Assemblea
Ordinaria 2017 AS.PE. Carige 2017-03-30
Verbale
di riunione
L'anno
2017, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 15:00 – in Genova
nell’Aula Magna del Liceo scientifico Statale CASSINI, Via Galata
34 –Genova - a seguito convocazione effettuata con lettera del 2
Marzo 2017 si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’Associazione
Pensionati Banca Carige - AS.PE. CARIGE, con il seguente ordine
del giorno:
a)
Relazione del Presidente
b)
Bilancio dell'esercizio 2016 e relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti
c)
Informativa sullo stato delle iniziative per la rivendicazione della
perequazione INPS e FIP per gli anni 2012/13
d)
Attività in corso, procedure, convenzioni con studi legali e costi
inerenti alla domanda di rimborso delle maggiori trattenute sugli
zainetti
e) Costituzione di un fondo
comune per fronteggiare l'onere dei contributi unificati dovuti per
le azioni di ricorso presso le Commissioni Tributarie: delibere
conseguenti.
f)
Varie ed eventuali
Intervengono
per partecipare all'Assemblea in seconda convocazione, essendo andata
deserta la prima, i Soci di cui all'elenco allegato che costituisce
parte integrante del presente verbale.
Conduce
la riunione a norma di Statuto, il Presidente Giorgio Guglielmi; cura
la stesura del verbale il Segretario Riccardo Puccio. Risultano
presenti gli altri membri del Consiglio Direttivo.
Il
Segretario comunica che sono presenti 185 Soci in proprio, portatori
di 72 deleghe, per un totale di 257 votanti su un totale di 602 Soci
in regola con il versamento della quota associativa
Il
Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dello
Statuto e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno
a)
Relazione del Presidente
Il
Presidente augura buon pomeriggio, dà il benvenuto a tutti i
convenuti e procede alla lettura della relazione qui riportata:
Mi
piace qui ricordare che era il 14 di febbraio di quattro anni or sono
quando 70 pensionati, ex dipendenti di quella che ancora oggi amiamo
ricordare come la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia si riunirono
nel salone della Parrocchia di San Giuseppe Cottolengo in Via Cellini
per dare vita a un qualcosa che potesse e volesse prendersi cura
degli interessi e delle aspettative di quanti si ritrovavano
improvvisamente spaesati e misconosciuti tra quelle stesse mura dove
avevano spesa un’intera esistenza di lavoro.
La
principale finalità che ci proponevamo di perseguire era insita
nella stessa ragione sociale, e cioè: Associazione tra i Pensionati
iscritti al Fondo Integrativo Aziendale della Banca Carige.
Da
allora è stata una vera e propria galoppata nel tempo: 274 Soci alla
fine del 2013; 462 a fine 2014; 556 a fine 2015 per arrivare ai 637
dell’esercizio di cui ci apprestiamo a discutere il bilancio
consuntivo.
In
parallelo con la richiesta iniziale di riconoscimento di una
qualificata presenza di pensionati nell’Organismo di rappresentanza
previsto dal regolamento del FIP aziendale si sono sviluppate nel
tempo la rivendicazione del “minimo garantito” (che ha indotto la
banca ad inserire i pensionati nel progetto di liquidazione del fondo
originariamente limitato al solo personale in servizio); la
rivendicazione della perequazione 1998-2000 (finalmente liquidata il
27 marzo corrente, comprese le spese legali); la rivendicazione della
perequazione 2011-2012 (con interruzione dei termini di prescrizione
verso l’INPS
e la banca, cosa che potrà rivelarsi di grande utilità per quanti
risultano ancora percettori della pensione del fondo) e l’assistenza
ai ricorrenti in giudizio per il minimo garantito (che andrà a
sentenza il 20/4 p.v., dopo che la Banca si è già accollata tutte
le spese legali).
Tutte
attività culminate nell’esercizio appena trascorso che è stato
caratterizzato dalle vicende afferenti al pressoché totale
smantellamento del fondo in seguito alla capitalizzazione della
rendita mensile quasi completamente liquidata a fine maggio; al
31/12/2016 resta un Fondo di circa 37 milioni a fronte dei 244
milioni a fine esercizio precedente (tutto di competenza dei
pensionati).
Una
iniziativa della banca quest’ultima, universalmente nota sotto la
definizione “zainetto”, che ha comportato un’enorme mole di
lavoro per il ricalcolo preliminare delle competenze effettivamente
dovute da confrontarsi con le alternative proposte dell’azienda.
Attività
poi in gran parte vanificata dalla scelta di accettare lo zainetto
successivamente operata dalla maggior parte dei Soci e
prevalentemente originata dalla grande preoccupazione ingenerata
dalla crisi del sistema bancario e, in particolare, per le sorti
della banca, operando con ciò in contraddizione con le conclusioni
tratte dall’affollatissima assemblea straordinaria tenutasi nel
gennaio 2016 presso il Teatro della Gioventù.
Ancora
a proposito della liquidazione dello zainetto in questo primo scorcio
del 2017 è proseguita la fase di studio degli aspetti legali,
procedurali e informatici già avviata nel 2016 relativa
all’eventuale vertenza dinnanzi all’Agenzia delle Entrate per il
ricorso avverso alla penalizzante tassazione sulla liquidazione degli
zainetti e, in particolare, per ottenere l’applicazione della
riduzione all’87,50% dell’imponibilità della quota maturata ante
31/12/2000.
Questo
argomento è previsto al punto d) e successivi dell’ordine del
giorno odierno e sarà trattato in modo approfondito dal Vice
Presidente Vicario Gianni Lo Vetere unitamente al Segretario Riccardo
Puccio, che hanno tenuto in prima persona i contatti con l’Agenzia
delle Entrate e con due primari studi legali cittadini, rivisitando
nel contempo i conteggi necessari per la predisposizione degli schemi
delle istanze per i Soci pensionati in data anteriore al 31 dicembre
2006. A seguire saranno definite le linee comportamentali inerenti ai
Soci pensionati successivamente a tale data.
Una
cosa molto importante consiste oggi nel fatto che la Banca, dopo
l’atteggiamento negativo dei primi anni, sembra avere finalmente
riconosciuto alla nostra associazione il ruolo di rappresentante dei
pensionati per le residue trattative riguardanti i circa 200
percipienti della pensione del fondo (non esclusa, in via teorica, la
riapertura dei termini per l’accettazione degli zainetti) rendendo
con ciò possibile la già citata chiusura extra-giudiziaria del
contenzioso “perequazione 1998-2000” e l’attivazione della
procedura di rilascio degli attestati fiscali, estremamente utili per
sviluppare i nuovi conteggi, nella forma e con i contenuti concordati
con Lo Vetere e Puccio.
Nella
tarda primavera si sono poi svolte le elezioni per il rinnovo degli
organi sociali a valere per il triennio 2016-2018 e per quanto
attiene al Consiglio Direttivo si è provveduto all’avvicendamento
degli incarichi nel rispetto della norma dell’alternanza prevista
dallo statuto.
Con delibera dell’assemblea
straordinaria del 13 aprile 2016 è stata modificata la ragione
sociale nella nuova e tutt’ora vigente versione:
“As.Pe.
Carige - Associazione Pensionati della Banca Carige”
Prima
di accordare la parola al Tesoriere Angelo Di Salvo mi sia concesso
un brevissimo cenno a proposito della consistenza del bilancio al 31
dicembre 2016 giusto per significare come la crescita costante nel
numero dei Soci, unita ad una politica di attento controllo e di
rigoroso contenimento dei costi di gestione – grazie anche alla
splendida azione di volontariato di tutto il Consiglio Direttivo –
abbiano consentito di mantenere la misura delle quote di associazione
annuale assolutamente invariata dal 2013 ai giorni nostri, pur
riuscendo ad accantonare più di €.12.000,00 al fondo comune per
fronteggiare imprevisti ed eventuali maggiori spese istituzionali.
A
fine esercizio sono 115 i Soci assicurati con Unisalute per il
tramite UPBN (Unione Pensionati Banco di Napoli) nei confronti dei
quali As.Pe. fornisce assistenza ed esegue interventi presso la
Compagnia Assicuratrice grazie all’impegno e alla competenza dei
Consiglieri Matteo Lantero e Giuseppe Mongiardino.
Conclusa
la Relazione, Il Presidente invita i Soci che non hanno ancora
rilasciato la delega permanente per il pagamento delle quote di
associazione per gli anni a venire a voler
collaborativamente provvedere in quanto tramite i
bonifici continuativi, peraltro sempre revocabili, si semplifica
la gestione amministrativa dell’Associazione dimostrando al
contempo la propria fiducia nei confronti del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente, rivolge infine un commosso e riverente pensiero alla
memoria dei Soci defunti Giorgio Grandi, Alessandro Cepollina,
Giovani Mathieu, Giuseppe Marino, Ugo Merlo, G.B. Rollando e Amando
Pellegatti.
L’Assembla
ringrazia il Presidente e approva all’unanimità per alzata di
mano.
b)
Bilancio dell'esercizio 2016 e relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Su
invito del Presidente il Tesoriere Angelo Di Salvo illustra il
bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 (il quarto dalla
costituzione), proponendo lo Stato patrimoniale e il Conto
economico mediante videoproezione.
Il
bilancio al 31/12/2016, che viene allegato al presente verbale di cui
costituisce parte integrante, si è chiuso con un avanzo di esercizio
di €.3.509,86; di conseguenza il fondo comune, che ad inizio d’
anno era di €.9.245,21, sale ad €.12.755,00.
Il
numero dei Soci è salito nel corso dell’anno, da 556 a 637 unità,
a dimostrazione del crescente interesse dei colleghi all’attività
della Associazione.
Esaminando
le singole poste del bilancio, si osserva che all’ attivo della
Situazione Patrimoniale risulta l’importante saldo del c/c (oltre
39 mila euro) di cui €.23.950,00 derivanti dai depositi cauzionali
inerenti alle due vertenze in essere che – a seguito delle vicende
di questi ultimi mesi– sono in fase di graduale restituzione agli
interessati. Tali somme sono comprese nella parte passiva della
situazione, oltre alle quote 2017 versate in anticipo e all’evidenza
dell’importo di €.1.268,80 per fattura da ricevere dall’ Avv.
Iacoviello.
Per
quanto riguarda il conto economico è degno di nota l’incremento
delle quote sociali, che a fine 2016 ammontava a €.10.170,00 a
fronte di €.9.050,00 dell’esercizio precedente. I Soci
sostenitori, che hanno versato il doppio della quota stabilita, sono
13 per complessivi €.220,00 mentre altri 4 hanno effettuato
donazioni per complessivi €.270.00.
Su
invito del Presidente il Revisore dei conti Armando Botto, a nome del
Collegio, legge la Relazione di verifica (che costituisce parte
integrante del presente verbale) dalla quale si evince che la
contabilità è tenuta in modo corretto e conforme alla
documentazione di entrata e di spesa.
Il
Presidente a nome Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ringrazia il
Tesoriere Angelo Di Salvo e il Revisore dei conti Armando Botto per
la precisione e impegno con cui svolgono i proprio compiti e
sottopone il Bilancio all’approvazione dall’Assemblea.
il
Bilancio al 31/12/2006 viene approvato all’unanimità.
c)
Informativa sullo stato delle iniziative in atto per la
rivendicazione della mancata perequazione su pensioni INPS e FIP per
gli anni 2012/13
Su
invito del Presidente il Consigliere Carlo Arzani ricorda che il
problema delle mancate o ridotte perequazioni delle pensioni si
è verificato più volte negli ultimi decenni, e in particolare negli
anni 1998/2000 e 2012/13, per cui si sono da tempo attivati
contenziosi, come ripetutamente segnalato nei Comunicati ASPE.
Per
recuperare i mancati adeguamenti alle pensioni erogate dal FIP
conseguenti al blocco 1998/2000 è stato necessario condurre tre
lunghi contenziosi con la Banca Carige iniziati nel lontano 2002 e
ultimati solo quest’anno, quando è stata positivamente conclusa
l’ultima specifica vertenza patrocinata da ASPE.
Per
il blocco 2012/13 sono invece in corso azioni di rivendicazione per i
mancati adeguamenti alle prestazioni pensionistiche sia nei confronti
dell’INPS che nei confronti del FIP.
Come
noto quest’ultimo blocco disposto dalla cosiddetta Legge Fornero è
stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2015
ma di fatto reintrodotto, subito dopo la sentenza della Corte, con il
cosiddetto Decreto Renzi, che ha confermato la precedente
limitazione, in particolare per le pensioni cumulativamente superiori
a circa €.1.400,00 mensili lordi.
In
relazione a questo ulteriore blocco ASPE ha sistematicamente
informato i Soci, con specifici comunicati al prevalente fine di
interrompere i termini di prescrizione, affinché potessero valutare
l’attivazione di comportamenti volti a rivendicazioni sia nei
confronti dell’INPS sia del FIP, lasciando ai singoli ogni
ulteriore decisione su come e quando adire alle vie legali.
Per
condurre le azioni giudiziarie nei confronti dell’INPS è stato
indicato lo Studio Legale Iacoviello sulla base di una convenzione
che prevede un compenso forfettario di €.200,00 (253,00 inclusi gli
oneri di legge), da corrispondere al momento del conferimento del
mandato ad agire, e un compenso successivo, solo in caso di esito
positivo della controversia, pari al 10% della cifra ottenuta.
In
diverse cause contro l’INPS l’Avv. Iacoviello ha già ottenuto
dalla magistratura il riconoscimento di non infondatezza della
questione di illegittimità costituzionale del Decreto Renzi, con
conseguente rimessione delle vertenze alla Corte Costituzionale. La
Corte, a cui sono giunte analoghe istanze da diversi Tribunali (tra
cui quello di Genova), potrebbe fissare l’udienza di discussione
entro il corrente anno.
Occorre
tener conto, per completezza, che per le controversie di carattere
previdenziale dal 2011 è stato introdotto nel nostro ordinamento un
termine di decadenza triennale (trascorso il quale non sarebbe più
possibile ottenere il riconoscimento dei propri diritti), che
accorcia i termini ordinari di prescrizione quinquennale. Questo
termine di decadenza - che viene sempre opposto dall’INPS in
siffatti contenziosi – non ha sino a d oggi costituito un reale
impedimento all’azione giudiziaria, in quanto non accolto dai
giudici dei Tribunali già aditi (per cui, sotto questo aspetto,
sembra più garantita la posizione di chi ha attivato, o attiverà,
una specifica azione giudiziale).
Dal
lato economico il blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013
vale circa il 5%, sia per la pensione INPS che per quella FIP
(arretrati e pensione futura).
Occorre
tenere presente che i Soci che hanno accettato lo zainetto, avendo
sottoscritto una transazione tombale, non hanno più diritto ad agire
nei confronti del FIP e possono richiedere la mancata perequazione
soltanto all’INPS.
I
Soci che percepiscono tutt’ora la pensione integrativa potrebbero
invece iniziare il contenzioso sulla perequazione con la banca visto
che, anche a prescindere dalla possibile dichiarazione di
incostituzionalità del Decreto Renzi, esistono maggiori probabilità
di accoglimento in giudizio, poiché il blocco operato dalla banca è
stato legislativamente previsto solo per contenere gli oneri per la
finanza pubblica, mentre l’aumento della pensione FIP è un fatto
privato. A questo proposito si segnala che un Socio ASPE, con
l’assistenza dell’Avv. Iacoviello, ha già attivato una specifica
vertenza giudiziaria e che nel prossimo mese potrebbe già esserci la
decisione del Tribunale di Genova.
I
Soci che percepiscono tutt’ora la pensione integrativa, se già non
l’hanno fatto, dovrebbero quantomeno interrompere i termini di
prescrizione quinquennale (Cfr. sito ASPE - Comunicato N.76 e
precedenti), non avendo rilevanza la decadenza triennale sulla
previdenza privata, in cui rientra il FIP.
Il
Presidente a nome Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ringrazia il
Consigliere Carlo Arzani per la chiarezza e la completezza
dell’esposizione.
Assemblea
ringrazia con un applauso.
d)
Attività in corso, procedure, convenzioni con studi legali e costi
inerenti alla domanda di rimborso delle maggiori trattenute sugli
zainetti
Il
Presidente invita il Vice Presidente vicario Giovanni Lo Vetere a
illustrare l'argomento
Lo
Vetere premette che la questione della tassazione degli zainetti è
molto complicata e con spazi di incertezza. L’attuale situazione è
il risultato di 24 anni di accavallamenti ed emendamenti di leggi e
disposizioni in materia di riforma pensionistica e di fiscalità
sulle pensioni, tanto è vero che la Banca si è guardata bene dal
dichiarare per iscritto le modalità e le aliquote della tassazione,
Non
solo, dopo aver pagato gli zainetti la Banca, anche a seguito delle
contestazioni avanzate dalla nostra Associazione, ha interpellato
l’Agenzia delle Entrate per avere conferma di avere operato bene a
tassare tutto e sulla possibilità di dedurre dall’imponibile i
contributi versati dal lavoratori entro il 31/12/2000 per la quota
proporzionale alla residua speranza di vita (chi è in pensione da 20
anni e statisticamente vivrà ancora 5 anni, si è visto riconoscere
1/5 dei contributi versati); vi è stata quindi la riliquidazione
delle imposte per piccoli importi nel novembre 2016.
Le
difficoltà nascono dal tentativo del legislatore di abolire
gradualmente i fondi a prestazioni definite, come il nostro, e di
veicolarli verso fondi a contribuzioni definite meno onerosi per le
aziende sia in termini di apporti sia in termini di rischi di
mercato, spostati sui lavoratori.
Si
è venuta così a creare la categoria legislativa dei “vecchi
iscritti ai vecchi fondi” che scontano la tassazione vigente tempo
per tempo in tre modi diversi corrispondenti all’accantonamento o
valore attuariale di ciascuna posizione alle diverse date:
- per la quota maturata entro il 31/12/2000: la pensione è tassata all’87,50% e il capitale al 100% spalmato, come il TFR, nell’arco della vita lavorativa in Carige (salvo le briciole dei contributi deducibili);
- per la quota maturata fra il 2001 e il 2006: la pensione è tassata al 100% e il capitale al 100%. Sarebbero deducibili le rendite accumulate dal Fondo, ma in pratica non lo sono perché il FIP non è tenuto a conti individuali e la quota di pertinenza dei singoli non è attribuibile;
- per la quota a decorrere dal 2007: la pensione è tassata con imposta sostitutiva del 15% riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre i 15 anni fino a ad una aliquota minima del 9%. Uguale tassazione per la corrispondente quota di capitale (su questo punto ritorneremo in seguito). Andrebbero dedotte, anche qui, le rendite, già tassate a monte, ma non lo sono per il solito motivo della mancanza dei conti individuali in un fondo nato a ripartizione.
La
confusione in materia e l’assenza di una chiara giurisprudenza per
i fondi a prestazioni definite dipende anche dal fatto che in passato
non era possibile capitalizzare i fondi a ripartizione a prestazioni
definite e solo una sentenza della Suprema Corte del 2011 ha aperto
il varco per farlo, autorizzando per la determinazione del valore
attuale delle singole posizioni metodi attuariali certificati.
Se
non bastasse la Banca ai fini della tassazione separata ha spalmato
l’importo dello zainetto in un massimo di 35 anni, invece che gli
anni di effettiva contribuzione e partecipazione al Fondo, come
previsto per il TFR, applicando di conseguenza un’aliquota più
alta di quella dovuta a chi ha lavorato per più di 35 anni. Su
questo argomento abbiamo interpellato l’Agenzia delle entrate
ottenendo una risposta negativa, che peraltro conferma la fragilità
delle motivazioni addotte dal Fisco per giustificare il comportamento
del sostituto d’imposta e conservare il gettito fiscale.
La
rivendicazione per l’imponibilità all’87,50% del capitale
maturato al 31/12/2000 si fonda principalmente sul principio
generale che i proventi conseguiti in sostituzione di altri redditi
costituiscono redditi della stessa categoria dei quelli sostituiti
(e quindi devono essere tassati in modo uguale - principio della
tassazione per equivalenza di cui l’art.6 TUIR), sulla doppia
imposizione della quota di rendimento del fondo (art. 163 del TUIR)
che è stata sanata solo per la rendita pensionistica il cui
imponibile è forfettariamente ridotto del 12,50% e non sul capitale
liquidato e infine sul trattamento discriminatorio fra gli stessi
fondi pensione tenuti o no a conti individuali (art. 3 della
Costituzione).
Non
pensiamo assolutamente che sia facile prevalere nella nostra
richiesta di fruire dell’imponibilità al 87,50% della quota dello
zainetto maturata prima del 31/12/2000, nonostante le validissime
ragioni sopra riportate, perché la letteralità della norma
specifica ci è contro. Mentre per quanto riguarda l’anzianità di
iscrizione al Fondo la situazione è esattamente l’opposto: la
legge ci dà ragione e spetta all’Agenzia delle entrate dimostrare
il contrario.
Più
complesso, e ancora da studiare con l’appoggio dei legali, si
presenta il discorso della tassazione delle quote di capitale e di
pensione maturate post 01/01/2007 in quanto il nostro FIP potrebbe
non essere gestito con le modalità previste della legge n. 252/2005.
Questa Legge prevede che sia calcolata la riduzione annuale dello
0,30% dell’aliquota base per l’intero periodo di partecipazione
al fondo e questo comporterebbe che le quote post 01/01/2007 dello
zainetto e delle pensioni ancora in corso dovrebbero essere tassate
al 9%. La Circolare dell’Agenzia delle entrate, a cui la banca si è
attenuta, prevede invece che gli anni di iscrizione al fondo
antecedenti il 2007 vengano computati fino ad un massimo di quindici
con una conseguente maggior tassazione sia degli zainetti che delle
pensioni.
Al
momento si ritiene opportuno procrastinare, in attesa di chiarire il
problema, le azioni per il ricupero di questa maggior tassazione.
Il
contenzioso tributario è congegnato in modo da dissuadere il più
possibile il contribuente dal far valere i propri diritti; sarebbe
troppo semplice far interpretare dalla Suprema Corte una norma che
riguarda migliaia di cittadini (milioni nel caso delle pensioni
pubbliche) e ridurre sul nascere le richieste sia in senso positivo
che negativo; meglio far partire tante cause, che intasano i
Tribunali e poi accorgersi che ci sono 50.000 ricorsi tributari
pendenti in Cassazione da rottamare. Così i costi e l’inefficienza
della giustizia crescono e i governi possono riformare purché nulla
cambi veramente e la deflazione del contenzioso serva a far cassa
piuttosto che a rendere giustizia al cittadino in tempi e costi
ragionevoli o con riti collettivi quando una norma è impugnata da
migliaia di persone, specie in materia previdenziale.
Sono
stati interpellati due studi legali cittadini:
Lo
Studio Ukmar propone di seguire la sola parte contenzioso con un
compenso molto contenuto per ognuno dei tre gradi di giudizio (oltre
a una sucess fee in caso di vittoria) a condizione che le istanze
preliminari siano presentate in tempi tali da consentire la
predisposizione dei ricorsi in blocchi di 20 per volta e con libertà
per ciascun ricorrente di interrompere il contenzioso a qualsiasi
livello di giudizio.
Considerate
le condizioni dell’offerta è stata stipulata l’apposita
convenzione.
Lo
Studio Lovisolo, consultato in alternativa, ha esaminato con molto
impegno la questione, ma dichiara di non essere in grado di gestire
un numero alto di contenziosi e richiede comunque un compenso
piuttosto elevato.
Non
è stato quindi possibile attivare una convenzione pur rimanendo in
buoni rapporti per eventuali future necessità.
Ad
oggi sono già stati richiesti, eseguiti e consegnati 320 conteggi e
sono state predisposte le relative istanze, alcune delle quali già
presentate.
Sono
state inoltre predisposte elettronicamente circa 200 istanze di
rimborso e relative motivazioni, già pronte per la consegna, per chi
è andato in pensione entro il 31/12/2016; a titolo di prova 24
pratiche sono già in corso di presentazione all’Agenzia delle
entrate.
Per
i Soci andati in pensione dopo l’1/01/2007 le istanze di rimborso
saranno predisposte non appena chiarite le problematiche cui si è
sopra accennato. In alternativa si dovrà seguire la strada delle due
istanze, la prima istanza per quanto riguarda l’imponibilità
all’87,50% del maturato ante 31/12/2000 e la seconda istanza per la
differenza di imposizione sul maturato post 01/01/2007.
Lo
Vetere ricorda i tempi di prescrizione quadriennale della domanda di
rimborso e, in particolare, il termine di 60 giorni per presentare il
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale decorrente dal
ricevimento di un esplicito rifiuto da parte dell’Agenzia delle
Entrate ovvero trascorsi i tre mesi senza risposta per effetto del
cosiddetto “silenzio-rifiuto”.
Con
il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale inizia la vera e
propria fase del contenzioso tributario che si potrà poi molto
probabilmente sviluppare nella Commissione Tributaria Regionale, con
possibile approdo in Cassazione o addirittura alla Corte
Costituzionale.
Il
ricorso alla giustizia tributaria comporta il pagamento dello
specifico “contributo unificato” – la cui entità è resa nota
ai Soci mediante videoproiezione della relativa tabella – che è
crescente per i diversi gradi di giudizio e percentualmente più
oneroso per le istanze con cifra contenuta. Ne consegue che gli
interessati, visti i costi del contenzioso, resi noti ai Soci per
valori medi e per il solo primo grado di giudizio mediante
videoproiezione, dovranno meditare bene prima di decidere cosa fare.
In
particolare si consiglia ai Soci che hanno richieste di rimborso di
importo inferiore a €.2.000,00 di procrastinare la presentazione
delle istanze al momento in cui saranno note le prime risposte dalle
Commissioni Provinciali e di tenere in ogni caso conto dei termini
della prescrizione quadriennale dal pagamento e considerando inoltre
che l’attuale convenzione con lo Studio Legale può essere nel
tempo modificata o revocata.
Si
evidenzia che coloro che vantano un’anzianità di contribuzione
superiore ai 35 anni risulterebbero favoriti sul rischio spese in
quanto l’accoglimento della sola richiesta relativa alla minore
attività conteggiata (che ha buone probabilità di essere accolta in
giudizio) copre ampiamente le spese dei primi due gradi di
contenzioso.
Per
quanto attiene alla gestione concreta delle richieste di rimborso i
Soci che intendono ricorrere dovranno osservare i seguenti
adempimenti:
-
richiedere ad ASPE la produzione dell’istanza ed effettuare il
versamento della relativa oblazione al “fondo cause rimborsi
fiscali”;
-
controllare i dati personali riportati sui documenti ricevuti,
completare con i dati eventualmente mancanti (p.e. IBAN) e consegnare
il tutto, unitamente ai documenti indicati come allegati, alla
Agenzia delle entrate;
-
segnalare ad ASPE la data di avvenuta consegna dell’istanza di
rimborso;
-
segnalare ad ASPE gli eventuali successivi riscontri da parte
dell’Agenzia dell’entrate;
-
prendere contatti con ASPE non appena decorsi 90 giorni senza
riscontro dalla data di presentazione dell’istanza;
ASPE
provvederà, a richiesta dei Soci, alla produzione e all’invio
delle istanze di rimborso; terrà in evidenza le date di
presentazione delle domande e gestirà la distribuzione delle
scadenze in modo da costituire gruppi di circa 20 domande aventi
un valore complessivo medio di richiesta intorno di €.6.000,00;
manterrà contatti con i Soci per ogni successiva fase di
contenzioso.
Il
Presidente, a nome del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
ringrazia il Vice Presidente Vicario Giovanni Lo Vetere per
l’impegno, davvero notevole per qualità e quantità, prestato a
favore dell’associazione nonché per la chiarezza e la completezza
della relazione.
L’Assemblea
applaude e ringrazia.
e)Costituzione
di un fondo comune per fronteggiare l'onere dei contributi unificati
dovuti per le azioni di ricorso presso le Commissioni Tributarie:
delibere conseguenti.
Lo
Vetere prosegue nell’intervento e sottolinea il fatto che chi ha
percepito zainetti di importo elevato ha maggior interesse ad agire
rispetto a chi ha zainetti di minore importo per i quali la
strutturazione della tabella dei contributi unificati rende più
pesante l’incidenza fiscale.
Chi
aveva pensioni alte ed era tassato con l’aliquota marginale del 43%
per effetto della riduzione forfettaria dell’imponibile godeva di
fatto di una tassazione della pensione al 37,62% (inferiore
all’aliquota calcolata sul reddito di riferimento) con un vantaggio
di circa il 5,40%. Chi invece era tassato con l’aliquota marginale
del 27% per effetto della riduzione forfettaria dell’imponibile
godeva di fatto la sua tassazione al 23,62% con un vantaggio del
3,40%.
In
relazione a quanto sopra esposto e per evitare che chi ha fatto
istanze per importi contenuti abbandoni dopo il primo grado il
contenzioso in considerazione degli ulteriori costi per il ricorso di
secondo grado propone alla Assemblea di costituire un FONDO CAUSE
RIMBORSI FISCALI.
Il
fondo, disciplinato da un apposito Regolamento da sottoporre ai Soci
alla prossima Assemblea, dovrà essere alimentato con oblazioni da
parte dei Soci interessati a presentare le istanze di rimborso;
l’entità della donazione sarà rapportata all’importo della
istanza
e destinato
all’acquisto di marche Contributo Unificato da utilizzare per le
domande di rimborso di importo contenuto, respinte dalla Commissione
Territoriale Provinciale, da far proseguire in appello.
Sottopone
all’approvazione dell’Assemblea una proposta di scalettatura
delle oblazioni - in misura compresa tra €10,00 e €.60,00 - da
effettuare al Fondo Cause al momento del ritiro della istanza come
specificate nella tabella compresa nella video presentazione, che
costituisce parte integrante del presente verbale.
L’Assemblea
approva all’unanimità la proposta di costituzione del FONDO CAUSE
RIMBORSI FISCALE per le finalità sopra esposte e la relativa tabella
con la scalettatura delle oblazioni
f)
Varie ed eventuali
Non
viene proposto nessun nuovo argomento
Alle
ore 17,00 il Presidente non essendovi altro argomento da esaminare e
discutere dichiara conclusa l’Assemblea
IL
SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Riccardo
Puccio) (Giorgio Guglielmi)