STATUTO “AS. PE.
CARIGE”
Associazione
Pensionati della Banca Carige
COSTITUZIONE
E SCOPI SOCIALI
Art. 1 - L’Associazione Pensionati della
Banca Carige, in breve “As. Pe. Carige”, già costituita il 14 marzo 2013 come
Associazione Pensionati del Fondo Integrativo Aziendale Banca Carige, ha durata
illimitata e sede sociale in Genova. L’Associazione opera in Liguria, può
istituire proprie delegazioni nella Regione e aderire a Federazioni di
categoria aventi analoghe finalità.
Art. 2 - L’Associazione è autonoma,
apolitica e non ha fini di lucro; ha lo scopo di
a) promuovere
i vincoli di solidarietà fra gli Associati, mantenere i rapporti con il
Personale in servizio e collaborare con altre Associazioni di pensionati del
settore bancario su temi di comune interesse;
b) tutelare
i diritti e gli interessi comuni di natura previdenziale e assistenziale degli
Associati, rappresentandoli nei rapporti con l‘INPS e altri soggetti
previdenziali e assistenziali, pubblici e privati;
c) tutelare
i diritti e gli interessi comuni di natura previdenziale degli Associati
iscritti al Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Carige S.p.A. (di
seguito definito Fondo), rappresentandoli nei rapporti con l’Amministrazione
del Fondo, il Gruppo Bancario Carige e altri Enti eventualmente subentranti
nella gestione del Fondo stesso;
d) assistere
i singoli o gruppi di Associati negli adempimenti previdenziali e nelle
eventuali vertenze riguardanti il Regolamento del Fondo e/o le leggi in materia
pensionistica, senza accollo di spese esterne;
e) rappresentare,
nelle competenti sedi, gli interessi comuni degli Associati nella loro qualità
di piccoli azionisti della Banca Carige S.p.A.;
f) mantenere
i rapporti di colleganza fra gli associati anche mediante iniziative di
carattere culturale e/o benefico;
g) stipulare
convenzioni e accordi nel campo dei servizi previdenziali, sanitari,
assicurativi e finanziari, compatibili con gli scopi dell’Associazione, al fine
di fruire delle migliori condizioni di gruppo.
ASSOCIATI
Art. 3 - Possono far parte
dell’Associazione:
a)
i
dipendenti in quiescenza, o cessati dal servizio per collocamento a risposo
anticipato, del Gruppo Bancario Carige e delle precedenti gestioni ex
Esattoriali;
b) i familiari superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.
Art. 4 - L’ammissione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso o il provvedimento di espulsione.
La qualità di
associato si perde per:
a)
dimissioni
da comunicare per iscritto;
b)
morosità
nel versamento delle quote annuali;
c)
decesso;
d)
deliberazione
del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, in tutti i casi di
indegnità o di comportamenti contrari allo spirito e agli interessi
dell’Associazione.
Art. 5 - La quota associativa ordinaria è
stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I familiari di cui all’art.3 b) beneficiano
della riduzione del 50% della quota di base. Sono soci sostenitori gli iscritti
che versano una quota annuale non inferiore al doppio di quella ordinaria.
La quota sociale non è rivalutabile né
restituibile né trasmissibile per atto fra vivi o per successione ereditaria.
Art. 6 - Tutti gli Associati hanno gli
stessi diritti e doveri. Ogni Associato, in regola con il versamento della
quota annuale, ha diritto di partecipare alle assemblee e agli eventuali referendum,
ha diritto di voto per l’elezione degli Organi sociali e di candidarsi quale
componente di uno degli Organi stessi. Gli Associati hanno il dovere di
rispettare il presente statuto e di collaborare con gli Organi sociali, se
richiesti, con pareri e consulenze gratuite su argomenti facenti parte delle
proprie esperienze professionali.
ORGANI SOCIALI
Art. 7 - Gli Organi dell’Associazione
sono:
a)
l’Assemblea
degli Associati;
b)
il
Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d)
il
Segretario;
e)
il
Tesoriere;
f)
il
Collegio dei Revisori dei Conti;
g)
il
Collegio dei Probiviri.
I membri degli Organi elettivi devono
avere la qualità di Associati, durano in carica tre anni e sono tutti
rieleggibili. I posti resi vacanti nel corso del mandato triennale sono
assegnati ai primi degli esclusi in graduatoria nell’ultima elezione, rispettando
per il Consiglio Direttivo le quote riservate di cui all’art.10. I membri così
eletti restano in carica sino allo scadere del mandato in corso. L’elezione e
la nomina a cariche sociali o nei gruppi di lavoro non comportano il diritto ad
alcun compenso essendo tutte le attività prestate a titolo gratuito, salvo il
rimborso delle spese vive nei casi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA
Art. 8 - L’Assemblea è convocata dal
Consiglio Direttivo, mediante pubblicazione dell’ordine del giorno in bacheca
presso la sede sociale e sul sito Internet dell’Associazione o con l’invio di
messaggio elettronico o lettera semplice da effettuarsi almeno 15 giorni prima
della data indicata. L’Assemblea è convocata dal Consiglio anche su richiesta sottoscritta
da almeno un quinto degli Associati con l’indicazione degli argomenti da
discutere. Gli Associati possono farsi rappresentare per delega rilasciata per
iscritto o via mail ad altro socio. Ogni delegato può rappresentare non più di
cinque iscritti.
Art. 9 - L’Assemblea si riunisce almeno
una volta all’anno, entro il mese d’Aprile, per deliberare l’approvazione del
bilancio.
All’Assemblea competono, in esclusiva:
a) l’approvazione
del rendiconto economico finanziario e della relazione sull’attività annuale;
b) gli
indirizzi generali della politica di gestione;
c) l’autorizzazione
a promuovere vertenze giudiziarie a tutela dei diritti e degli interessi comuni
degli Associati;
d) la
determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo;
e) la
nomina di cinque scrutatori e due supplenti, scelti fra gli associati che non
rivestano cariche sociali, per lo spoglio delle schede e la proclamazione dei
risultati delle elezioni degli Organi Sociali proposti;
f) l’elezione,
a scrutinio segreto, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, fra i candidati inseriti nelle
schede elettorali;
g) le
modifiche statutarie;
h) l’indizione
di consultazioni referendarie su motivata proposta del Consiglio Direttivo;
i) lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio comune.
L’Assemblea è
valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti e in
seconda convocazione senza limitazione di numero. Salvo il caso di maggioranze
statutariamente qualificate, le delibere sono prese a maggioranza dei presenti
in proprio e per delega.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è
composto da 7 a 11 membri in possesso dei requisiti di cui all’art. 6,
riservando due dei posti disponibili alle donne. Il Consiglio nomina,
nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno con funzione di vicario,
il Segretario e il Tesoriere; tali nomine devono essere preferibilmente conferite
a consiglieri diversi dai titolari del precedente mandato.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
amministra, regola e disciplina l’attività sociale, esegue le delibere dell’Assemblea
e delibera ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione su tutte le
materie non specificatamente riservate all’Assemblea stessa. Il Consiglio, su
proposta del Presidente, conferisce ai Vice Presidenti i poteri di iniziativa
su particolari materie e delega i poteri di spesa e di firma sui conti bancari
al Segretario e al Tesoriere, congiuntamente o disgiuntamente, con le modalità
e i limiti ritenuti più funzionali. Il Consiglio può istituire e revocare
gruppi di lavoro e incaricare singoli associati di svolgere specifiche
attività, fissandone i compiti e la durata non oltre il termine del mandato
consiliare in corso.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno una volta ogni due mesi o su richiesta della maggioranza dei
suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti, in tal caso il
Presidente deve convocare il Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta scritta. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il Consigliere che,
senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive decade dalla
carica. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri, il Consiglio
decade e si procede all’indizione di nuove elezioni.
PRESIDENTE
Art. 13 - Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con
facoltà di nominare avvocati e procuratori, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea, sottoscrive, unitamente al Segretario e al Tesoriere,
il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale da sottoporre
all’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea. In caso di necessità ed
urgenza delibera sulle materie di competenza del Consiglio, con successiva
ratifica. Se si verifica l’assenza o l’impedimento del Presidente le relative
funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli Associati ed
ai terzi la firma di ciascun Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o
impedimento del Presidente.
SEGRETARIO
Art.
14 - Il Segretario è incaricato della gestione amministrativa
dell’Associazione. Procede alla stesura dei verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo e li firma, unitamente al Presidente; cura l’aggiornamento
del libro soci; sottoscrive, unitamente al Presidente e al Tesoriere, il
rendiconto economico-finanziario.
TESORIERE
Art. 15 - Il Tesoriere è responsabile
della gestione di cassa e della corretta impostazione delle scritture contabili
esegue i pagamenti e le riscossioni; apre conti correnti bancari o postali,
predispone e sottoscrive, unitamente al Presidente e al Segretario, il
rendiconto economico-finanziario.
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto da tre membri. I Revisori controllano la regolare tenuta della
contabilità e vigilano sull’osservanza delle disposizioni di legge; possono
assistere, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute del
Consiglio Direttivo, presentano all’Assemblea la loro relazione sul rendiconto
economico-finanziario. Il Collegio dei Revisori risponde del proprio operato
esclusivamente all’Assemblea.
COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri. I Probiviri hanno il compito di conoscere e giudicare
in modo definitivo, redigendo verbale, le eventuali controversie sorte
nell’ambito sociale. Forniscono il loro parere nel caso di dichiarazione di
decadenza di Associati da parte del Consiglio Direttivo.
CONTABILITA’ E
FINANZA
Art. 18 - L’esercizio finanziario inizia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il rendiconto
economico-finanziario deve essere sottoposto all’Assemblea entro il 30 aprile
dell’anno successivo. La documentazione di bilancio e la relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti sono messe a disposizione degli Associati presso la sede
sociale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per deliberare in materia.
Art. 19 - Le entrate sono costituite:
a) dalle
quote associative ordinarie;
b) dalle
integrazioni volontarie dei Soci sostenitori;
c) dai
contributi e/o donazioni da parte di soci, enti e privati terzi;
d) da
eventuali sopravvenienze.
Art. 20 - Il fondo comune è costituito
dalle attività finanziarie al netto delle passività, nonché dai beni di
qualsiasi natura che per acquisto, donazione o altro titolo appartengano
all’Associazione.
MODIFICHE
ISTITUZIONALI
Art. 21 - Il presente Statuto può essere
modificato dall’Assemblea convocata a tale scopo dal Consiglio Direttivo di
propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto degli Associati. Le
proposte, corredate dal motivato parere del Consiglio, devono essere allegate
alla convocazione dell’Assemblea indetta per deliberare in materia, con la
partecipazione, in proprio o per delega, della maggioranza degli iscritti
aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
seconda convocazione l’Assemblea è valida con almeno il 25% degli iscritti e
con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Art. 22 - Lo scioglimento
dell’Associazione può essere deliberato soltanto mediante una consultazione
referendaria per corrispondenza con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 23 - In caso di scioglimento per qualunque
causa, l’Assemblea deliberante, dopo aver assolto a tutti gli obblighi
finanziari, devolve il fondo comune residuo a un’analoga Associazione di pensionati
o ad una ONLUS di solidarietà sociale e/o ricerca scientifica sanitaria.
____________
Approvato dall’Assemblea
straordinaria aperta del 7 ottobre 2021 (chiusa il 30 novembre 2021).
Promulgato dal Consiglio Direttivo
del 5 dicembre 2021 con decorrenza 1° gennaio 2022.