Si ritiene opportuno segnalare che il cosiddetto
Decreto Aiuti bis n. 115 del 9 agosto 2022 - Decreto-Legge convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221) –
in considerazione dell’emergenza energetica
e dell’impennata inflazionistica, prevede, alle condizioni sotto
specificate, per le pensioni:
1) a partire dal 1 ottobre 2022, un‘anticipazione della
perequazione relativa al 2023, nella misura del 2%, “nelle more dell'applicazione della
percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2022 con
decorrenza 1° gennaio
2023”, subordinatamente al non superamento di determinati livelli pensionistici.
Ricordiamo infatti che la
perequazione delle pensioni (cioè la
rivalutazione degli importi per adeguarli all’inflazione) è applicata ogni anno
con decorrenza 1° gennaio.
In via eccezionale, dunque, dal 1° ottobre 2022 e
fino a tutto il 31/12/2022 (tredicesima inclusa) l’importo nel cedolino della
pensione potrà vedere un aumento di 2
punti percentuali.
La rivalutazione si applica a tutti i
trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica,
dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive,
esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive. Si applica inoltre alle
pensioni dirette e a quelle ai superstiti (pensioni di reversibilità e pensioni
indirette), indipendentemente dal fatto che esse siano integrate al trattamento
minimo.
L’aumento
non si applica tuttavia allo stesso modo per tutte le pensioni, ma è calcolato
con le modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, quindi differenziato in base alle fasce di reddito , secondo i seguenti
criteri:
- 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a € 523,83 mensili), cioè fino a € 2095,32;
· 90% dell’inflazione per le pensioni comprese fra 4 e 5 volte il trattamento minimo, cioè fra € 2095,32 ed € 2619,15
· 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il
trattamento minimo, cioè oltre € 2619,15
mensili.
Inoltre, il Decreto Aiuti bis stabilisce che l’anticipo di rivalutazione sarà
riconosciuto solo “qualora il trattamento pensionistico mensile sia
complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro“. Superata
questa cifra, l’anticipo di rivalutazione non si applicherà nemmeno con la
riduzione al 75%.
Tutti gli importi si riferiscono “al trattamento
pensionistico lordo complessivo”, ossia alla sommatoria di eventuali più
pensioni.
2)
A partire dal1° novembre 2022, per tutte le pensioni,
senza limiti di importo, un anticipo al del
conguaglio per l'anno 2021 per il calcolo
della perequazione (di cui
all'art. 24, comma 5, della legge 28
febbraio1986, n. 41).
Per il 2022 la percentuale di variazione, applicata
preventivamene e in via provvisoria per
il calcolo della perequazione, è stata pari all’1,7% e successivamente il tasso definitivo è stato fissato
all’1,9%: ne deriva una differenza dello 0,2%, da conguagliarsi – secondo la
normativa in essere - a partire da
gennaio 2023. Il Decreto aiuti bis ha anticipato quindi la decorrenza di tale conguaglio, fissandola
al 1° novembre 2022.
3)
Da novembre, all’anticipo di rivalutazione del 2% di
cui al punto 1) si aggiungerà l’anticipo del conguaglio dello 0,2% per il 2021
di cui al unto 2). In totale, quindi, la rivalutazione delle
pensioni dal 1° ottobre potrà essere del 2% e dal 1° novembre del 2,2%.
Accedendo alla propria area riservata on line di INPS,
è possibile visualizzare il cedolino della pensione e, ove ricorrano i
presupposti sopra descritti, verificare l’importo dell’anticipo di
rivalutazione (nel nostro Comunicato n. 235 la guida per l’accesso
all’area riservata INPS).