In questi giorni,
l’A.d.E. ha in corso la notifica degli accertamenti per la
riliquidazione della tassazione separata del TFR e dell’incentivo
all’esodo ai colleghi che hanno lasciato il lavoro nel 2014 e 2015.
Si tratta di un
accertamento bonario, e non impugnabile, effettuato ai sensi
dell’art. 36 bis del DPR 600/73 e seguenti sulla tassazione
separata, che consente al contribuente di chiedere spiegazioni e
fornire elementi di rettifica. Il contribuente deve pagare entro 30
giorni dalla notifica; ma può richiedere all’Agenzia il
pagamento rateale. Si evidenzia che il termine di pagamento si sposta
al 5/9/2019 e oltre per effetto della sospensione dei termini nei 30
giorni di agosto, se la notifica è stata ricevuta dopo il 2/7 u.s.
Le norme prevedono
per l’accantonamento maturato sino al 31/12/2000 e relativa quota
di incentivo all’esodo la tassazione separata a titolo definitivo,
al netto di € 309,87 per ogni anno di contribuzione e, per le quote
maturate successivamente, un’imposta provvisoria da riliquidare in
base all’aliquota media personale del contribuente relativa ai 5
anni fiscali antecedenti il pensionamento.
L’incentivo
all’esodo viene attribuito ante e post anno 2000 su base
proporzionale rispetto alle corrispondenti quote di TFR (compresa la
quota destinata al Fondo pensioni).
Il calcolo è
complicato dalla presenza di anticipi e di quote destinate al Fondo
(che non sono al momento tassate, ma lo saranno in caso di riscatto)
e dalle diverse aliquote di riferimento sulle somme erogate:
- per il maturato ante 31/12/2000, l’aliquota media di fatto applicata al reddito di riferimento dipende dalle aliquote Irpef vigenti e dall’anzianità maturata alla stessa data, ma l’A.d.E. applica d’ufficio l’aliquota media più favorevole dell’anno 2006, come previsto dalla clausola di salvaguardia (art. 1, c. 9, della Legge finanziaria 2007);
- il reddito di riferimento relativo a questo periodo si calcola dividendo la quota di TFR maturata al 31/12/2000 per gli anni e i mesi di anzianità, moltiplicando il risultato per 12, così da tener conto della natura pluriennale del reddito; l’aliquota media corrispondente è applicata alla sommatoria di TFR, riduzione e incentivo esodo a titolo definitivo, ma normalmente è già stata trattenuta;
- per il maturato dal 1/1/2001, tassato in via provvisoria, l’aliquota definitiva è invece quella media personale del quinquennio precedente;
- le differenze d’imposta da liquidare dipendono dalle trattenute ricalcolate con l’aliquota media personale più elevata, evidenziata per riscontro nel prospetto di riliquidazione nella sezione “Calcolo dell’imposta a tassazione separata dal 1/1/2001”;
- l’aliquota media di tassazione effettiva è quindi data dal rapporto tra la sommatoria delle imposte pagate e dovute diviso per la sommatoria di TFR e incentivo esodo percepiti, al loro della riduzione applicata, aliquota inferiore a quella della tassazione ordinaria corrente.
La nostra
Associazione ha verificato un sufficiente numero di casi per poter
stabilire la correttezza dei conteggi nel presupposto che i dati di
base siano esatti, tuttavia, in caso di ulteriori dubbi o anomalie, i
Soci interessati possono chiedere un appuntamento chiamando il
n°3285383077 o preferibilmente, dato il periodo feriale, inviando
copia dell’accertamento fiscale via mail.