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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

lunedì 15 luglio 2019

COMUNICATO N.127 – Riliquidazione d’imposta sul TFR e sull’incentivo d’esodo.

In questi giorni, l’A.d.E. ha in corso la notifica degli accertamenti per la riliquidazione della tassazione separata del TFR e dell’incentivo all’esodo ai colleghi che hanno lasciato il lavoro nel 2014 e 2015.
Si tratta di un accertamento bonario, e non impugnabile, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73 e seguenti sulla tassazione separata, che consente al contribuente di chiedere spiegazioni e fornire elementi di rettifica. Il contribuente deve pagare entro 30 giorni dalla notifica; ma  può richiedere all’Agenzia il pagamento rateale. Si evidenzia che il termine di pagamento si sposta al 5/9/2019 e oltre per effetto della sospensione dei termini nei 30 giorni di agosto, se la notifica è stata ricevuta dopo il 2/7 u.s.
Le norme prevedono per l’accantonamento maturato sino al 31/12/2000 e relativa quota di incentivo all’esodo la tassazione separata a titolo definitivo, al netto di € 309,87 per ogni anno di contribuzione e, per le quote maturate successivamente, un’imposta provvisoria da riliquidare in base all’aliquota media personale del contribuente relativa ai 5 anni fiscali antecedenti il pensionamento.
L’incentivo all’esodo viene attribuito ante e post anno 2000 su base proporzionale rispetto alle corrispondenti quote di TFR (compresa la quota destinata al Fondo pensioni).
Il calcolo è complicato dalla presenza di anticipi e di quote destinate al Fondo (che non sono al momento tassate, ma lo saranno in caso di riscatto) e dalle diverse aliquote di riferimento sulle somme erogate:
  • per il maturato ante 31/12/2000, l’aliquota media di fatto applicata al reddito di riferimento dipende dalle aliquote Irpef vigenti e dall’anzianità maturata alla stessa data, ma l’A.d.E. applica d’ufficio l’aliquota media più favorevole dell’anno 2006, come previsto dalla clausola di salvaguardia (art. 1,  c. 9, della Legge finanziaria 2007);
  • il reddito di riferimento relativo a questo periodo si calcola dividendo la quota di TFR maturata al 31/12/2000 per gli anni e i mesi di anzianità, moltiplicando il risultato per 12, così da tener conto della natura pluriennale del reddito; l’aliquota media corrispondente è applicata alla sommatoria di TFR, riduzione e incentivo esodo a titolo definitivo, ma normalmente è già stata trattenuta;  
  • per il maturato dal 1/1/2001, tassato in via provvisoria, l’aliquota  definitiva è invece quella media personale del quinquennio precedente;
  • le differenze d’imposta da liquidare dipendono dalle trattenute ricalcolate con l’aliquota media personale più elevata, evidenziata per riscontro nel prospetto di riliquidazione nella sezione “Calcolo dell’imposta a tassazione separata dal 1/1/2001”;
  • l’aliquota media di tassazione effettiva è quindi data dal rapporto tra la sommatoria delle imposte pagate e dovute diviso per la sommatoria di TFR e incentivo esodo percepiti, al loro della riduzione applicata, aliquota inferiore a quella della tassazione ordinaria corrente.
La nostra Associazione ha verificato un sufficiente numero di casi per poter stabilire la correttezza dei conteggi nel presupposto che i dati di base siano esatti, tuttavia, in caso di ulteriori dubbi o anomalie, i Soci interessati possono chiedere un appuntamento chiamando il n°3285383077 o preferibilmente, dato il periodo feriale, inviando copia dell’accertamento fiscale via mail.

lunedì 8 luglio 2019

COMUNICATO N.126 - Novità fiscali introdotte con il cd. Decreto Crescita 2019

Con la conversione in legge del cd. Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019 convertito con L. 58/2019) sono state introdotte, tra l’altro, numerose modifiche alla normativa tributaria con riferimento alle imposte dirette, alle imposte indirette e ai tributi locali.
Fra le novità abbiamo selezionato e brevemente commentato quelle  di maggior interesse per i Soci:
  • Per i canoni di locazione non corrisposti sarà più facile la detassazione degli stessi.
Infatti, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a decorrere dall’1/1/2020, si potrà essere esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte al locatore, senza attendere (come previsto attualmente) la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
  • Dichiarazione Imu.
Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.
  • Imu ridotta per per gli immobili locati a canone concordato.
Con la modifica introdotta, per fruire della riduzione dell’Imu al 75% il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione che attesti il possesso del requisito.
  • Cedolare secca sulle locazioni
Con la modifica introdotta è stata abrogata la sanzione prevista per la mancata comunicazione della proroga della cedolare secca. In precedenza, infatti, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l’opzione della cedolare secca, era prevista una sanzione (100 euro, ridotta a 50 per ritardo non superiore a trenta giorni). Ora l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione sono soppressi.
  • Semplificazioni introdotte nei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
La modifica stabilisce che ai fini dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi l’Amministrazione finanziaria non possa richiedere al contribuente documenti o dati già in suo possesso (attraverso l’anagrafe tributaria o trasmessi da terzi) a meno che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso della stessa Amministrazione non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Trattasi di una novità importante che riguarda, ad esempio, il controllo in sede di accertamento degli oneri detraibili (spese mediche, interessi passivi, ecc.) o degli oneri deducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (mod. 730 o modello Redditi Persone Fisiche). E’ comunque consigliabile conservare tutta la documentazione inerente alle dichiarazioni precedenti sino al termine 4° anno successivo alla dichiarazione presentata nel 2015, del 5° anno per la dichiarazione presentata nel 2016 e dei 10 anni successivi alla 1° rata per le spese di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico o altri incentivi pluriennali, ancorché dal 2015 la maggior parte dei dati in argomento sia stata acquisita e registrata dal Fisco sul 730 precompilato.

Infine, anche se non si tratta di una disposizione tributaria, si ritiene interessante segnalare che in sede di conversione del decreto è stata introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato (cd. contratti 3+2). Per tali contratti, infatti, la legge 431/1998 stabilisce che alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia del rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. La norma in esame interviene su tale previsione stabilendo che, in mancanza della comunicazione prevista, il contratto stesso è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. Viene così meno l’incertezza interpretativa esistente fino ad ora circa la durata della successiva proroga del contratto (se per 2 anni, 3 o addirittura 5).