Segnaliamo che è già consultabile on line il cedolino INPS del mese di luglio.
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Conguagli IRPEF sul cedolino INPS del mese di
luglio per i titolari di trattamento FIP
Si porta a conoscenza dei nostri iscritti - particolarmente quelli ancora titolari di
pensione integrativa FIP Carige - che
l'INPS con la corresponsione della mensilità di luglio p. v., ha operato il conguaglio derivante dalla differenza fra
l'ammontare delle trattenute IRPEF
effettuate nel 2022 e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo delle prestazioni pensionistiche percepite da ciascun interessato.
Tale conguaglio, se a credito, è corrisposto in un'unica
soluzione sul rateo di pensione, se a debito in relazione alla specifica entità e può anche essere effettuato
ratealmente.
Ciascun interessato può verificare in dettaglio la propria
posizione tramite il portale INPS (www.inps.it),
previa la propria autenticazione prescelta, poi sub "stato di pagamento”,
indi sub "azioni" e nella
videata "pensione rata 7/23" cliccare alla voce "debito IRPEF
anno precedente" e poi
"info" : apparirà l'esplicitazione analitica delle ritenute (o crediti) operate,
consistente nei conguagli effettuati con
la mensilità di luglio.
In alternativa è possibile telefonare al call center INPS
per richiedere i dettagli del caso (tel. 803164 da fisso; 06 164164 da
cellulare).
· Aumento pensioni minime INPS
Ricordiamo, a chi potesse essere interessato, anche per eventuali
familiari o conoscenti titolari di pensioni minime, che, come previsto dalla legge
197/2022, con il cedolino di luglio, le pensioni minime dell’INPS saranno
rivalutate dell’1,5% per i pensionati
fino a 75 anni e del 6,4% per i
pensionati con più 75 anni. In entrambi i casi, nel rateo pensione di luglio ci
sono anche gli arretrati spettanti dal primo gennaio 2023.
Infatti, per sostenere il potere d’acquisto dei pensionati
a fronte della crescita dell’inflazione, la Manovra 2023 (comma 130 della legge 197/2022) ha previsto che «in via
eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento
pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da
gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante,
è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per
l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o
superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.
L’incremento spetta solo sulle pensioni INPS inferiori al
trattamento minimo di 563,74 euro. Sono ammesse anche le pensioni integrate al
trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, e i
trattamenti non integrati al minimo il cui importo a calcolo sia pari o
inferiore al trattamento minimo INPS.
L’aumento, inoltre, spetta solo alle pensioni pagate
dall’Inps. Restano fuori dall’incremento tutta una serie di trattamenti, tra
cui: le pensioni erogate da enti
diversi dall’Inps, come le altre casse previdenziali; le prestazioni assistenziali, in quanto
fiscalmente non imponibili; le prestazioni escluse dal “montante per
l’incremento”, nonché dal diritto all’incremento; prestazioni a carico delle
assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, SPORTASS); prestazioni a
carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV); prestazioni di accompagnamento a
pensione (043-INDCOM; 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27;
128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA); le
pensioni di importo superiore al trattamento minimo.