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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

mercoledì 26 aprile 2017

COMUNICATO N.84 – Sentenza causa minimo garantito del FIP

Siamo lieti di comunicare che con sentenza del 20/4/2017 riportata in allegato (clicca QUI), il Tribunale di Genova ha condannato la Banca Carige alla rivalutazione del minimo garantito dal FIP, liquidando la maggiorazione di pensione, gli arretrati non prescritti e tutte le spese legali a carico della Banca. Le motivazioni della sentenza - immediatamente esecutiva - sono tali da rendere improbabile un eventuale ricorso in appello della controparte, in ogni caso assolutamente non temuto.
Il risultato positivo premia la perseveranza dei soci ricorrenti, validamente assistiti dall’Avv. Michele Iacoviello di Torino, che hanno continuato la causa non avendovi rinunciato accettando la transazione dello zainetto, e l’azione svolta dalla nostra Associazione in difesa di un importante diritto contrattuale a suo tempo negato che, sia pur tardivamente, ha ottenuto il dovuto riconoscimento economico e morale.

COMUNICATO N. 83 - Verbale Assemblea Ordinaria 2017

Assemblea Ordinaria 2017 AS.PE. Carige 2017-03-30
Verbale di riunione

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 15:00 – in Genova nell’Aula Magna del Liceo scientifico Statale CASSINI, Via Galata 34 –Genova - a seguito convocazione effettuata con lettera del 2 Marzo 2017 si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Pensionati Banca Carige  - AS.PE. CARIGE, con il seguente ordine del giorno:
a) Relazione del Presidente
b) Bilancio dell'esercizio 2016 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
c) Informativa sullo stato delle iniziative per la rivendicazione della perequazione INPS e FIP per gli anni 2012/13
 d) Attività in corso, procedure, convenzioni con studi legali e costi inerenti alla domanda di rimborso delle maggiori trattenute sugli zainetti
e) Costituzione di un fondo comune per fronteggiare l'onere dei contributi unificati dovuti per le azioni di ricorso presso le Commissioni Tributarie: delibere conseguenti.
 f) Varie ed eventuali
Intervengono per partecipare all'Assemblea in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, i Soci di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.
Conduce la riunione a norma di Statuto, il Presidente Giorgio Guglielmi; cura la stesura del verbale il Segretario Riccardo Puccio. Risultano presenti gli altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario comunica che sono presenti 185 Soci in proprio, portatori di 72 deleghe, per un totale di 257 votanti su un totale di 602 Soci in regola con il versamento della quota associativa
Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno

a) Relazione del Presidente
 Il Presidente augura buon pomeriggio, dà il benvenuto a tutti i convenuti e procede alla lettura della relazione qui riportata:
Mi piace qui ricordare che era il 14 di febbraio di quattro anni or sono quando 70 pensionati, ex dipendenti di quella che ancora oggi amiamo ricordare come la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia si riunirono nel salone della Parrocchia di San Giuseppe Cottolengo in Via Cellini per dare vita a un qualcosa che potesse e volesse prendersi cura degli interessi e delle aspettative di quanti si ritrovavano improvvisamente spaesati e misconosciuti tra quelle stesse mura dove avevano spesa un’intera esistenza di lavoro.
 La principale finalità che ci proponevamo di perseguire era insita nella stessa ragione sociale, e cioè: Associazione tra i Pensionati iscritti al Fondo Integrativo Aziendale della Banca Carige.
 Da allora è stata una vera e propria galoppata nel tempo: 274 Soci alla fine del 2013; 462 a fine 2014; 556 a fine 2015 per arrivare ai 637 dell’esercizio di cui ci apprestiamo a discutere il bilancio consuntivo.
 In parallelo con la richiesta iniziale di riconoscimento di una qualificata presenza di pensionati nell’Organismo di rappresentanza previsto dal regolamento del FIP aziendale si sono sviluppate nel tempo la rivendicazione del “minimo garantito” (che ha indotto la banca ad inserire i pensionati nel progetto di liquidazione del fondo originariamente limitato al solo personale in servizio); la rivendicazione della perequazione 1998-2000 (finalmente liquidata il 27 marzo corrente, comprese le spese legali); la rivendicazione della perequazione 2011-2012 (con interruzione dei termini di prescrizione verso l’INPS e la banca, cosa che potrà rivelarsi di grande utilità per quanti risultano ancora percettori della pensione del fondo) e l’assistenza ai ricorrenti in giudizio per il minimo garantito (che andrà a sentenza il 20/4 p.v., dopo che la Banca si è già accollata tutte le spese legali).
 Tutte attività culminate nell’esercizio appena trascorso che è stato caratterizzato dalle vicende afferenti al pressoché totale smantellamento del fondo in seguito alla capitalizzazione della rendita mensile quasi completamente liquidata a fine maggio; al 31/12/2016 resta un Fondo di circa 37 milioni a fronte dei 244 milioni a fine esercizio precedente (tutto di competenza dei pensionati).
 Una iniziativa della banca quest’ultima, universalmente nota sotto la definizione “zainetto”, che ha comportato un’enorme mole di lavoro per il ricalcolo preliminare delle competenze effettivamente dovute da confrontarsi con le alternative proposte dell’azienda.
Attività poi in gran parte vanificata dalla scelta di accettare lo zainetto successivamente operata dalla maggior parte dei Soci e prevalentemente originata dalla grande preoccupazione ingenerata dalla crisi del sistema bancario e, in particolare, per le sorti della banca, operando con ciò in contraddizione con le conclusioni tratte dall’affollatissima assemblea straordinaria tenutasi nel gennaio 2016 presso il Teatro della Gioventù.
Ancora a proposito della liquidazione dello zainetto in questo primo scorcio del 2017 è proseguita la fase di studio degli aspetti legali, procedurali e informatici già avviata nel 2016 relativa all’eventuale vertenza dinnanzi all’Agenzia delle Entrate per il ricorso avverso alla penalizzante tassazione sulla liquidazione degli zainetti e, in particolare, per ottenere l’applicazione della riduzione all’87,50% dell’imponibilità della quota maturata ante 31/12/2000.
Questo argomento è previsto al punto d) e successivi dell’ordine del giorno odierno e sarà trattato in modo approfondito dal Vice Presidente Vicario Gianni Lo Vetere unitamente al Segretario Riccardo Puccio, che hanno tenuto in prima persona i contatti con l’Agenzia delle Entrate e con due primari studi legali cittadini, rivisitando nel contempo i conteggi necessari per la predisposizione degli schemi delle istanze per i Soci pensionati in data anteriore al 31 dicembre 2006. A seguire saranno definite le linee comportamentali inerenti ai Soci pensionati successivamente a tale data.
 Una cosa molto importante consiste oggi nel fatto che la Banca, dopo l’atteggiamento negativo dei primi anni, sembra avere finalmente riconosciuto alla nostra associazione il ruolo di rappresentante dei pensionati per le residue trattative riguardanti i circa 200 percipienti della pensione del fondo (non esclusa, in via teorica, la riapertura dei termini per l’accettazione degli zainetti) rendendo con ciò possibile la già citata chiusura extra-giudiziaria del contenzioso “perequazione 1998-2000” e l’attivazione della procedura di rilascio degli attestati fiscali, estremamente utili per sviluppare i nuovi conteggi, nella forma e con i contenuti concordati con Lo Vetere e Puccio.
Nella tarda primavera si sono poi svolte le elezioni per il rinnovo degli organi sociali a valere per il triennio 2016-2018 e per quanto attiene al Consiglio Direttivo si è provveduto all’avvicendamento degli incarichi nel rispetto della norma dell’alternanza prevista dallo statuto.
Con delibera dell’assemblea straordinaria del 13 aprile 2016 è stata modificata la ragione sociale nella nuova e tutt’ora vigente versione:
As.Pe. Carige - Associazione Pensionati della Banca Carige”
Prima di accordare la parola al Tesoriere Angelo Di Salvo mi sia concesso un brevissimo cenno a proposito della consistenza del bilancio al 31 dicembre 2016 giusto per significare come la crescita costante nel numero dei Soci, unita ad una politica di attento controllo e di rigoroso contenimento dei costi di gestione – grazie anche alla splendida azione di volontariato di tutto il Consiglio Direttivo – abbiano consentito di mantenere la misura delle quote di associazione annuale assolutamente invariata dal 2013 ai giorni nostri, pur riuscendo ad accantonare più di €.12.000,00 al fondo comune per fronteggiare imprevisti ed eventuali maggiori spese istituzionali.
A fine esercizio sono 115 i Soci assicurati con Unisalute per il tramite UPBN (Unione Pensionati Banco di Napoli) nei confronti dei quali As.Pe. fornisce assistenza ed esegue interventi presso la Compagnia Assicuratrice grazie all’impegno e alla competenza dei Consiglieri Matteo Lantero e Giuseppe Mongiardino.
Conclusa la Relazione, Il Presidente invita i Soci che non hanno ancora rilasciato la delega permanente per il pagamento delle quote di associazione per gli anni a venire a voler collaborativamente provvedere in quanto   tramite i bonifici continuativi, peraltro sempre revocabili, si semplifica la gestione amministrativa dell’Associazione dimostrando al contempo la propria fiducia nei confronti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, rivolge infine un commosso e riverente pensiero alla memoria dei Soci defunti Giorgio Grandi, Alessandro Cepollina, Giovani Mathieu, Giuseppe Marino, Ugo Merlo, G.B. Rollando e Amando Pellegatti.
L’Assembla ringrazia il Presidente e approva all’unanimità per alzata di mano.

b)  Bilancio dell'esercizio 2016 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Su invito del Presidente il Tesoriere Angelo Di Salvo illustra il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 (il quarto dalla costituzione), proponendo lo Stato patrimoniale e il Conto economico mediante videoproezione.
Il bilancio al 31/12/2016, che viene allegato  al presente verbale di cui costituisce parte integrante, si è chiuso con un avanzo di esercizio di €.3.509,86; di conseguenza il fondo comune, che ad inizio d’ anno era di €.9.245,21, sale ad €.12.755,00.
Il numero dei Soci è salito nel corso dell’anno, da 556 a 637 unità, a dimostrazione del crescente interesse dei colleghi all’attività della Associazione.
Esaminando le singole poste del bilancio, si osserva che all’ attivo della Situazione Patrimoniale risulta l’importante saldo del c/c (oltre 39 mila euro) di cui €.23.950,00 derivanti dai depositi cauzionali inerenti alle due vertenze in essere che – a seguito delle vicende di questi ultimi mesi– sono in fase di graduale restituzione agli interessati. Tali somme sono comprese nella parte passiva della situazione, oltre alle quote 2017 versate in anticipo e all’evidenza dell’importo di €.1.268,80 per fattura da ricevere dall’ Avv. Iacoviello.
Per quanto riguarda il conto economico è degno di nota l’incremento delle quote sociali, che a fine 2016 ammontava a €.10.170,00 a fronte di €.9.050,00 dell’esercizio precedente. I Soci sostenitori, che hanno versato il doppio della quota stabilita, sono 13 per complessivi €.220,00 mentre altri 4 hanno effettuato donazioni per complessivi €.270.00.
Su invito del Presidente il Revisore dei conti Armando Botto, a nome del Collegio, legge la Relazione di verifica (che costituisce parte integrante del presente verbale) dalla quale si evince che la contabilità è tenuta in modo corretto e conforme alla documentazione di entrata e di spesa.
Il Presidente a nome Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ringrazia il Tesoriere Angelo Di Salvo e il Revisore dei conti Armando Botto per la precisione e impegno con cui svolgono i proprio compiti e sottopone il Bilancio all’approvazione dall’Assemblea.
il Bilancio al 31/12/2006 viene approvato all’unanimità. 
 
c) Informativa sullo stato delle iniziative in atto per la rivendicazione della mancata perequazione su pensioni INPS e FIP per gli anni 2012/13
Su invito del Presidente il Consigliere Carlo Arzani ricorda che il problema delle mancate o ridotte perequazioni delle pensioni si è verificato più volte negli ultimi decenni, e in particolare negli anni 1998/2000 e 2012/13, per cui si sono da tempo attivati contenziosi, come ripetutamente segnalato nei Comunicati ASPE.
Per recuperare i mancati adeguamenti alle pensioni erogate dal FIP conseguenti al blocco 1998/2000 è stato necessario condurre tre lunghi contenziosi con la Banca Carige iniziati nel lontano 2002 e ultimati solo quest’anno, quando è stata positivamente conclusa l’ultima specifica vertenza patrocinata da ASPE.
Per il blocco 2012/13 sono invece in corso azioni di rivendicazione per i mancati adeguamenti alle prestazioni pensionistiche sia nei confronti dell’INPS che nei confronti del FIP.
Come noto quest’ultimo blocco disposto dalla cosiddetta Legge Fornero è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2015 ma di fatto reintrodotto, subito dopo la sentenza della Corte, con il cosiddetto Decreto Renzi, che ha confermato la precedente limitazione, in particolare per le pensioni cumulativamente superiori a circa €.1.400,00 mensili lordi.
In relazione a questo ulteriore blocco ASPE ha sistematicamente informato i Soci, con specifici comunicati al prevalente fine di interrompere i termini di prescrizione, affinché potessero valutare l’attivazione di comportamenti volti a rivendicazioni sia nei confronti dell’INPS sia del FIP, lasciando ai singoli ogni ulteriore decisione su come e quando adire alle vie legali.
Per condurre le azioni giudiziarie nei confronti dell’INPS è stato indicato lo Studio Legale Iacoviello sulla base di una convenzione che prevede un compenso forfettario di €.200,00 (253,00 inclusi gli oneri di legge), da corrispondere al momento del conferimento del mandato ad agire, e un compenso successivo, solo in caso di esito positivo della controversia, pari al 10% della cifra ottenuta.
In diverse cause contro l’INPS l’Avv. Iacoviello ha già ottenuto dalla magistratura il riconoscimento di non infondatezza della questione di illegittimità costituzionale del Decreto Renzi, con conseguente rimessione delle vertenze alla Corte Costituzionale. La Corte, a cui sono giunte analoghe istanze da diversi Tribunali (tra cui quello di Genova), potrebbe fissare l’udienza di discussione entro il corrente anno.
Occorre tener conto, per completezza, che per le controversie di carattere previdenziale dal 2011 è stato introdotto nel nostro ordinamento un termine di decadenza triennale (trascorso il quale non sarebbe più possibile ottenere il riconoscimento dei propri diritti), che accorcia i termini ordinari di prescrizione quinquennale. Questo termine di decadenza - che viene sempre opposto dall’INPS in siffatti contenziosi – non ha sino a d oggi costituito un reale impedimento all’azione giudiziaria, in quanto non accolto dai giudici dei Tribunali già aditi (per cui, sotto questo aspetto, sembra più garantita la posizione di chi ha attivato, o attiverà, una specifica azione giudiziale).
Dal lato economico il blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 vale circa il 5%, sia per la pensione INPS che per quella FIP (arretrati e pensione futura).
Occorre tenere presente che i Soci che hanno accettato lo zainetto, avendo sottoscritto una transazione tombale, non hanno più diritto ad agire nei confronti del FIP e possono richiedere la mancata perequazione soltanto all’INPS.
I Soci che percepiscono tutt’ora la pensione integrativa potrebbero invece iniziare il contenzioso sulla perequazione con la banca visto che, anche a prescindere dalla possibile dichiarazione di incostituzionalità del Decreto Renzi, esistono maggiori probabilità di accoglimento in giudizio, poiché il blocco operato dalla banca è stato legislativamente previsto solo per contenere gli oneri per la finanza pubblica, mentre l’aumento della pensione FIP è un fatto privato. A questo proposito si segnala che un Socio ASPE, con l’assistenza dell’Avv. Iacoviello, ha già attivato una specifica vertenza giudiziaria e che nel prossimo mese potrebbe già esserci la decisione del Tribunale di Genova.
I Soci che percepiscono tutt’ora la pensione integrativa, se già non l’hanno fatto, dovrebbero quantomeno interrompere i termini di prescrizione quinquennale (Cfr. sito ASPE - Comunicato N.76 e precedenti), non avendo rilevanza la decadenza triennale sulla previdenza privata, in cui rientra il FIP.
Il Presidente a nome Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ringrazia il Consigliere Carlo Arzani per la chiarezza e la completezza dell’esposizione.
Assemblea ringrazia con un applauso.

 d) Attività in corso, procedure, convenzioni con studi legali e costi inerenti alla domanda di rimborso delle maggiori trattenute sugli zainetti
 Il Presidente invita il Vice Presidente vicario Giovanni Lo Vetere a illustrare l'argomento
Lo Vetere premette che la questione della tassazione degli zainetti è molto complicata e con spazi di incertezza. L’attuale situazione è il risultato di 24 anni di accavallamenti ed emendamenti di leggi e disposizioni in materia di riforma pensionistica e di fiscalità sulle pensioni, tanto è vero che la Banca si è guardata bene dal dichiarare per iscritto le modalità e le aliquote della tassazione,
Non solo, dopo aver pagato gli zainetti la Banca, anche a seguito delle contestazioni avanzate dalla nostra Associazione, ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per avere conferma di avere operato bene a tassare tutto e sulla possibilità di dedurre dall’imponibile i contributi versati dal lavoratori entro il 31/12/2000 per la quota proporzionale alla residua speranza di vita (chi è in pensione da 20 anni e statisticamente vivrà ancora 5 anni, si è visto riconoscere 1/5 dei contributi versati); vi è stata quindi la riliquidazione delle imposte per piccoli importi nel novembre 2016.
Le difficoltà nascono dal tentativo del legislatore di abolire gradualmente i fondi a prestazioni definite, come il nostro, e di veicolarli verso fondi a contribuzioni definite meno onerosi per le aziende sia in termini di apporti sia in termini di rischi di mercato, spostati sui lavoratori.
Si è venuta così a creare la categoria legislativa dei “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che scontano la tassazione vigente tempo per tempo in tre modi diversi corrispondenti all’accantonamento o valore attuariale di ciascuna posizione alle diverse date:

  1. per la quota maturata entro il 31/12/2000: la pensione è tassata all’87,50% e il capitale al 100% spalmato, come il TFR, nell’arco della vita lavorativa in Carige (salvo le briciole dei contributi deducibili);
  2. per la quota maturata fra il 2001 e il 2006: la pensione è tassata al 100% e il capitale al 100%. Sarebbero deducibili le rendite accumulate dal Fondo, ma in pratica non lo sono perché il FIP non è tenuto a conti individuali e la quota di pertinenza dei singoli non è attribuibile;
  3. per la quota a decorrere dal 2007: la pensione è tassata con imposta sostitutiva del 15% riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre i 15 anni fino a ad una aliquota minima del 9%. Uguale tassazione per la corrispondente quota di capitale (su questo punto ritorneremo in seguito). Andrebbero dedotte, anche qui, le rendite, già tassate a monte, ma non lo sono per il solito motivo della mancanza dei conti individuali in un fondo nato a ripartizione.
La confusione in materia e l’assenza di una chiara giurisprudenza per i fondi a prestazioni definite dipende anche dal fatto che in passato non era possibile capitalizzare i fondi a ripartizione a prestazioni definite e solo una sentenza della Suprema Corte del 2011 ha aperto il varco per farlo, autorizzando per la determinazione del valore attuale delle singole posizioni metodi attuariali certificati.

Se non bastasse la Banca ai fini della tassazione separata ha spalmato l’importo dello zainetto in un massimo di 35 anni, invece che gli anni di effettiva contribuzione e partecipazione al Fondo, come previsto per il TFR, applicando di conseguenza un’aliquota più alta di quella dovuta a chi ha lavorato per più di 35 anni. Su questo argomento abbiamo interpellato l’Agenzia delle entrate ottenendo una risposta negativa, che peraltro conferma la fragilità delle motivazioni addotte dal Fisco per giustificare il comportamento del sostituto d’imposta e conservare il gettito fiscale.

La rivendicazione per l’imponibilità all’87,50% del capitale maturato al 31/12/2000 si fonda principalmente sul principio generale che i proventi conseguiti in sostituzione di altri redditi costituiscono redditi della stessa categoria dei quelli sostituiti (e quindi devono essere tassati in modo uguale - principio della tassazione per equivalenza di cui l’art.6 TUIR), sulla doppia imposizione della quota di rendimento del fondo (art. 163 del TUIR) che è stata sanata solo per la rendita pensionistica il cui imponibile è forfettariamente ridotto del 12,50% e non sul capitale liquidato e infine sul trattamento discriminatorio fra gli stessi fondi pensione tenuti o no a conti individuali (art. 3 della Costituzione).

Non pensiamo assolutamente che sia facile prevalere nella nostra richiesta di fruire dell’imponibilità al 87,50% della quota dello zainetto maturata prima del 31/12/2000, nonostante le validissime ragioni sopra riportate, perché la letteralità della norma specifica ci è contro. Mentre per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione al Fondo la situazione è esattamente l’opposto: la legge ci dà ragione e spetta all’Agenzia delle entrate dimostrare il contrario.

Più complesso, e ancora da studiare con l’appoggio dei legali, si presenta il discorso della tassazione delle quote di capitale e di pensione maturate post 01/01/2007 in quanto il nostro FIP potrebbe non essere gestito con le modalità previste della legge n. 252/2005. Questa Legge prevede che sia calcolata la riduzione annuale dello 0,30% dell’aliquota base per l’intero periodo di partecipazione al fondo e questo comporterebbe che le quote post 01/01/2007 dello zainetto e delle pensioni ancora in corso dovrebbero essere tassate al 9%. La Circolare dell’Agenzia delle entrate, a cui la banca si è attenuta, prevede invece che gli anni di iscrizione al fondo antecedenti il 2007 vengano computati fino ad un massimo di quindici con una conseguente maggior tassazione sia degli zainetti che delle pensioni.
Al momento si ritiene opportuno procrastinare, in attesa di chiarire il problema, le azioni per il ricupero di questa maggior tassazione.

Il contenzioso tributario è congegnato in modo da dissuadere il più possibile il contribuente dal far valere i propri diritti; sarebbe troppo semplice far interpretare dalla Suprema Corte una norma che riguarda migliaia di cittadini (milioni nel caso delle pensioni pubbliche) e ridurre sul nascere le richieste sia in senso positivo che negativo; meglio far partire tante cause, che intasano i Tribunali e poi accorgersi che ci sono 50.000 ricorsi tributari pendenti in Cassazione da rottamare. Così i costi e l’inefficienza della giustizia crescono e i governi possono riformare purché nulla cambi veramente e la deflazione del contenzioso serva a far cassa piuttosto che a rendere giustizia al cittadino in tempi e costi ragionevoli o con riti collettivi quando una norma è impugnata da migliaia di persone, specie in materia previdenziale.

Sono stati interpellati due studi legali cittadini:
Lo Studio Ukmar propone di seguire la sola parte contenzioso con un compenso molto contenuto per ognuno dei tre gradi di giudizio (oltre a una sucess fee in caso di vittoria) a condizione che le istanze preliminari siano presentate in tempi tali da consentire la predisposizione dei ricorsi in blocchi di 20 per volta e con libertà per ciascun ricorrente di interrompere il contenzioso a qualsiasi livello di giudizio.
Considerate le condizioni dell’offerta è stata stipulata l’apposita convenzione.
Lo Studio Lovisolo, consultato in alternativa, ha esaminato con molto impegno la questione, ma dichiara di non essere in grado di gestire un numero alto di contenziosi e richiede comunque un compenso piuttosto elevato.
Non è stato quindi possibile attivare una convenzione pur rimanendo in buoni rapporti per eventuali future necessità.

Ad oggi sono già stati richiesti, eseguiti e consegnati 320 conteggi e sono state predisposte le relative istanze, alcune delle quali già presentate.
Sono state inoltre predisposte elettronicamente circa 200 istanze di rimborso e relative motivazioni, già pronte per la consegna, per chi è andato in pensione entro il 31/12/2016; a titolo di prova 24 pratiche sono già in corso di presentazione all’Agenzia delle entrate.
Per i Soci andati in pensione dopo l’1/01/2007 le istanze di rimborso saranno predisposte non appena chiarite le problematiche cui si è sopra accennato. In alternativa si dovrà seguire la strada delle due istanze, la prima istanza per quanto riguarda l’imponibilità all’87,50% del maturato ante 31/12/2000 e la seconda istanza per la differenza di imposizione sul maturato post 01/01/2007.

Lo Vetere ricorda i tempi di prescrizione quadriennale della domanda di rimborso e, in particolare, il termine di 60 giorni per presentare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale decorrente dal ricevimento di un esplicito rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero trascorsi i tre mesi senza risposta per effetto del cosiddetto “silenzio-rifiuto”.
Con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale inizia la vera e propria fase del contenzioso tributario che si potrà poi molto probabilmente sviluppare nella Commissione Tributaria Regionale, con possibile approdo in Cassazione o addirittura alla Corte Costituzionale.
Il ricorso alla giustizia tributaria comporta il pagamento dello specifico “contributo unificato” – la cui entità è resa nota ai Soci mediante videoproiezione della relativa tabella – che è crescente per i diversi gradi di giudizio e percentualmente più oneroso per le istanze con cifra contenuta. Ne consegue che gli interessati, visti i costi del contenzioso, resi noti ai Soci per valori medi e per il solo primo grado di giudizio mediante videoproiezione, dovranno meditare bene prima di decidere cosa fare.
In particolare si consiglia ai Soci che hanno richieste di rimborso di importo inferiore a €.2.000,00 di procrastinare la presentazione delle istanze al momento in cui saranno note le prime risposte dalle Commissioni Provinciali e di tenere in ogni caso conto dei termini della prescrizione quadriennale dal pagamento e considerando inoltre che l’attuale convenzione con lo Studio Legale può essere nel tempo modificata o revocata.
Si evidenzia che coloro che vantano un’anzianità di contribuzione superiore ai 35 anni risulterebbero favoriti sul rischio spese in quanto l’accoglimento della sola richiesta relativa alla minore attività conteggiata (che ha buone probabilità di essere accolta in giudizio) copre ampiamente le spese dei primi due gradi di contenzioso.

Per quanto attiene alla gestione concreta delle richieste di rimborso i Soci che intendono ricorrere dovranno osservare i seguenti adempimenti:
- richiedere ad ASPE la produzione dell’istanza ed effettuare il versamento della relativa oblazione al “fondo cause rimborsi fiscali”;
- controllare i dati personali riportati sui documenti ricevuti, completare con i dati eventualmente mancanti (p.e. IBAN) e consegnare il tutto, unitamente ai documenti indicati come allegati, alla Agenzia delle entrate;
- segnalare ad ASPE la data di avvenuta consegna dell’istanza di rimborso;
- segnalare ad ASPE gli eventuali successivi riscontri da parte dell’Agenzia dell’entrate;
- prendere contatti con ASPE non appena decorsi 90 giorni senza riscontro dalla data di presentazione dell’istanza;

ASPE provvederà, a richiesta dei Soci, alla produzione e all’invio delle istanze di rimborso; terrà in evidenza le date di presentazione delle domande e gestirà la distribuzione delle scadenze in modo da costituire gruppi di circa 20 domande aventi un valore complessivo medio di richiesta intorno di €.6.000,00; manterrà contatti con i Soci per ogni successiva fase di contenzioso.

Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ringrazia il Vice Presidente Vicario Giovanni Lo Vetere per l’impegno, davvero notevole per qualità e quantità, prestato a favore dell’associazione nonché per la chiarezza e la completezza della relazione.
L’Assemblea applaude e ringrazia.

e)Costituzione di un fondo comune per fronteggiare l'onere dei contributi unificati dovuti per le azioni di ricorso presso le Commissioni Tributarie: delibere conseguenti.
Lo Vetere prosegue nell’intervento e sottolinea il fatto che chi ha percepito zainetti di importo elevato ha maggior interesse ad agire rispetto a chi ha zainetti di minore importo per i quali la strutturazione della tabella dei contributi unificati rende più pesante l’incidenza fiscale.
Chi aveva pensioni alte ed era tassato con l’aliquota marginale del 43% per effetto della riduzione forfettaria dell’imponibile godeva di fatto di una tassazione della pensione al 37,62% (inferiore all’aliquota calcolata sul reddito di riferimento) con un vantaggio di circa il 5,40%. Chi invece era tassato con l’aliquota marginale del 27% per effetto della riduzione forfettaria dell’imponibile godeva di fatto la sua tassazione al 23,62% con un vantaggio del 3,40%.
In relazione a quanto sopra esposto e per evitare che chi ha fatto istanze per importi contenuti abbandoni dopo il primo grado il contenzioso in considerazione degli ulteriori costi per il ricorso di secondo grado propone alla Assemblea di costituire un FONDO CAUSE RIMBORSI FISCALI.
Il fondo, disciplinato da un apposito Regolamento da sottoporre ai Soci alla prossima Assemblea, dovrà essere alimentato con oblazioni da parte dei Soci interessati a presentare le istanze di rimborso; l’entità della donazione sarà rapportata all’importo della istanza e destinato all’acquisto di marche Contributo Unificato da utilizzare per le domande di rimborso di importo contenuto, respinte dalla Commissione Territoriale Provinciale, da far proseguire in appello.
Sottopone all’approvazione dell’Assemblea una proposta di scalettatura delle oblazioni - in misura compresa tra €10,00 e €.60,00 - da effettuare al Fondo Cause al momento del ritiro della istanza come specificate nella tabella compresa nella video presentazione, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di costituzione del FONDO CAUSE RIMBORSI FISCALE per le finalità sopra esposte e la relativa tabella con la scalettatura delle oblazioni

f) Varie ed eventuali 
Non viene proposto nessun nuovo argomento

Alle ore 17,00 il Presidente non essendovi altro argomento da esaminare e discutere dichiara conclusa l’Assemblea


      IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE
     (Riccardo Puccio)                                  (Giorgio Guglielmi)