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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

lunedì 8 luglio 2019

COMUNICATO N.126 - Novità fiscali introdotte con il cd. Decreto Crescita 2019

Con la conversione in legge del cd. Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019 convertito con L. 58/2019) sono state introdotte, tra l’altro, numerose modifiche alla normativa tributaria con riferimento alle imposte dirette, alle imposte indirette e ai tributi locali.
Fra le novità abbiamo selezionato e brevemente commentato quelle  di maggior interesse per i Soci:
  • Per i canoni di locazione non corrisposti sarà più facile la detassazione degli stessi.
Infatti, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a decorrere dall’1/1/2020, si potrà essere esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte al locatore, senza attendere (come previsto attualmente) la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
  • Dichiarazione Imu.
Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.
  • Imu ridotta per per gli immobili locati a canone concordato.
Con la modifica introdotta, per fruire della riduzione dell’Imu al 75% il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione che attesti il possesso del requisito.
  • Cedolare secca sulle locazioni
Con la modifica introdotta è stata abrogata la sanzione prevista per la mancata comunicazione della proroga della cedolare secca. In precedenza, infatti, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l’opzione della cedolare secca, era prevista una sanzione (100 euro, ridotta a 50 per ritardo non superiore a trenta giorni). Ora l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione sono soppressi.
  • Semplificazioni introdotte nei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
La modifica stabilisce che ai fini dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi l’Amministrazione finanziaria non possa richiedere al contribuente documenti o dati già in suo possesso (attraverso l’anagrafe tributaria o trasmessi da terzi) a meno che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso della stessa Amministrazione non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Trattasi di una novità importante che riguarda, ad esempio, il controllo in sede di accertamento degli oneri detraibili (spese mediche, interessi passivi, ecc.) o degli oneri deducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (mod. 730 o modello Redditi Persone Fisiche). E’ comunque consigliabile conservare tutta la documentazione inerente alle dichiarazioni precedenti sino al termine 4° anno successivo alla dichiarazione presentata nel 2015, del 5° anno per la dichiarazione presentata nel 2016 e dei 10 anni successivi alla 1° rata per le spese di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico o altri incentivi pluriennali, ancorché dal 2015 la maggior parte dei dati in argomento sia stata acquisita e registrata dal Fisco sul 730 precompilato.

Infine, anche se non si tratta di una disposizione tributaria, si ritiene interessante segnalare che in sede di conversione del decreto è stata introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato (cd. contratti 3+2). Per tali contratti, infatti, la legge 431/1998 stabilisce che alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia del rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. La norma in esame interviene su tale previsione stabilendo che, in mancanza della comunicazione prevista, il contratto stesso è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. Viene così meno l’incertezza interpretativa esistente fino ad ora circa la durata della successiva proroga del contratto (se per 2 anni, 3 o addirittura 5).