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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

lunedì 13 giugno 2022

COMUNICATO N.233 – Tassazione Bitcoin e altre criptovalute.

Con il comunicato n°183 del 1/5/2021 segnalavamo il rischio di investimento in Bitcoin ed altre criptovalute recependo gli avvertimenti prudenziali congiunti di Banca d’Italia e Consob.

Da allora, soprattutto per effetto di recenti movimenti speculativi di mercato che hanno messo a nudo la scarsa trasparenza delle monete digitali, la principale criptovaluta - Bitcoin - ha perso il 60% del suo valore rispetto ai massimi dello scorso anno pur assicurando ancora plusvalenze rilevanti a chi avesse acquisito lo strumento anni addietro quando era ancora poco noto e utilizzato.

Anche l’A.d.E. ha preso in esame tale investimento atipico, diventato consistente per effetto della rapida crescita del fenomeno, e ha dettato le relative disposizioni fiscali rispondendo all’interpello n°788/2021.

Sappiamo che l'argomento riguarda soltanto pochissimi nostri soci per cui preferiamo evitare di riportate il testo del provvedimento, evidenziandone i passi principali al fine di non incorrere in involontarie inadempienze data la novità dello strumento.

Le criptovalute sono assimilate alle valute estere, pertanto, devono essere dichiarate con il Quadro RW del Modello Redditi Personale Fisiche 2022 (il quadro RW, da presentare insieme al frontespizio del Modello Redditi PF, non è presente sul 730 precompilato, ma può essere scaricato da Internet direttamente o da parte del CAF o professionista che ne cura l’invio).    

Le eventuali plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle valute digitali sono tassate solo se si tratta di transazioni speculative, secondo un criterio convenzionale che prende in considerazione la consistenza dei valori medi superiori a € 51.645,69 se detenuti per sette giorni lavorativi continuativi.   

In tal caso, i capital gain (differenza fra costo d’acquisto e ricavo della cessione) sono tassati al 26% come le altre rendite finanziarie e la liquidazione dell’imposta sostitutiva deve essere effettuata mediante il mod.F24 codice 12422 (salvo compensazione d'imposta in sede di liquidazione del mod.730).