L’argomento e già stato diffusamente trattato col nostro Comunicato n°127 pubblicato il 15/7/2019 che rimane confermato a tutti gli effetti con le seguenti precisazioni:
- si
tratta di un avviso bonario, non di un accertamento fiscale, sul quale il
contribuente può fare osservazioni per correggere eventuali errori entro 30
giorni dalla notifica;
- di
regola i conteggi sono corretti anche per la suddivisione delle quote di
imponibile relative ai diversi anni di tassazione;
- per
il controllo si consiglia di confrontare l’esattezza delle trattenute fiscali
risultanti dal cedolino di liquidazione del TFR e dell’eventuale esodo, nonché
dell’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni antecedenti al pensionamento;
- nei trenta
giorni concessi per la definizione del saldo dovuto è possibile chiedere
la rateizzazione del pagamento.
- trascorso
inutilmente il termine viene emessa la cartella esattoriale comprensiva di
sanzioni e interessi legali.
La
rateizzazione delle somme richieste fino a € 5.000 è possibile fino ad un
massimo di 8 rate trimestrali di pari importo e sino a 20 rate per importi
superiori; la
prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, sulle
rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,50% annuo.
Per
rateizzare il pagamento si può prendere contatto con l'Agenzia delle Entrate o
con un CAF oppure utilizzare direttamente l'applicazione on line (sezione Tutti
i Servizi - Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e
dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.
Sullo stesso argomento, ma con specifico riferimento all’assegno straordinario corrisposto dal Fondo di Solidarietà esuberi gestito dall’INPS, l’avv. Michele Iacoviello - legale di fiducia della FAP Credito alla quale siamo associati - ha esposto la complessa materia in modo chiaro in un video divulgativo di cui forniamo il link cliccando su QUI a vantaggio di chi necessitasse di ulteriori informazioni: