BENVENUTO

BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

STATUTO

STATUTO “AS. PE. CARIGE”

Associazione Pensionati della Banca Carige

COSTITUZIONE E SCOPI SOCIALI

Art. 1 - L’Associazione Pensionati della Banca Carige, in breve “As. Pe. Carige”, già costituita il 14 marzo 2013 come Associazione Pensionati del Fondo Integrativo Aziendale Banca Carige, ha durata illimitata e sede sociale in Genova. L’Associazione opera in Liguria, può istituire proprie delegazioni nella Regione e aderire a Federazioni di categoria aventi analoghe finalità.

Art. 2 - L’Associazione è autonoma, apolitica e non ha fini di lucro; ha lo scopo di

a) promuovere i vincoli di solidarietà fra gli Associati, mantenere i rapporti con il Personale in servizio e collaborare con altre Associazioni di pensionati del settore bancario su temi di comune interesse;

b) tutelare i diritti e gli interessi comuni di natura previdenziale e assistenziale degli Associati, rappresentandoli nei rapporti con l‘INPS e altri soggetti previdenziali e assistenziali, pubblici e privati;

c)  tutelare i diritti e gli interessi comuni di natura previdenziale degli Associati iscritti al Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Carige S.p.A. (di seguito definito Fondo), rappresentandoli nei rapporti con l’Amministrazione del Fondo, il Gruppo Bancario Carige e altri Enti eventualmente subentranti nella gestione del Fondo stesso;

d)   assistere i singoli o gruppi di Associati negli adempimenti previdenziali e nelle eventuali vertenze riguardanti il Regolamento del Fondo e/o le leggi in materia pensionistica, senza accollo di spese esterne;

e)  rappresentare, nelle competenti sedi, gli interessi comuni degli Associati nella loro qualità di piccoli azionisti della Banca Carige S.p.A.;

f)   mantenere i rapporti di colleganza fra gli associati anche mediante iniziative di carattere culturale e/o benefico;

g) stipulare convenzioni e accordi nel campo dei servizi previdenziali, sanitari, assicurativi e finanziari, compatibili con gli scopi dell’Associazione, al fine di fruire delle migliori condizioni di gruppo.

ASSOCIATI

Art. 3 - Possono far parte dell’Associazione:

a)     i dipendenti in quiescenza, o cessati dal servizio per collocamento a risposo anticipato, del Gruppo Bancario Carige e delle precedenti gestioni ex Esattoriali;

b)     i familiari superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

Art. 4 - L’ammissione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso o il provvedimento di espulsione.

La qualità di associato si perde per:

a)     dimissioni da comunicare per iscritto;

b)     morosità nel versamento delle quote annuali;

c)     decesso;

d)     deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, in tutti i casi di indegnità o di comportamenti contrari allo spirito e agli interessi dell’Associazione.

Art. 5 - La quota associativa ordinaria è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I familiari di cui all’art.3 b) beneficiano della riduzione del 50% della quota di base. Sono soci sostenitori gli iscritti che versano una quota annuale non inferiore al doppio di quella ordinaria.

La quota sociale non è rivalutabile né restituibile né trasmissibile per atto fra vivi o per successione ereditaria.

Art. 6 - Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e doveri. Ogni Associato, in regola con il versamento della quota annuale, ha diritto di partecipare alle assemblee e agli eventuali referendum, ha diritto di voto per l’elezione degli Organi sociali e di candidarsi quale componente di uno degli Organi stessi. Gli Associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e di collaborare con gli Organi sociali, se richiesti, con pareri e consulenze gratuite su argomenti facenti parte delle proprie esperienze professionali.     

 ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Gli Organi dell’Associazione sono:

a)     l’Assemblea degli Associati;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente;

d)     il Segretario;

e)     il Tesoriere;

f)      il Collegio dei Revisori dei Conti;

g)     il Collegio dei Probiviri.

I membri degli Organi elettivi devono avere la qualità di Associati, durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili. I posti resi vacanti nel corso del mandato triennale sono assegnati ai primi degli esclusi in graduatoria nell’ultima elezione, rispettando per il Consiglio Direttivo le quote riservate di cui all’art.10. I membri così eletti restano in carica sino allo scadere del mandato in corso. L’elezione e la nomina a cariche sociali o nei gruppi di lavoro non comportano il diritto ad alcun compenso essendo tutte le attività prestate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive nei casi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

Art. 8 - L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante pubblicazione dell’ordine del giorno in bacheca presso la sede sociale e sul sito Internet dell’Associazione o con l’invio di messaggio elettronico o lettera semplice da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data indicata. L’Assemblea è convocata dal Consiglio anche su richiesta sottoscritta da almeno un quinto degli Associati con l’indicazione degli argomenti da discutere. Gli Associati possono farsi rappresentare per delega rilasciata per iscritto o via mail ad altro socio. Ogni delegato può rappresentare non più di cinque iscritti.

Art. 9 - L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese d’Aprile, per deliberare l’approvazione del bilancio.

All’Assemblea competono, in esclusiva:

a)    l’approvazione del rendiconto economico finanziario e della relazione sull’attività annuale;

b)    gli indirizzi generali della politica di gestione;

c)   l’autorizzazione a promuovere vertenze giudiziarie a tutela dei diritti e degli interessi comuni degli Associati;

d)    la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo;

e)  la nomina di cinque scrutatori e due supplenti, scelti fra gli associati che non rivestano cariche sociali, per lo spoglio delle schede e la proclamazione dei risultati delle elezioni degli Organi Sociali proposti;

f)   l’elezione, a scrutinio segreto, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, fra i candidati inseriti nelle schede elettorali;

g)   le modifiche statutarie;

h)   l’indizione di consultazioni referendarie su motivata proposta del Consiglio Direttivo;

i) lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio comune.        

L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti e in seconda convocazione senza limitazione di numero. Salvo il caso di maggioranze statutariamente qualificate, le delibere sono prese a maggioranza dei presenti in proprio e per delega.  

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, riservando due dei posti disponibili alle donne. Il Consiglio nomina, nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno con funzione di vicario, il Segretario e il Tesoriere; tali nomine devono essere preferibilmente conferite a consiglieri diversi dai titolari del precedente mandato.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo amministra, regola e disciplina l’attività sociale, esegue le delibere dell’Assemblea e delibera ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione su tutte le materie non specificatamente riservate all’Assemblea stessa. Il Consiglio, su proposta del Presidente, conferisce ai Vice Presidenti i poteri di iniziativa su particolari materie e delega i poteri di spesa e di firma sui conti bancari al Segretario e al Tesoriere, congiuntamente o disgiuntamente, con le modalità e i limiti ritenuti più funzionali. Il Consiglio può istituire e revocare gruppi di lavoro e incaricare singoli associati di svolgere specifiche attività, fissandone i compiti e la durata non oltre il termine del mandato consiliare in corso. 

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti, in tal caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive decade dalla carica. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri, il Consiglio decade e si procede all’indizione di nuove elezioni.

PRESIDENTE

Art. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, sottoscrive, unitamente al Segretario e al Tesoriere, il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea. In caso di necessità ed urgenza delibera sulle materie di competenza del Consiglio, con successiva ratifica. Se si verifica l’assenza o l’impedimento del Presidente le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli Associati ed ai terzi la firma di ciascun Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Art. 14 - Il Segretario è incaricato della gestione amministrativa dell’Associazione. Procede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li firma, unitamente al Presidente; cura l’aggiornamento del libro soci; sottoscrive, unitamente al Presidente e al Tesoriere, il rendiconto economico-finanziario.

TESORIERE

Art. 15 - Il Tesoriere è responsabile della gestione di cassa e della corretta impostazione delle scritture contabili esegue i pagamenti e le riscossioni; apre conti correnti bancari o postali, predispone e sottoscrive, unitamente al Presidente e al Segretario, il rendiconto economico-finanziario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. I Revisori controllano la regolare tenuta della contabilità e vigilano sull’osservanza delle disposizioni di legge; possono assistere, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo, presentano all’Assemblea la loro relazione sul rendiconto economico-finanziario. Il Collegio dei Revisori risponde del proprio operato esclusivamente all’Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. I Probiviri hanno il compito di conoscere e giudicare in modo definitivo, redigendo verbale, le eventuali controversie sorte nell’ambito sociale. Forniscono il loro parere nel caso di dichiarazione di decadenza di Associati da parte del Consiglio Direttivo.

CONTABILITA’ E FINANZA

Art. 18 - L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il rendiconto economico-finanziario deve essere sottoposto all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. La documentazione di bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sono messe a disposizione degli Associati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per deliberare in materia.

Art. 19 - Le entrate sono costituite:

a)    dalle quote associative ordinarie;

b)    dalle integrazioni volontarie dei Soci sostenitori;

c)   dai contributi e/o donazioni da parte di soci, enti e privati terzi;

d)   da eventuali sopravvenienze.

Art. 20 - Il fondo comune è costituito dalle attività finanziarie al netto delle passività, nonché dai beni di qualsiasi natura che per acquisto, donazione o altro titolo appartengano all’Associazione.

MODIFICHE ISTITUZIONALI

Art. 21 - Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea convocata a tale scopo dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto degli Associati. Le proposte, corredate dal motivato parere del Consiglio, devono essere allegate alla convocazione dell’Assemblea indetta per deliberare in materia, con la partecipazione, in proprio o per delega, della maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con almeno il 25% degli iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 22 - Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto mediante una consultazione referendaria per corrispondenza con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 23 - In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea deliberante, dopo aver assolto a tutti gli obblighi finanziari, devolve il fondo comune residuo a un’analoga Associazione di pensionati o ad una ONLUS di solidarietà sociale e/o ricerca scientifica sanitaria.

____________

Approvato dall’Assemblea straordinaria aperta del 7 ottobre 2021 (chiusa il 30 novembre 2021).

Promulgato dal Consiglio Direttivo del 5 dicembre 2021 con decorrenza 1° gennaio 2022.