Il meccanismo
di rivalutazione delle pensioni prevede l’applicazione con decorrenza 1/1/2022 di
un adeguamento monetario (perequazione) sulla base dell’inflazione previsionale
dello 1,70%, con modalità di riduzione per le fasce e le percentuali d’importo
della legge n°388/2000, che era stata sospesa per cinque anni dalla cd, Legge
Fornero, salvo conguaglio rispetto al costo della vita effettivamente rilevato
in occasione del successivo rinnovo annuale.
Quest’anno
non ci sarà invece nessun conguaglio in quanto, per l’anno in corso, non era
stata riconosciuta alcuna perequazione e l’ISTAT ha confermato l’assenza di svalutazione
monetaria nell’anno 2020 di riferimento.
La perequazione per l’anno 2022 spetta
nelle seguenti percentuali, riferite ai multipli del trattamento minimo INPS di
€ 517,58, con riferimento al cumulo pensionistico e con ripristino della
possibilità di beneficiare delle quote di perequazione delle fasce inferiori
(c.d. pesanti):
·
100%,
pari all’1,700 % sino a 4 volte il minimo INPS (€ 2.062 mensili lordi);
·
90%, pari
all’1,530 % da 4 a 5 volte il minimo INPS (da € 2063 a € 2.578 mensili);
·
75%, pari
all’1,275 % oltre 5 volte il minimo INPS (€ 2.579 e oltre)
Le modalità di calcolo della perequazione meno penalizzanti rispetto al recente passato non discendono da nuovo provvedimento in favore di una categoria di contribuenti particolarmente esposti all’aumento del costo della vita, ma del ripristino, si spera non provvisorio, di un diritto che, secondo ripetuti pronunciamenti della Corte Costituzionale, può essere sospeso o ridotto solo eccezionalmente e non in via continuativa (anche se la frequenza di tali provvedimenti determinano pesanti decurtazioni definitive del valore reale delle pensioni future).
La bassissima inflazione registrata negli ultimi due anni di pandemia consentiva di mantenere integro il potere d’acquisto, ma con la ripresa dell’inflazione le decurtazioni per fasce d’importo e le trattenute fiscali rischiano di ridurre pesantemente il valore reale dell’adeguamento al costo della vita.
A tale riguardo, tuttavia, si segnala che è in corso di approvazione la revisione delle aliquote IRPEF, che alleggerirà la pressione fiscale sui redditi medi, con la riduzione di 2 punti dell’aliquota per la fascia di reddito imponibile compresa tra € 15.000 e € 28.000 (dal 27% al 25%) e di 3 punti per la fascia di reddito compresa tra € 28.000 e € 50.000 (dal 38% al 35%), oltre la quale ci sarà un’aliquota unica del 43%.
A titolo orientativo si segnala che con le nuove aliquote IRPEF i redditi costituiti da una pensione mensile lorda di € 3.000 beneficeranno di una riduzione dell’aliquota media dell’1,50% circa.
Per completezza d’argomento, si segnala inoltre l’abolizione del contributo di solidarietà gravante sulle pensioni INPS di importo superiore a € 100 mila annui, venuto anticipatamente a scadenza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n°234/2020, che ha ridotto la durata del contributo straordinario da 5 a 3 anni.