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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

giovedì 7 luglio 2022

COMUNICATO N.236 - Pensione di reversibilità e integrazione al minimo (modello RED)

La Corte Costituzionale con sentenza n° 162 del 30/6/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 c.41 della legge 8/8/1995 n°335, che prevede la decurtazione delle pensioni di reversibilità per fasce d’importo collegate al reddito, nei casi in cui la riduzione risulti superiore ai redditi aggiuntivi del percipiente dovendosi in tal caso limitare la decurtazione alla misura dei redditi di riferimento.

Il provvedimento sembra riguardare le pensioni di reversibilità di importo elevato, tuttavia in attesa dei chiarimenti e delle modalità di presentazione delle domande di rimborso che fornirà l’INPS, si ritiene utile riprendere il Comunicato n°214 del 23/11/2021 sullo stesso argomento completandolo con l’aggiornamento dei parametri di legge e l’istituto dell’integrazione al minimo per le pensioni dirette, nonché le relative modalità dichiarative dei redditi collegati (modello RED).

La pensione di reversibilità spetta ai famigliari superstiti a seguito del decesso del pensionato; si ha invece la pensione indiretta quando la pensione viene liquidata, a seguito della morte del lavoratore, direttamente al nuovo beneficiario: le regole e i criteri di parziale trasferibilità di questa pensione sono però gli stessi di quelli della reversibilità.

Il primo beneficiario è sempre il coniuge o il coniuge insieme ai figli minori, inabili o studenti; solo in assenza del coniuge ne beneficiano i figli sino al compimento del periodo regolare di studi (è escluso il fuori corso universitario) o fino a che dura l’invalidità; in assenza anche di questi la reversibilità spetta ad altri familiari già a carico del defunto con quote ridotte.

Si ricorda che la reversibilità. in caso di divorzio, è divisa fra i coniugi superstiti in proporzione al periodo di ciascun matrimonio, e che il diritto cessa qualora sia stato contratto un nuovo matrimonio.

Al coniuge se solo spetta il 60% della pensione del defunto, con un figlio l’80% e con due il 100%, ma le quote aggiuntive cessano con la perdita dei requisiti di età, inabilità e studio dei contitolari.   

La quota del 60% spettante al coniuge è tuttavia soggetta, salvo condizioni particolari, a riduzione sulla base dei redditi soggetti ad IRPEF dichiarati con mod.730, esclusa la prima casa e la pensione di reversibilità da liquidare, nelle seguenti percentuali:

a)     nessuna riduzione della pensione di reversibilità per redditi sino a 3 volte il minimo INPS, pari a € 20.450 annui;

b)     riduzione del 25% per redditi sino a 4 volte il minimo, pari a € 27.266 annui;

c)     riduzione del 40% per redditi sino a 5 volte il minimo, pari a € 34.083;

d)     riduzione del 50% per redditi oltre il precedente massimale.   

La maggior riduzione relativa allo scaglione superiore di reddito scatta anche in presenza di eccedenze di modesto importo per cui è opportuno avere una chiara rappresentazione della propria posizione fiscale, ricordando che le variazioni annuali potrebbero influire sulla misura della pensione.  

Le percentuali di reversibilità del FIP Carige sono uguali a quelle previste per la pensione pubblica, senza alcuna riduzione collegata al reddito del beneficiario/a, ma il loro importo concorre all’imponibile di riferimento per la determinazione della percentuale di riduzione della pensione pubblica.

Dopo la presentazione della domanda di pensione di reversibilità all’INPS, on line o presso un CAF, non sarà più necessario dichiarare la propria situazione reddituale, mediante l’apposito modello RED, a meno che non si debbano apportare integrazioni ai dati dichiarati tramite il modello 730 a cui l’INPS è autorizzata ad accedere direttamente.

Infatti, concorrono all’imponibile di riferimento i redditi soggetti a IRPEF di lavoro o di pensione, esclusa quella di reversibilità, delle seconde case e degli immobili locati, compresi quelli a cedolare secca nella misura del 66,5% se il contratto è a canone concordato.

Sono, invece, irrilevanti il reddito figurativo della prima casa e tutti gli altri sottoposti a tassazione sostitutiva (interessi, dividendi, proventi di fondi comuni, TFR, capitalizzazione di pensioni private).

In presenza di assegni di reversibilità di importo medio-alto percentualmente ridotti dai redditi IRPEF in base alle varie fasce di riferimento, potrebbe essere valutata, se non altro a titolo conoscitivo, la trasformazione di eventuali redditi ordinari in investimenti soggetti a tassazione sostitutiva alla fonte in grado di contenere legittimamente l’aggravio della decurtazione pensionistica.

Esistono altre forme di pensione o di prestazioni sociali che prevedono sussidi da parte dello Stato (mentre per la reversibilità si tratta di una riduzione della prestazione dovuta) con limiti di reddito più stringenti, in genere collegati al cumulo familiare compresi i redditi finanziari, anche se già sottoposti ad imposta sostitutiva.

Si tratta, per citare i principali, delle pensioni sociali, delle integrazioni al minimo, degli assegni di accompagnamento, delle pensioni di invalidità e del reddito di cittadinanza.

In genere è necessaria la presentazione del modello ISEE attraverso un CAF o altro soggetto abilitato, mentre per l’integrazione al minimo è sufficiente il modello RED sia per l’ottenimento che per il mantenimento dei benefici di legge collegati al reddito compresi i proventi finanziari (interessi bancari e postali, dei titoli di stato e dei fondi comuni) rilevabili dagli estratti dei conti correnti oppure da apposita certificazione da richiedere alla banca d’appoggio, mentre sono sempre escluse le pensioni da integrare e quelle esenti a sensi di legge (pensioni di guerra, di invalidità, ecc.).

Fra le suddette provvidenze, è più frequente l’integrazione della pensione diretta al minimo INPS che, nella nostra realtà associativa, riguarda talvolta il coniuge che ha lasciato presto il lavoro per le cure familiari con un assegno inferiore al minimo pensionistico, attualmente fissato in € 524,35 per 13 mensilità, oltre alla 14.ma mensilità e il bonus di € 200 per il caro vita, annualmente rivalutato in misura pari al 100% dell’inflazione.      

I pensionati soli che non raggiungono tale importo possono beneficiare dell’integrazione totale purché abbiano redditi non superiori a € 6.816 (esclusa la pensione da integrare e la prima casa), proporzionalmente ridotta sino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia reddituale di € 13.633 (2 volte il minimo INPS, variabile di anno in anno).

Il pensionati coniugati devono tener conto del cumulo dei redditi familiari, ma con massimali più elevati; anche in questo caso l’integrazione spetta in misura inversamente proporzionale all’aumento del reddito familiare complessivo fra una soglia minima di € 20.449 e massima di € 27.266.

Tuttavia, per i pensionati che fruiscono di integrazione delle pensioni liquidate anteriormente all’anno 1994 il cumulo dei redditi familiari è irrilevante, per cui continueranno a tener conto soltanto dei propri redditi con le stesse modalità previste per il pensionato solo.

In tutti i casi di riduzione dell’integrazione a causa di aumento del reddito di riferimento sia personale che familiare, vige la regola del congelamento dell’assegno senza riduzioni dell’importo goduto fino a quel momento, che però non beneficerà più delle rivalutazioni perequative annuali sino all’eventuale rientro nei parametri di legge.

Il modello RED, nei casi previsti, va presentato nei periodi stabiliti dall’INPS, per le così dette “campagne RED”, con le seguenti modalità:

a) direttamente in modalità semplificata accedendo ai Servizi on line del Cittadino con PIN dispositivo;

b)   tramite il Contact Center (sconsigliabile per i tempi di attesa e i problemi di identificazione);

c)  tramite le Strutture territoriali dell’INPS (preferibilmente su appuntamento);

d)   avvalendosi dell’intermediazione dei CAF e di altri soggetti abilitati.

(a cura di Gianni Lo Vetere)