Da allora, soprattutto per effetto di recenti movimenti speculativi di
mercato che hanno messo a nudo la scarsa trasparenza delle monete digitali, la
principale criptovaluta - Bitcoin - ha perso il 60% del suo valore rispetto
ai massimi dello scorso anno pur assicurando ancora plusvalenze rilevanti a chi
avesse acquisito lo strumento anni addietro quando era ancora poco noto e
utilizzato.
Anche l’A.d.E. ha preso in esame tale investimento atipico, diventato
consistente per effetto della rapida crescita del fenomeno, e ha dettato le
relative disposizioni fiscali rispondendo all’interpello n°788/2021.
Sappiamo che l'argomento riguarda soltanto pochissimi nostri soci per cui
preferiamo evitare di riportate il testo del provvedimento, evidenziandone i passi
principali al fine di non incorrere in involontarie inadempienze data la novità
dello strumento.
Le criptovalute sono assimilate alle valute estere, pertanto, devono essere
dichiarate con il Quadro RW del Modello Redditi Personale Fisiche 2022 (il quadro
RW, da presentare insieme al frontespizio del Modello Redditi PF, non è
presente sul 730 precompilato, ma può essere scaricato da Internet direttamente
o da parte del CAF o professionista che ne cura l’invio).
Le eventuali plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle
valute digitali sono tassate solo se si tratta di transazioni speculative,
secondo un criterio convenzionale che prende in considerazione la consistenza
dei valori medi superiori a € 51.645,69 se detenuti per sette giorni lavorativi
continuativi.
In tal caso, i capital gain (differenza fra costo d’acquisto e ricavo della
cessione) sono tassati al 26% come le altre rendite finanziarie e la
liquidazione dell’imposta sostitutiva deve essere effettuata mediante il
mod.F24 codice 12422 (salvo compensazione d'imposta in sede di liquidazione del
mod.730).