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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

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mercoledì 24 dicembre 2025

COMUNICATO N. 304 - Donazioni dirette e indirette

 Riprendiamo l’argomento “Successioni e donazioni”, ampiamente svolto nel comunicato n°130 del 3/9/2019, per segnalare una novità legislativa che, in molti casi, può semplificare una divisione ereditaria ai fini fiscali.

La legge 2/12/2025 n°182, in vigore dal 18/12/25, non consente più agli eredi legittimari di esercitare l’azione di restituzione dei beni donati in vita dal de cuius se arreca danno diminuendo la quota di eredità di loro spettanza.

Ciò non significa che gli eredi perdano i loro diritti legittimari, che possono continuare a far valere nei confronti dei donatari, ma non più contro gli acquirenti in buona fede dei beni donati in vita.

Sino ad oggi sia le donazioni di immobili che le compravendite dei beni donati erano fortemente scoraggiate e sconsigliate dai notai in presenza del diritto all’azione di rivendicazione che si prescrive in 20 anni e limita di fatto la negoziabilità e l’accesso ai mutui ipotecari sui beni donati.

Le nuove norme prevedono anche l’esclusione delle donazioni di beni mobili e immobili dal coacervo imponibile dell’imposta di successione e, conseguentemente, l’eliminazione dal modulo della dichiarazione di successione dell’apposito quadro dei beni in oggetto rivalutati alla data del decesso.

Nulla cambia invece per quanto riguarda le aliquote e le franchigie delle imposte di successione e donazione attualmente in vigore, che spesso rendono fiscalmente esenti le successioni in linea diretta, salvo i diritti ipotecari e catastali per la volturazione degli immobili.

Anche l’istituto della collazione, cioè l’inclusione dei beni donati in vita nell’asse ereditario, rimane in vigore, ma solo a scopo di riparto delle quote degli eredi legittimi e non ai fini fiscali

Se da un lato la posizione dei legittimari può apparire più debole non essendo più consentito di rivalersi su di un bene donato con regolare atto pubblico, se non nei confronti del patrimonio del donatario che nel frattempo potrebbe essere diventato insolvente, dall’altra si aprono nuove opportunità di scelte personali e l’equivalenza legale di tutti i beni immobili, compresi quelli donati che sino ad oggi subivano forti penalizzazioni di mercato o richiedevano il rilascio di garanzie aggiuntive per poter essere ceduti o mutuati.

I genitori o i nonni che - come spesso accade - desiderano aiutare i loro congiunti che non hanno ancora redditi sufficienti per dimostrare la propria capacità di acquistare un immobile o altro bene di importo rilevante soggetto a imposta di registro o IVA, possono farlo con una donazione indiretta. senza obbligo di registrazione.

Gli atti di donazione diretta di somme eccedenti il modico valore (riferito alla capacità patrimoniale del donante) sono sempre soggetti a registrazione fiscale con atto notarile accettato dal donante in presenza di testimoni, anche se non tassati in presenza delle franchigie di legge.

Per gli atti di liberalità specificamene destinati all’acquisto di un bene o diritto immobiliare soggetto a registrazione o di una bene soggetto ad IVA, pur continuando a rientrare nella fattispecie giuridica delle donazioni, non è invece richiesta la registrazione, non fanno coacervo con altri donativi e pertanto non erodono la franchigia di legge.

La forma tipica è quella dell’intervento all’atto di acquisto di un immobile col quale un genitore versa in tutto o in parte il prezzo del bene da intestare al figlio donatario, mentre le donazioni informali disposte con semplice bonifico bancario a favore del donatario sono da considerarsi nulle (Cassazione S.U. Sentenza Unite n°18725). La nullità può essere fatta valere da chi ne ha interesse e comportare la restituzione dei beni o la loro collazione ai fini successori, specie se esiste una pluralità di eredi legittimi. 

Dal punto di vista fiscale è comunque sempre utile specificare con chiarezza la causale del bonifico e la destinazione delle somme donate in quanto - indipendentemente dalla forma nella quale viene realizzato l’atto di liberalità - l’A.d.E. ha facoltà di notificare un accertamento sintetico, basato cioè soltanto sulla forte sproporzione fra l’importo dei beni trasferiti e i redditi dichiarati con inversione della prova a carico delle parti in causa, fra cui quella documentale dei bonifici aventi data certa e causale opportunamente motivata.     

Tutto quanto sin qui detto vale anche per la nuda proprietà e l’usufrutto considerati separatamente, quest’ultima fattispecie che viene spesso utilizzata da persone in età avanzata nel proprio interesse cedendo la nuda proprietà per continuare a vivere nella propria casa oppure riservandosi l’usufrutto su un nuovo immobile, per esempio una seconda casa, in modo da limitare l’esborso iniziale dei congiunti acquirenti la nuda proprietà senza far cadere il bene in successione in quanto il diritto si estingue con la morte dell’usufruttuario.    

In presenza di due coniugi usufruttuari si dovrà sempre inserire in atto la clausola dell’estensione automatica del diritto al coniuge superstite.

A cura di Giovanni Lo Vetere

martedì 22 luglio 2025

COMUNICATO N. 293 – Accredito rimborsi IRPEF

 

Segnaliamo che l'INPS, con la corresponsione della mensilità di agosto p. v.,  accrediterà  i rimborsi dell’IRPEF dovuti dall’Agenzia delle Entrate a coloro che  hanno effettuato la denuncia dei redditi 2024 entro il mese di maggio c.a. con mod.  730. I relativi importi sono riportati sul cedolino, già consultabile on line.

Con l’occasione rinnoviamo a tutti i nostri Soci gli auguri di buone e serene vacanze.

sabato 29 marzo 2025

COMUNICATO N. 286 – POLIZZA SANITARIA - DICHIARAZIONE PREMIO PAGATO A MBA 2024

L'Unione Pensionati Banco di Napoli (UPBN) ci segnala che a partire dal 31 marzo saranno disponibili,  scaricabili  e stampabili  dalla propria area riservata (alla voce Modulistica e Certificazioni), le certificazioni fiscali relative ai pagamenti dei contributi effettuati a MBA nel 2024.

Coloro che riscontrassero difficoltà di accesso e comunque non si riuscissero   a ottenere il documento, possono richiederlo inviando una mail  a UPBN,  da indirizzare  ad "assicurazioni@upbn.it", alla cortese attenzione del signor Perrotta.


lunedì 17 marzo 2025

COMUNICATO N. 285 – CERTIFICAZIONE UNICA 2025 (CU) - Redditi di pensione percepiti nel 2024


Riprendiamo i Comunicati nel 2025 con la segnalazione che da oggi è possibile ottenere la certificazione sia per i trattamenti pensionistici erogati dall'INPS, sia per quelli ancora a carico del FIP Carige (per chi li percepisce ancora) erogati da BPER.

Per quanto concerne l'Inps i singoli abilitati possono accedere con le proprie credenziali  all'Area personale MyINPS per visualizzare, scaricare e stampare detta certificazione, oppure accedere al servizio on line "Cedolino della pensione" 

La Certificazione è disponibile anche su INPS mobile per dispositivi Android e Apple iOS, sempre utilizzando le credenziali personali.

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

·       patronati, CAF e professionisti abilitati;

·    Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it,

  allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta;

·       numero verde dedicato 800 434320;

·       Contact center multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.

Per quanto riguarda BPER, la stessa sta provvedendo a contattare i residui interessati per comunicare analoga certificazione FIP.

Anticipiamo che il 9 di maggio si terrà l'annuale Assemblea dei soci, quest'anno di particolare rilievo in quanto saranno rinnovate le  cariche sociali triennali, per cui si auspica una consistente partecipazione.  Anche in questa occasione al termine è previsto un momento conviviale in cui sarà possibile, come lo scorso anno, rapportarci con gli amici Soci.


martedì 28 novembre 2023

COMUNICATO N. 264 - Petizione “Salviamo il ceto medio”

 Con riferimento a quanto già evidenziato in tema di perequazione pensioni/ridotta rivalutazione Istat, (da ultimo con Comunicato n.262 del 17 c.m.), segnaliamo una iniziativa  lanciata da CIDA Manager, ed illustrata da “Il Sole 24 ore” del 24 u.s. . intitolata “salviamo il ceto medio”.

Tale iniziativa prende spunto dalla constatazione che  i 2/3 di tutta l’Iperf  in Italia  sono pagati dai soli contribuenti  da lavoro e da pensione, e solo per i pensionati la prossima legge di bilancio introduce ulteriori penalizzazioni -  consistenti di fatto in  ritenute alternative all’Irpef  -  ossia riduce drasticamente le piene  rivalutazioni Istat per i pensionati, introdotte per legge  nel 1969,e poi ridimensionate nel 1992.

Dopo troppi anni di reiterate vessazioni in tal senso, la petizione di cui trattasi ripropone il problema  di quanto sia iniquo continuare a  sottrarre ulteriori risorse a chi ( il pensionato) ha pagato onestamente tasse e contributi, in una economia “alterata e inquinata dall’evasione”. Per sottoscriverla occorre collegarsi alla piattaforma Change.org, raggiungibile al seguente link:

         https://www.change.org/p/salviamo-il-ceto-medio?source_location=search  ).

Chi intende aderire, deve selezionare “FIRMA LA PETIZIONE”, inserire i propri dati, come richiesto e seguire le istruzioni successive.

È evidente che più elevato sarà il numero di aderenti (specialmente con la divulgazione tramite le diverse Associazioni di pensionati interessate),  più elevata sarà la possibilità che la petizione  venga presa in considerazione.

La proposta, che nasce in difesa di tutte le forze produttive del Paese, presenti  negli ambiti socioeconomici, pubblici e privati, che generano PIL, posti di lavoro e muovono l’economia, infatti si pone i seguenti obiettivi:

  • Sostenere il potere d’acquisto delle pensioni
  • Consentire la reale sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico
  • Valorizzare i contributi previdenziali versati dai lavoratori
  • Assicurare una sostanziale  maggiore equità fiscale
  • Attivare una vera lotta all’evasione fiscale consentendo di rafforzare il welfare pubblico,che deve essere a carico di tutti ,secondo eque modalità impositive.


NB  La petizione si appoggia a  Change.org, una società, fondata nel 2007 negli Stati Uniti, che gestisce l’omonima  piattaforma online gratuita di campagne sociali.

 

giovedì 29 giugno 2023

COMUNICATO N. 258 - Cedolino INPS di luglio: Conguagli IRPEF per i titolari di trattamento FIP e aumento delle pensioni minime

 Segnaliamo che è già consultabile on line il cedolino INPS del mese di luglio.

·      Conguagli IRPEF sul cedolino INPS del mese di luglio per i titolari di trattamento FIP

Si porta a conoscenza dei nostri iscritti  - particolarmente quelli ancora titolari di pensione integrativa FIP Carige -  che l'INPS con la corresponsione della mensilità di luglio p. v., ha operato il conguaglio  derivante dalla differenza fra l'ammontare  delle trattenute IRPEF effettuate nel 2022  e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle prestazioni pensionistiche percepite  da ciascun interessato.

Tale conguaglio, se a credito, è corrisposto in un'unica soluzione sul rateo di pensione, se a debito in relazione alla specifica  entità e può anche essere effettuato ratealmente.

Ciascun interessato può verificare in dettaglio la propria posizione tramite il portale INPS (www.inps.it), previa la propria autenticazione prescelta, poi sub "stato di pagamento”, indi sub "azioni"  e nella videata "pensione rata 7/23" cliccare alla voce "debito IRPEF anno precedente" e poi  "info" : apparirà l'esplicitazione analitica  delle ritenute (o crediti) operate, consistente nei conguagli effettuati  con la mensilità di luglio.

In alternativa è possibile telefonare al call center INPS per richiedere i dettagli del caso (tel. 803164 da fisso; 06 164164 da cellulare).


·      Aumento pensioni minime INPS

Ricordiamo, a chi potesse essere interessato, anche per eventuali familiari o conoscenti titolari di pensioni minime, che, come previsto dalla legge 197/2022, con il cedolino di luglio, le pensioni minime dell’INPS saranno rivalutate  dell’1,5% per i pensionati fino a 75 anni  e del 6,4% per i pensionati con più 75 anni. In entrambi i casi, nel rateo pensione di luglio ci sono anche gli arretrati spettanti dal primo gennaio 2023.

Infatti, per sostenere il potere d’acquisto dei pensionati a fronte della crescita dell’inflazione, la Manovra 2023 (comma 130 della  legge 197/2022) ha previsto che «in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

L’incremento spetta solo sulle pensioni INPS inferiori al trattamento minimo di 563,74 euro. Sono ammesse anche le pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, e i trattamenti non integrati al minimo il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

L’aumento, inoltre, spetta solo alle pensioni pagate dall’Inps. Restano fuori dall’incremento tutta una serie di trattamenti, tra cui:   le pensioni erogate da enti diversi dall’Inps, come le altre casse previdenziali;  le prestazioni assistenziali, in quanto fiscalmente non imponibili; le prestazioni escluse dal “montante per l’incremento”, nonché dal diritto all’incremento; prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, SPORTASS); prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV); prestazioni di accompagnamento a pensione (043-INDCOM; 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA); le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

lunedì 13 giugno 2022

COMUNICATO N.233 – Tassazione Bitcoin e altre criptovalute.

Con il comunicato n°183 del 1/5/2021 segnalavamo il rischio di investimento in Bitcoin ed altre criptovalute recependo gli avvertimenti prudenziali congiunti di Banca d’Italia e Consob.

Da allora, soprattutto per effetto di recenti movimenti speculativi di mercato che hanno messo a nudo la scarsa trasparenza delle monete digitali, la principale criptovaluta - Bitcoin - ha perso il 60% del suo valore rispetto ai massimi dello scorso anno pur assicurando ancora plusvalenze rilevanti a chi avesse acquisito lo strumento anni addietro quando era ancora poco noto e utilizzato.

Anche l’A.d.E. ha preso in esame tale investimento atipico, diventato consistente per effetto della rapida crescita del fenomeno, e ha dettato le relative disposizioni fiscali rispondendo all’interpello n°788/2021.

Sappiamo che l'argomento riguarda soltanto pochissimi nostri soci per cui preferiamo evitare di riportate il testo del provvedimento, evidenziandone i passi principali al fine di non incorrere in involontarie inadempienze data la novità dello strumento.

Le criptovalute sono assimilate alle valute estere, pertanto, devono essere dichiarate con il Quadro RW del Modello Redditi Personale Fisiche 2022 (il quadro RW, da presentare insieme al frontespizio del Modello Redditi PF, non è presente sul 730 precompilato, ma può essere scaricato da Internet direttamente o da parte del CAF o professionista che ne cura l’invio).    

Le eventuali plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle valute digitali sono tassate solo se si tratta di transazioni speculative, secondo un criterio convenzionale che prende in considerazione la consistenza dei valori medi superiori a € 51.645,69 se detenuti per sette giorni lavorativi continuativi.   

In tal caso, i capital gain (differenza fra costo d’acquisto e ricavo della cessione) sono tassati al 26% come le altre rendite finanziarie e la liquidazione dell’imposta sostitutiva deve essere effettuata mediante il mod.F24 codice 12422 (salvo compensazione d'imposta in sede di liquidazione del mod.730).

 

 

lunedì 14 febbraio 2022

COMUNICATO N.221 - Bonus fiscali e caro bollette

La legge finanziaria 2022 ha confermato le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico, condominiali e private, introducendo nuovi importanti incentivi che riguardano prevalentemente i giovani (esenzione dell’imposta di registro e dell’IVA per l’acquisto della prima casa), con poche novità per la categoria dei pensionati che più ci riguarda.

E’ previsto un contributo del 75% per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso gli edifici già esistenti, ora anche unifamiliari sino ad un massimo di € 50.000.

E’ possibile accedere al c.d. bonus rubinetti che prevede un credito d’imposta sino ad un massimo di € 1.000 per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque domestiche.

La legge di bilancio 2022 ha anche previsto la rateizzazione sino ad un massimo di 10 rate senza interessi delle bollette di luce e gas emesse nel periodo 1/1/22 - 30/4/22, enormemente gonfiate dall’aumento dei prezzi internazionali delle materie prime, e riguarda tutte le famiglie senza limiti di reddito in caso di mancato pagamento o di semplice richiesta dell’utente.

Nel primo caso l’ente erogatore è tenuto ad offrire la rateizzazione contestualmente all’invio della lettera di sollecito, nel secondo caso l’utente deve presentare una apposita richiesta on line prima del pagamento oppure agli sportelli o telefonicamente entro 10 giorni dalla scadenza della fattura.

Ogni ente ha pubblicato delle istruzioni per fruire dell’agevolazione, consultabili e attivabili on line per chi è registrato sul sito servizio clienti, mentre i contatti potrebbero risultare più complicati per chi non se ne avvale.

A mero titolo di esempio, riportiamo le istruzioni fornite dalle società di servizi maggiormente presenti nella nostra zona:

IREN MERCATO (luce) - rateizzazione ammessa se la bolletta è superiore al 150% dei consumi medi stimati con un minimo di € 50;

IREN MERCATO (gas) - regole analoghe che tengono conto della stagionalità dei consumi.

In entrambi i casi il n° verde dedicato da chiamare è 800-96996, premunendosi del codice POD per la luce e il PDR per il gas indicati sulla bolletta.

ENEL ENERGIA (luce e gas) - il n° verde è 800-900860, tuttavia, se la bolletta è domiciliata, prima di telefonare bisogna chiedere alla banca di bloccare il pagamento.   

SERVIZIO ELETRICO NAZIONALE (luce) - la rateizzazione deve essere richiesta entro 10 giorni dalla scadenza della bolletta di importo superiore a € 50, chiamando il n° verde 800-900800.  

Si tratta comunque di indicazioni approssimative, di fatto non ancora riscontrate; pertanto, chi volesse avvalersene dovrà chiedere più precise informazioni alla società emittente in occasione del contatto per l’eventuale rateizzazione della bolletta. 

sabato 12 febbraio 2022

COMUNICATO N.220 - Approvazione del modello 730/2022

Si comunica che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche conseguiti nell’anno 2021. In particolare, è stato reso disponibile il modello 730/2022, con le relative istruzioni: il modello è sostanzialmente simile a quello utilizzato l’anno scorso, tranne alcuni aggiornamenti derivanti da modifiche normative avvenute nel corso del 2021 (ad esempio, l’aumento delle detrazioni relative alle spese veterinarie passate da € 500 a € 550). 

Relativamente alle spese mediche, riteniamo opportuno ricordare che la detrazione del 19% è ammessa a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Da tale limitazione sono escluse le detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Il pagamento “tracciabile” è dimostrabile con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme.

Per quanto riguarda i contributi versati alla MBA Società Mutua Sanitaria, alla quale sono iscritti molti nostri soci, si fa presente che gli stessi sono sempre detraibili per un importo non superiore a € 1.300: la detrazione spetta al socio con riferimento esclusivo al contributo versato per la propria posizione e non (anche) per il contributo versato per i familiari anche se fiscalmente a carico. 

Le spese sanitarie rimborsate al titolare dalla Società Mutua non sono detraibili: qualora il contributo versato sia di importo superiore a € 1.300, le spese sanitarie rimborsate si considerano rimaste a carico (e, quindi, detraibili) sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Le spese rimborsate nei confronti dei famigliari coassicurati sono invece pienamente detraibili in quanto gli stessi sono esclusi dalla detrazione del contributo.

A partire dal prossimo 30 aprile, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata. 

Al riguardo, si evidenzia che a decorrere dal 1° ottobre 2021 le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata. Pertanto, sarà possibile accedere al 730 precompilato soltanto utilizzando:

-        -     un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;

-       -      CIE – Carta di identità elettronica;

-        -     una Carta Nazionale dei Servizi.

Il modello 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate, tramite il sito internet dell’Agenzia, o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta

venerdì 10 dicembre 2021

COMUNICATO N.217 - Perequazione pensioni 2022 e nuova IRPEF

Il meccanismo di rivalutazione delle pensioni prevede l’applicazione con decorrenza 1/1/2022 di un adeguamento monetario (perequazione) sulla base dell’inflazione previsionale dello 1,70%, con modalità di riduzione per le fasce e le percentuali d’importo della legge n°388/2000, che era stata sospesa per cinque anni dalla cd, Legge Fornero, salvo conguaglio rispetto al costo della vita effettivamente rilevato in occasione del successivo rinnovo annuale.

Quest’anno non ci sarà invece nessun conguaglio in quanto, per l’anno in corso, non era stata riconosciuta alcuna perequazione e l’ISTAT ha confermato l’assenza di svalutazione monetaria nell’anno 2020 di riferimento.    

La perequazione per l’anno 2022 spetta nelle seguenti percentuali, riferite ai multipli del trattamento minimo INPS di € 517,58, con riferimento al cumulo pensionistico e con ripristino della possibilità di beneficiare delle quote di perequazione delle fasce inferiori (c.d. pesanti):

·         100%, pari all’1,700 % sino a 4 volte il minimo INPS (€ 2.062 mensili lordi);

·           90%, pari all’1,530 % da 4 a 5 volte il minimo INPS (da € 2063 a € 2.578 mensili);

·           75%, pari all’1,275 % oltre 5 volte il minimo INPS (€ 2.579 e oltre)

 Le modalità di calcolo della perequazione meno penalizzanti rispetto al recente passato non discendono da nuovo provvedimento in favore di una categoria di contribuenti particolarmente esposti all’aumento del costo della vita, ma del ripristino, si spera non provvisorio, di un diritto che, secondo ripetuti pronunciamenti della Corte Costituzionale, può essere sospeso o ridotto solo eccezionalmente e non in via continuativa (anche se la frequenza di tali provvedimenti determinano pesanti decurtazioni definitive del valore reale delle pensioni future).      

La bassissima inflazione registrata negli ultimi due anni di pandemia consentiva di mantenere integro il potere d’acquisto, ma con la ripresa dell’inflazione le decurtazioni per fasce d’importo e le trattenute fiscali rischiano di ridurre pesantemente il valore reale dell’adeguamento al costo della vita.    

A tale riguardo, tuttavia, si segnala che è in corso di approvazione la revisione delle aliquote IRPEF, che alleggerirà la pressione fiscale sui redditi medi, con la riduzione di 2 punti dell’aliquota per la fascia di reddito imponibile compresa tra € 15.000 e € 28.000 (dal 27% al 25%) e di 3 punti per la fascia di reddito compresa tra € 28.000 e € 50.000 (dal 38% al 35%), oltre la quale ci sarà un’aliquota unica del 43%.  

A titolo orientativo si segnala che con le nuove aliquote IRPEF i redditi costituiti da una pensione mensile lorda di € 3.000 beneficeranno di una riduzione dell’aliquota media dell’1,50% circa. 

Per completezza d’argomento, si segnala inoltre l’abolizione del contributo di solidarietà gravante sulle pensioni INPS di importo superiore a € 100 mila annui, venuto anticipatamente a scadenza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n°234/2020, che ha ridotto la durata del contributo straordinario da 5 a 3 anni.  

domenica 18 luglio 2021

COMUNICATO N.198 - Positiva evoluzione della questione delle maggiori imposte sull'incentivo all'esodo


Il 14 luglio scorso la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto sostegni bis, che accoglie un emendamento inserito allo scopo di sanare la questione degli avvisi bonari trasmessi dall'Agenzia delle Entrate a diversi esodati (e quindi a tutti gli altri negli anni a seguire) con il ricalcolo dell’imposta in base ad una maggiore aliquota fiscale rispetto a quella applicata dall'Inps sugli assegni periodici corrisposti, come già illustrato nei nostri comunicati n.ri 127,186 e 194.

La legge necessita ancora dell’approvazione da parte del Senato, prevista entro il 24 c.m., ma sembra che ci sia la concorde volontà di evitare un oneroso contenzioso su un provvedimento che intendeva agevolare gli esodi nelle ristrutturazioni bancarie.       

Si ha ragione di ritenere che, pur avendo le norme di legge valenza certa per il futuro, l'Agenzia delle Entrate annullerà anche gli avvisi bonari già inviati per ottenere un conguaglio delle imposte pagate nel 2016 (entro i termini quinquennali  di retroattività concessi al Fisco per gli accertamenti impositivi).  

Evidentemente, le pressanti e documentate contestazioni portate avanti in più sedi dall'avv.Iacoviello, unitamente all'azione di supporto dell'ABI e delle OO.SS., hanno fatto sì che il legislatore intervenisse su tale spiacevole questione.

Chi fosse interessato a maggiori dettagli può consultare il sito del legale della FAP Credito www.iacoviello.it, dove è riportato l'art. 47 bis del Decreto sostegni bis con cui  il legislatore intenderebbe chiudere la vertenza fiscale.

 

sabato 17 luglio 2021

COMUNICATO N.197 - Certificazioni uniche 2021 dell’INPS rettificate


L’Associazione Nazionale dei Commercialisti denuncia in un comunicato stampa il ripetersi degli errori dello scorso anno su numerose certificazioni uniche dell’INPS, che ha inviato ai diretti interessati una nuova CU 2021 rettificativa, scaricabile anche dal sito Internet, invitandoli a provvedere alle conseguenti modifiche della dichiarazione dei redditi mod.730. 


Di fatto il contribuente che abbia già presentato il mod.730, compreso il precompilato inviato direttamente, è obbligato a rivolgersi ad un CAF o a un professionista abilitato per rettifiche non dipendenti da propri errori, con oneri aggiuntivi e perdite di tempo.


Al momento non si ha notizia di avvisi di questo genere riguardanti i nostri associati per cui è probabile che gli errori siano concentrati su altre tipologie di posizioni pensionistiche (lo scorso anno furono colpiti i titolari di alcuni cumuli pensionistici, fra cui il nostro FIP).


A differenza del 2020, quando venne emessa una nuova CU rettificativa senza nemmeno avvisare il contribuente, quest’anno la mancanza di una comunicazione dell’INPS al riguardo dovrebbe quantomeno rassicurare, per esclusione, circa la correttezza dei dati presenti nel proprio mod.730 precompilato.    


La facilità di accesso ai siti on line della Pubblica Amministrazione mediante lo SPID può agevolare le ricerche e/o limitare i fastidi e le perdite di tempo dei contatti telefonici o di sportello, utilizzando quando occorre le apposite funzioni di dialogo (INPS Risponde, per es.)

La modalità più semplice e immediata d’accesso ai siti è l’utilizzo del QR code, il lettore digitale presente sull’app del provider prescelto (di solito PosteID), che mette direttamente in collegamento con il sito desiderato digitando sul cellulare solo il PIN personale di facile memorizzazione, evitando così la necessità di scrivere il proprio indirizzo mail e la PW dello SPID fonti di possibili errori o rifiuti da parte del sistema.     


giovedì 8 luglio 2021

COMUNICATO N.194 – Interpello-diffida all’A.d.E. sulla tassazione dell’incentivo all'esodo

Si ritiene opportuno ritornare sull'argomento della tassazione dell'assegno periodico e del bonus corrisposto per il c,d, "esodo", che pur interessando solo quegli iscritti che sono cessati in tempi recenti e in via anticipata, assume particolare rilievo per le specifiche iniziative assunte in tutta Italia dall'Agenzia delle Entrate.

L'argomento è già stato affrontato con i nostri comunicati n.127 del 15/7/2019 e n.186 del 17/5/2021 (a cui si rinvia per non ripeterci) relativi alla questione della riliquidazione dele tassazioni già operate per il TFR ovvero per il c.d. incentivo all'esodo. 

Segnaliamo al riguardo che lo Studio dell’Avv. Michele Iacoviello, legale della FAP Credito, su incarico delle Associazioni dei pensionati delle banche del gruppo Intesa, ha presentato un corposo e documentato interpello-diffida che, ai sensi della legge 27/7/2000 n.212 art.11. obbliga l’Agenzia delle Entrate a rispondere, altrimenti nel silenzio prevale la soluzione proposta dal contribuente / lavoratore, contestando l’illegittimità degli avvisi bonari di riliquidazione per il 2016 (nel timore che si ripetano anche per gli anni successivi).

L’interpello, che i diretti interessati possono consultare cliccando QUI nel testo integrale, si propone:

a) in via principale: che la riliquidazione non può essere effettuata a carico di nessun soggetto, poiché il rinvio di legge e la successiva normativa regolamentare rinviavano al contenuto normativo dell’art. 17 (oggi 19) TUIR nel testo anteriore al Decr. Leg.vo 47/2000.

b) in via subordinata: che la riliquidazione andrà richiesta all’INPS (salvo sua rivalsa sulle Banche) quale unico soggetto gravato dell’onere fiscale in via diretta, essendo il diritto del lavoratore limitato all’assegno netto e non all’assegno lordo.


Al momento non resta che attendere l’esito dell’iniziativa legale, ricordando però che in caso di ricevimento dell’avviso bonario il contribuente ha soltanto 30 gg. per contestarlo ed evitare che l’imposta sia iscritta a ruolo, per cui si invitano i colleghi esodati che dovessero riceverlo di mettersi in contatto con la nostra Associazione o direttamente con lo Studio dell’Avv. Michele Iacoviello studioiacoviello@iacoviello.it, ove è altresì prevista la compilazione di un apposito modulo onde poi avere gratuitamente, via mail, le prime indicazioni personalizzate sul da farsi. 

lunedì 17 maggio 2021

COMUNICATO N.186 - Riliquidazione della tassazione separata del TFR e dell’incentivo esodo 2016.

L’argomento e già stato diffusamente trattato col nostro Comunicato n°127 pubblicato il 15/7/2019 che rimane confermato a tutti gli effetti con le seguenti precisazioni:

- si tratta di un avviso bonario, non di un accertamento fiscale, sul quale il contribuente può fare osservazioni per correggere eventuali errori entro 30 giorni dalla notifica;

- di regola i conteggi sono corretti anche per la suddivisione delle quote di imponibile relative ai diversi anni di tassazione;

- per il controllo si consiglia di confrontare l’esattezza delle trattenute fiscali risultanti dal cedolino di liquidazione del TFR e dell’eventuale esodo, nonché dell’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni antecedenti al pensionamento;     

nei trenta giorni concessi per la definizione del saldo dovuto è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento.

trascorso inutilmente il termine viene emessa la cartella esattoriale comprensiva di sanzioni e interessi legali.  

La rateizzazione delle somme richieste fino a € 5.000 è possibile fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo e sino a 20 rate per importi superiori; la prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,50% annuo.

Per rateizzare il pagamento si può prendere contatto con l'Agenzia delle Entrate o con un CAF oppure utilizzare direttamente l'applicazione on line (sezione Tutti i Servizi - Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.

Sullo stesso argomento, ma con specifico riferimento all’assegno straordinario corrisposto dal Fondo di Solidarietà esuberi gestito dall’INPS, l’avv. Michele Iacoviello - legale di fiducia della FAP Credito alla quale siamo associati - ha esposto la complessa materia in modo chiaro in un video divulgativo di cui forniamo il link cliccando su QUI a vantaggio di chi necessitasse di ulteriori informazioni:


martedì 11 maggio 2021

COMUNICATO N.185 - Dichiarazione modello 730/2021 precompilata

A partire da 10 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito internet la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

Per accedere occorre essere in possesso:

-          delle credenziali SPID per accedere ai servizi della pubblica amministrazione;

-          della Carta d’identità elettronica (CIE);

-          delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

-          Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

-          PIN dispositivo rilasciato dall’Inps.

Il contribuente, con riferimento al modello 730, deve verificare se i dati inseriti sono corretti. A seconda dei casi può accettare la dichiarazione senza fare modifiche, rettificare i dati non corretti oppure integrare la stessa per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili eventualmente non presenti.

Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione. In caso contrario, vale a dire di modifica della precompilata, l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale su tutti gli oneri indicati, anche se, di fatto, sarà limitato alla regolarità delle integrazioni o modifiche apportate dal contribuente.

È pertanto sufficiente assicurarsi che la documentazione relativa alle spese detraibili o deducibili non comprese nel precompilato siano correttamente documentate ed effettuate con mezzi tracciabili, salvo quelle farmaceutiche e delle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che posso essere liquidate anche in contanti.   

Una novità è rappresentata dalla ammissibilità proporzionale a scalare fino ad azzerarsi degli oneri detraibili, escluse le spese sanitarie, che riguarda peraltro soltanto i percettori di redditi lordi superiori a € 120.000.

Anche quest’anno MBA Società Mutua Sanitarie, alla quale sono iscritti molti nostri soci, ha indicato a 730 importi del sussidio (premio) diversi da quelli risultanti dalle quietanze; si raccomanda pertanto di modificare la spesa di cui al punto E8 cod.22 inserendo la quota di competenza del titolare, in quanto quella del contitolare non socio di MBA non è detraibile.  

Le spese rimborsate al titolare dalla Società Mutua - già riportate sul precompilato - non sono detraibili, mentre quelle dei famigliari coassicurati, che non possono detrarre il sussidio, ne hanno diritto e nel loro precompilato non sono evidenziate come tali.

Dal prossimo 19 maggio (e fino al 30 settembre 2021) è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione dedicata.

Infine, a partire dal 25 maggio 2021 il contribuente che ha già trasmesso il 730 e riscontra un errore, o si accorge di non avere indicato tutti gli elementi, deve annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova. L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una volta sola e deve avvenire entro il 22 giugno 2021.

Ovviamente qualora dalla dichiarazione risulti un credito, sarà interesse del contribuente presentare in modo sollecito la dichiarazione: infatti, chi presenta la dichiarazione entro giugno riceverà il rimborso dall’Amministrazione finanziaria nella busta paga di luglio o nella rata di pensione del mese di agosto.  

In alternativa all’invio diretto del modello, per via telematica, all’Agenzia delle entrate il contribuente può avvalersi di un Caf o di un professionista abilitato: in questo caso dovrà consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato e la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.


lunedì 10 maggio 2021

COMUNICATO N.184 - Visure sulla banca dati del Catasto immobiliare

Capita abbastanza di frequente che si abbia bisogno di conoscere gli esatti dati catastali degli immobili di proprietà per motivi fiscali (IMU, TARI, mod.730) o per la stipula di atti privati (locazioni, certificazioni energetiche, successioni) o anche in previsione di atti pubblici (compravendite e mutui ipotecari).
Il ricorso a visure catastali aggiornate è il mezzo più veloce e sicuro per reperire i dati necessari, utili anche nel caso del successivo affidamento della propria pratica ad un professionista, un CAF o un agente immobiliare.
Si ricorda in proposito che l’Agenzia delle Entrate, ente che gestisce il Catasto immobiliare, mette a disposizione dei cittadini i seguenti servizi on line di facile accesso e a titolo assolutamente gratuito:

 a)     Risultanze catastali
- identificativi catastali degli immobili
- dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di diritto
- rendita catastale e l'ubicazione per gli immobili censiti al Catasto fabbricati
- redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al Catasto terreni

 b)     Consultazioni personali
- "visura per immobile attuale" per l'unità immobiliare selezionata completa degli altri intestatari;
- "visura per immobile storica" per l'unità immobiliare senza la specifica degli intestatari;
- "visura della mappa" per la particella terreni selezionata;
- "visura planimetrica" per l'unità immobiliare urbana selezionata;
- "ispezione ipotecaria", per l'unità immobiliare selezionata e il soggetto proprietario.

 c)     Interrogazioni del registro delle comunicazioni
- verifica delle cancellazioni delle ipoteche di cui il soggetto abilitato sia debitore.

 d)     Quotazioni immobiliari riferite a perimetri di zona
- valori degli immobili suddivisi per aree significative dell’intero territorio nazionale periodicamente pubblicate all’osservatorio OMI.

Per utilizzare i servizi è necessario accedere all’area riservata di Entratel/Fisco on line con lo SPID o con le vecchie credenziali valide sino al 30/9/2021 identificandosi in tal modo come proprietario, comproprietario di quote o titolare diritti immobiliari relativi ai beni oggetto di visura.
Nella pagina dei servizi telematici dell’Agenzia di dovrà scegliere “Servizi ipotecari e catastali” e successivamente una delle voci sopra indicate.
Per effettuare la consultazione è sufficiente inserire il proprio codice fiscale: il sistema fornisce i dati anagrafici di tutti i comproprietari dei beni selezionati. 
Fra i servizi telematici offerti quelli riportati al punto a) sono in genere i più richiesti e sufficienti per le esigenze a titolo privato personale.
Qualora non se ne sia già in possesso, si consiglia di stampare e conservare le visure e le mappe degli immobili per gli usi consentiti e per verificare i dati e gli eventuali aggiornamenti risultanti a Catasto.
 

mercoledì 14 aprile 2021

COMUNICATO N.179 – Certificazione del sussidio MBA 2020 e nuovi termini del precompilato 730/2021

Si comunica che MBA Mutua ha emesso le certificazioni del versamento del sussidio (premio) 2020 utili ai fini delle detrazioni fiscali.

La versione corretta con l’evidenziazione separata delle quote di competenza del titolare del contratto e degli eventuali coassicurati è stata pubblicata soltanto oggi, in sostituzione e a rettifica di quella emessa il 12/4 u.s. senza il frazionamento del premio. 

Accedendo al sito MBA www.mbamutua.org area riservata, poi al menu Modulistica e Certificazioni, che apre la pagina su cui cliccare in alto su 2020 (l’anno della certificazione), è possibile scaricare o stampare direttamente il documento. 

La Società Mutua continua a riportare le norme che consentono la detraibilità del sussidio sino a € 1.300, da intendersi peraltro riferite al solo socio titolare del contratto e non ai famigliari aggregati, la cui quota non è detraibile nemmeno se a carico del contribuente, ma che possono invece scaricare tutte le spese sanitarie, anche se rimborsate, come previsto per le assicurazioni sanitarie ordinarie.

Per maggiori chiarimenti e riferimenti normativi si rinvia al nostro Comunicato n.148/2019.    

La quietanza riporta anche una incomprensibile annotazione (“annualità 2/3” a fianco della quota di competenza del soggetto coassicurato) che al momento non siamo riusciti a spiegarci, senza che possa peraltro costituire pregiudizio per la validità fiscale del documento.

Conseguentemente tutti i Soci assicurati MBA potranno portare in detrazione del 19% l’importo di € 1.050, indipendentemente da quanto risulterà registrato sul precompilato 730/2021, la cui data di emissione è stata quest’anno spostata al 10/5/2021 e quella ultima di presentazione al 30/9/2021, a causa dell’emergenza Covid. 

Tuttavia, la pronta presentazione della dichiarazione, direttamente on line o tramite i CAF e/o Professionisti di fiducia, consente di beneficiare di rimborsi in busta ravvicinati, di regola con inizio dal 1/8/2021.