Si ritiene opportuno ritornare sull'argomento della tassazione dell'assegno periodico e del bonus corrisposto per il c,d, "esodo", che pur interessando solo quegli iscritti che sono cessati in tempi recenti e in via anticipata, assume particolare rilievo per le specifiche iniziative assunte in tutta Italia dall'Agenzia delle Entrate.
L'argomento è già stato affrontato con i nostri comunicati n.127 del 15/7/2019 e n.186 del 17/5/2021 (a cui si rinvia per non ripeterci) relativi alla questione della riliquidazione dele tassazioni già operate per il TFR ovvero per il c.d. incentivo all'esodo.
Segnaliamo al riguardo che lo Studio dell’Avv. Michele Iacoviello, legale della FAP Credito, su incarico delle Associazioni dei pensionati delle banche del gruppo Intesa, ha presentato un corposo e documentato interpello-diffida che, ai sensi della legge 27/7/2000 n.212 art.11. obbliga l’Agenzia delle Entrate a rispondere, altrimenti nel silenzio prevale la soluzione proposta dal contribuente / lavoratore, contestando l’illegittimità degli avvisi bonari di riliquidazione per il 2016 (nel timore che si ripetano anche per gli anni successivi).
L’interpello, che i diretti interessati possono consultare cliccando QUI nel testo integrale, si propone:
a) in via
principale: che la riliquidazione non può essere effettuata a carico di
nessun soggetto, poiché il rinvio di legge e la successiva normativa
regolamentare rinviavano al contenuto normativo dell’art. 17 (oggi 19) TUIR nel
testo anteriore al Decr. Leg.vo 47/2000.
b) in via
subordinata: che la riliquidazione andrà richiesta all’INPS (salvo sua
rivalsa sulle Banche) quale unico soggetto gravato dell’onere fiscale in via
diretta, essendo il diritto del lavoratore limitato all’assegno netto e non
all’assegno lordo.
Al momento non resta che attendere l’esito dell’iniziativa legale, ricordando però che in caso di ricevimento dell’avviso bonario il contribuente ha soltanto 30 gg. per contestarlo ed evitare che l’imposta sia iscritta a ruolo, per cui si invitano i colleghi esodati che dovessero riceverlo di mettersi in contatto con la nostra Associazione o direttamente con lo Studio dell’Avv. Michele Iacoviello studioiacoviello@iacoviello.it, ove è altresì prevista la compilazione di un apposito modulo onde poi avere gratuitamente, via mail, le prime indicazioni personalizzate sul da farsi.