunicazione è prevista  dopo il primo semestre 2023, per cui è presumibile che la perequazione 2023 sul FIP Carige  possa essere applicata dal prossimo settembre, ovviamente con la corresponsione degli arretrati dallo scorso gennaio.

mercoledì 22 febbraio 2023

COMUNICATO N° 249 - Perequazione delle pensioni per l’anno 2023

 L’INPS liquiderà la perequazione 2023 e i relativi arretrati, se dovuti, con il cedolino di marzo che è già disponibile on line per chi ha la possibilità di accedervi.

Si ricorda che la rivalutazione delle pensioni sino a 4 volte il minimo INPS era stata corrisposta anticipatamente con decorrenza 1/10/2022, pertanto l’importo è confermato nel 2023 senza modifiche. 

La rivalutazione, con decorrenza 1/1/23, riguarderà quindi tutte le pensioni superiori a 4 volte il minimo, sulla base di percentuali decrescenti della perequazione base, stabilita in via provvisoria nella misura del 7.3%.

Il provvedimento relativo alla perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è stato approvato con la legge di bilancio n° 197 del 29/12/2022, sintetizzato dall’INPS nella seguente tabella:

 

Pensioni 2022

Perequazione

Pensioni 2023

525,38

7,300%

563,73

1.050,76

7,300%

1.127,47

1.576,14

7,300%

1.691,20

2.101,52

7,300%

2.254,93

2.626,90

6,205%

2.789,90

3.152,28

3,869%

3.274,24

3.677,66

3,431%

3.803,84

4.203,04

3,431%

4.347,25

4.728,42

2,701%

4.856,13

5.253,80

2,701%

5.395,71

oltre 10 v.

2,336%

-

(rata mensile al lordo delle trattenute fiscali)

 La percentuale d’aumento è sempre quella relativa alla propria fascia d’importo, con esclusione del cumulo delle percentuali più favorevoli degli scaglioni più bassi (c.d. quote pesanti). 

Ovviamente gli aumenti sono tassati sulla base delle aliquote progressive dell’IRPEF e delle addizionali degli Enti locali (per esempio,  la Regione Liguria conferma le aliquote – fra l’1.23% e il 2.33% -  per scaglioni di reddito dell’anno precedente, mentre il Comune di Genova ha deliberato l’aumento dell’addizionale dallo 0.80% all’1% per i redditi annui sino a € 28.000, dell’1.1% sino a€ 50.000 e dell’1,2% oltre).

L’importo degli arretrati, fra l’altro, sarà decurtato della prima rata di acconto dell’addizionale comunale, per cui l’accredito netto risulterà poco comprensibile, oltre che assai contenuto, per la maggior parte dei nostri associati, specie se paragonato all’inflazione che continua a registrare un incremento del 10% tendenziale annuo.

(a cura di Gianni Lo Vetere)

giovedì 29 settembre 2022

COMUNICATO N. 242 - Decreto Aiuti bis: anticipo su perequazione 2023 e anticipo su conguaglio perequazione 2022

 

Si ritiene opportuno segnalare che il cosiddetto Decreto Aiuti bis n. 115 del 9 agosto 2022 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221) – in considerazione dell’emergenza energetica  e dell’impennata inflazionistica, prevede, alle condizioni sotto specificate,  per le pensioni:

1)     a partire dal 1 ottobre 2022, un‘anticipazione della perequazione relativa al 2023, nella misura del  2%, “nelle more dell'applicazione della percentuale  di  variazione per il calcolo della perequazione delle   pensioni per l'anno 2022  con decorrenza    gennaio  2023”, subordinatamente al non superamento di determinati livelli pensionistici.  Ricordiamo infatti che la perequazione delle pensioni (cioè  la rivalutazione degli importi per adeguarli all’inflazione) è applicata ogni anno con decorrenza 1° gennaio.

In via eccezionale, dunque, dal 1° ottobre 2022 e fino a tutto il 31/12/2022 (tredicesima inclusa) l’importo nel cedolino della pensione potrà  vedere un aumento di 2 punti percentuali.

La rivalutazione si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive. Si applica inoltre alle pensioni dirette e a quelle ai superstiti (pensioni di reversibilità e pensioni indirette), indipendentemente dal fatto che esse siano integrate al trattamento minimo.

L’aumento non si applica tuttavia allo stesso modo per tutte le pensioni, ma è calcolato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  quindi differenziato in base alle fasce di reddito , secondo i seguenti criteri:

  •  100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo  (corrispondente a € 523,83 mensili),  cioè fino a € 2095,32;

·  90% dell’inflazione per le pensioni comprese fra 4 e 5 volte il trattamento minimo, cioè fra € 2095,32 ed € 2619,15


·    75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo, cioè oltre €  2619,15 mensili.

Inoltre, il  Decreto Aiuti bis stabilisce  che l’anticipo di rivalutazione sarà riconosciuto solo “qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro“. Superata questa cifra, l’anticipo di rivalutazione non si applicherà nemmeno con la riduzione al 75%.

Tutti gli importi si riferiscono “al trattamento pensionistico lordo complessivo”, ossia alla sommatoria di eventuali più pensioni.

2)        A partire dal1° novembre 2022, per tutte le pensioni, senza limiti di importo,  un anticipo al del conguaglio per l'anno 2021 per  il  calcolo  della  perequazione (di cui all'art. 24, comma 5, della  legge  28  febbraio1986, n. 41).

Per il 2022 la percentuale di variazione, applicata preventivamene e in via  provvisoria per il calcolo della perequazione, è stata pari all’1,7% e  successivamente il tasso definitivo è stato fissato all’1,9%: ne deriva una differenza dello 0,2%, da conguagliarsi – secondo la normativa in essere -  a partire da gennaio 2023. Il Decreto aiuti bis ha anticipato quindi  la decorrenza di tale conguaglio, fissandola al 1° novembre 2022. 

3)        Da novembre, all’anticipo di rivalutazione del 2% di cui al punto 1) si aggiungerà l’anticipo del conguaglio dello 0,2% per il 2021 di cui al unto 2). In totale, quindi, la rivalutazione delle pensioni dal 1°  ottobre potrà essere  del 2% e dal 1° novembre del 2,2%.

Accedendo alla propria area riservata on line di INPS, è possibile visualizzare il cedolino della pensione e, ove ricorrano i presupposti sopra descritti, verificare l’importo dell’anticipo di rivalutazione (nel nostro Comunicato n. 235 la guida per l’accesso all’area  riservata INPS).

giovedì 7 luglio 2022

COMUNICATO N.236 - Pensione di reversibilità e integrazione al minimo (modello RED)

La Corte Costituzionale con sentenza n° 162 del 30/6/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 c.41 della legge 8/8/1995 n°335, che prevede la decurtazione delle pensioni di reversibilità per fasce d’importo collegate al reddito, nei casi in cui la riduzione risulti superiore ai redditi aggiuntivi del percipiente dovendosi in tal caso limitare la decurtazione alla misura dei redditi di riferimento.

Il provvedimento sembra riguardare le pensioni di reversibilità di importo elevato, tuttavia in attesa dei chiarimenti e delle modalità di presentazione delle domande di rimborso che fornirà l’INPS, si ritiene utile riprendere il Comunicato n°214 del 23/11/2021 sullo stesso argomento completandolo con l’aggiornamento dei parametri di legge e l’istituto dell’integrazione al minimo per le pensioni dirette, nonché le relative modalità dichiarative dei redditi collegati (modello RED).

La pensione di reversibilità spetta ai famigliari superstiti a seguito del decesso del pensionato; si ha invece la pensione indiretta quando la pensione viene liquidata, a seguito della morte del lavoratore, direttamente al nuovo beneficiario: le regole e i criteri di parziale trasferibilità di questa pensione sono però gli stessi di quelli della reversibilità.

Il primo beneficiario è sempre il coniuge o il coniuge insieme ai figli minori, inabili o studenti; solo in assenza del coniuge ne beneficiano i figli sino al compimento del periodo regolare di studi (è escluso il fuori corso universitario) o fino a che dura l’invalidità; in assenza anche di questi la reversibilità spetta ad altri familiari già a carico del defunto con quote ridotte.

Si ricorda che la reversibilità. in caso di divorzio, è divisa fra i coniugi superstiti in proporzione al periodo di ciascun matrimonio, e che il diritto cessa qualora sia stato contratto un nuovo matrimonio.

Al coniuge se solo spetta il 60% della pensione del defunto, con un figlio l’80% e con due il 100%, ma le quote aggiuntive cessano con la perdita dei requisiti di età, inabilità e studio dei contitolari.   

La quota del 60% spettante al coniuge è tuttavia soggetta, salvo condizioni particolari, a riduzione sulla base dei redditi soggetti ad IRPEF dichiarati con mod.730, esclusa la prima casa e la pensione di reversibilità da liquidare, nelle seguenti percentuali:

a)     nessuna riduzione della pensione di reversibilità per redditi sino a 3 volte il minimo INPS, pari a € 20.450 annui;

b)     riduzione del 25% per redditi sino a 4 volte il minimo, pari a € 27.266 annui;

c)     riduzione del 40% per redditi sino a 5 volte il minimo, pari a € 34.083;

d)     riduzione del 50% per redditi oltre il precedente massimale.   

La maggior riduzione relativa allo scaglione superiore di reddito scatta anche in presenza di eccedenze di modesto importo per cui è opportuno avere una chiara rappresentazione della propria posizione fiscale, ricordando che le variazioni annuali potrebbero influire sulla misura della pensione.  

Le percentuali di reversibilità del FIP Carige sono uguali a quelle previste per la pensione pubblica, senza alcuna riduzione collegata al reddito del beneficiario/a, ma il loro importo concorre all’imponibile di riferimento per la determinazione della percentuale di riduzione della pensione pubblica.

Dopo la presentazione della domanda di pensione di reversibilità all’INPS, on line o presso un CAF, non sarà più necessario dichiarare la propria situazione reddituale, mediante l’apposito modello RED, a meno che non si debbano apportare integrazioni ai dati dichiarati tramite il modello 730 a cui l’INPS è autorizzata ad accedere direttamente.

Infatti, concorrono all’imponibile di riferimento i redditi soggetti a IRPEF di lavoro o di pensione, esclusa quella di reversibilità, delle seconde case e degli immobili locati, compresi quelli a cedolare secca nella misura del 66,5% se il contratto è a canone concordato.

Sono, invece, irrilevanti il reddito figurativo della prima casa e tutti gli altri sottoposti a tassazione sostitutiva (interessi, dividendi, proventi di fondi comuni, TFR, capitalizzazione di pensioni private).

In presenza di assegni di reversibilità di importo medio-alto percentualmente ridotti dai redditi IRPEF in base alle varie fasce di riferimento, potrebbe essere valutata, se non altro a titolo conoscitivo, la trasformazione di eventuali redditi ordinari in investimenti soggetti a tassazione sostitutiva alla fonte in grado di contenere legittimamente l’aggravio della decurtazione pensionistica.

Esistono altre forme di pensione o di prestazioni sociali che prevedono sussidi da parte dello Stato (mentre per la reversibilità si tratta di una riduzione della prestazione dovuta) con limiti di reddito più stringenti, in genere collegati al cumulo familiare compresi i redditi finanziari, anche se già sottoposti ad imposta sostitutiva.

Si tratta, per citare i principali, delle pensioni sociali, delle integrazioni al minimo, degli assegni di accompagnamento, delle pensioni di invalidità e del reddito di cittadinanza.

In genere è necessaria la presentazione del modello ISEE attraverso un CAF o altro soggetto abilitato, mentre per l’integrazione al minimo è sufficiente il modello RED sia per l’ottenimento che per il mantenimento dei benefici di legge collegati al reddito compresi i proventi finanziari (interessi bancari e postali, dei titoli di stato e dei fondi comuni) rilevabili dagli estratti dei conti correnti oppure da apposita certificazione da richiedere alla banca d’appoggio, mentre sono sempre escluse le pensioni da integrare e quelle esenti a sensi di legge (pensioni di guerra, di invalidità, ecc.).

Fra le suddette provvidenze, è più frequente l’integrazione della pensione diretta al minimo INPS che, nella nostra realtà associativa, riguarda talvolta il coniuge che ha lasciato presto il lavoro per le cure familiari con un assegno inferiore al minimo pensionistico, attualmente fissato in € 524,35 per 13 mensilità, oltre alla 14.ma mensilità e il bonus di € 200 per il caro vita, annualmente rivalutato in misura pari al 100% dell’inflazione.      

I pensionati soli che non raggiungono tale importo possono beneficiare dell’integrazione totale purché abbiano redditi non superiori a € 6.816 (esclusa la pensione da integrare e la prima casa), proporzionalmente ridotta sino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia reddituale di € 13.633 (2 volte il minimo INPS, variabile di anno in anno).

Il pensionati coniugati devono tener conto del cumulo dei redditi familiari, ma con massimali più elevati; anche in questo caso l’integrazione spetta in misura inversamente proporzionale all’aumento del reddito familiare complessivo fra una soglia minima di € 20.449 e massima di € 27.266.

Tuttavia, per i pensionati che fruiscono di integrazione delle pensioni liquidate anteriormente all’anno 1994 il cumulo dei redditi familiari è irrilevante, per cui continueranno a tener conto soltanto dei propri redditi con le stesse modalità previste per il pensionato solo.

In tutti i casi di riduzione dell’integrazione a causa di aumento del reddito di riferimento sia personale che familiare, vige la regola del congelamento dell’assegno senza riduzioni dell’importo goduto fino a quel momento, che però non beneficerà più delle rivalutazioni perequative annuali sino all’eventuale rientro nei parametri di legge.

Il modello RED, nei casi previsti, va presentato nei periodi stabiliti dall’INPS, per le così dette “campagne RED”, con le seguenti modalità:

a) direttamente in modalità semplificata accedendo ai Servizi on line del Cittadino con PIN dispositivo;

b)   tramite il Contact Center (sconsigliabile per i tempi di attesa e i problemi di identificazione);

c)  tramite le Strutture territoriali dell’INPS (preferibilmente su appuntamento);

d)   avvalendosi dell’intermediazione dei CAF e di altri soggetti abilitati.

(a cura di Gianni Lo Vetere)


martedì 28 dicembre 2021

COMUNICATO N.218 - Pagamento pensione INPS gennaio 2022

Si fa seguito al comunicato n°217 sullo stesso argomento per ricordare ai soci che il cedolino di pensione dettagliato è disponibile nell'area riservata di MyInps, del sito www.inps.it. L'accesso può avvenire mediante SPID, CIE (Carta di Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi).

L’INPS, dovendo completare le operazioni di adeguamento delle pensioni per il 2022 entro il 20 Novembre, in tempo utile per l’invio dei pagamenti agli istituti bancari, ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile in quella data, pari all’1,6%. In data successiva la percentuale è stata consolidata tramite decreto all’1,7%; pertanto l’INPS procederà al pagamento delle differenze nel corso del primo trimestre dell’anno 2022.

Segnaliamo, inoltre, che anche per il calcolo delle trattenute fiscali l’INPS ha utilizzato le aliquote in vigore nel 2021; pertanto dovrà procedere al pagamento delle differenze nei primi mesi dell’anno 2022.

Il contributo di solidarietà è stato invece eliminato in quanto scaduto per legge al 31/12/21.