Con
la conversione in legge del cd. Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019
convertito con L. 58/2019) sono state introdotte, tra l’altro,
numerose modifiche alla normativa tributaria con riferimento alle
imposte dirette, alle imposte indirette e ai tributi locali.
Fra
le novità abbiamo selezionato e brevemente commentato quelle di
maggior interesse per i Soci:
- Per i canoni di locazione non corrisposti sarà più facile la detassazione degli stessi.
Infatti,
per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati
a decorrere dall’1/1/2020, si potrà essere esonerati dalla
tassazione delle somme non corrisposte al locatore, senza attendere
(come previsto attualmente) la conclusione del procedimento di
convalida di sfratto, essendo sufficiente l’ingiunzione di
pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
- Dichiarazione Imu.
Il
termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al
31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati
da comunicare. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo di presentare
la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del
50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito
gratuito, ai figli o ai genitori.
- Imu ridotta per per gli immobili locati a canone concordato.
Con
la modifica introdotta, per fruire della riduzione dell’Imu al 75%
il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello di
dichiarazione che attesti il possesso del requisito.
- Cedolare secca sulle locazioni
Con
la modifica introdotta è stata abrogata la sanzione prevista per la
mancata comunicazione della proroga della cedolare secca. In
precedenza, infatti, in caso di mancata presentazione della
comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione
del contratto di locazione per il quale era stata esercitata
l’opzione della cedolare secca, era prevista una sanzione (100
euro, ridotta a 50 per ritardo non superiore a trenta giorni). Ora
l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la
relativa sanzione sono soppressi.
- Semplificazioni introdotte nei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
La
modifica stabilisce che ai fini dei controlli formali delle
dichiarazioni dei redditi l’Amministrazione finanziaria non possa
richiedere al contribuente documenti o dati già in suo possesso
(attraverso l’anagrafe tributaria o trasmessi da terzi) a meno che
la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti
soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa
anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso della stessa
Amministrazione non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Trattasi
di una novità importante che riguarda, ad esempio, il controllo in
sede di accertamento degli oneri detraibili (spese mediche, interessi
passivi, ecc.) o degli oneri deducibili indicati nella dichiarazione
dei redditi (mod. 730 o modello Redditi Persone Fisiche). E’
comunque consigliabile conservare tutta la documentazione inerente
alle dichiarazioni precedenti sino al termine 4° anno successivo
alla dichiarazione presentata nel 2015, del 5° anno per la
dichiarazione presentata nel 2016 e dei 10 anni successivi alla 1°
rata per le spese di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico
o altri incentivi pluriennali, ancorché dal 2015 la maggior parte
dei dati in argomento sia stata acquisita e registrata dal Fisco sul
730 precompilato.
Infine,
anche se non si tratta di una disposizione tributaria, si ritiene
interessante segnalare che in sede di conversione del decreto è
stata introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di
rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato (cd.
contratti 3+2). Per tali contratti, infatti, la legge 431/1998
stabilisce che alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni o per la rinuncia del rinnovo del contratto
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all’altra parte sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale
comunicazione, il contratto è
rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
La norma in esame interviene su tale previsione stabilendo che, in
mancanza della comunicazione prevista, il contratto stesso è
rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
Viene così meno l’incertezza interpretativa esistente fino ad ora
circa la durata della successiva proroga del contratto (se per 2
anni, 3 o addirittura 5).