Il
premio assicurativo della R.C. auto è stabilito sulla base delle
caratteristiche dell’auto e della rischiosità statistica della
polizza (età del conducente, patentati e/o figli minori di 25 anni,
cilindrata del veicolo, provincia di immatricolazione, dispositivi di
sicurezza installati sull’auto, eventuale franchigia, ecc.), nonché
delle trattative o confronti concorrenziali svolti personalmente.
In
base alla propria situazione anagrafica e storia assicurativa può
convenire inserire clausole che escludono la guida di neo patentati
dei figli minori di 25 anni e/o prevedano una piccola franchigia
fissa sui sinistri liquidati, che abbassano significativamente
l’importo dei premi annuali.
Tutte
le polizze private prevedono la clausola “Bonus / Malus” che,
all’interno di 18 classi di merito, premia o punisce
l’automobilista con la riduzione o l’aumento del premio, ad ogni
scadenza annuale, in rapporto alla frequenza dei sinistri
liquidati.
Di
regola la classe d’ingresso, per chi stipula la polizza per la
prima volta, è la 14.esima, che si riduce gradualmente a metà in
assenza di incidenti sino alla classe 1 e aumenta sempre della metà
del premio base in presenza di incidenti sino alla classe 18; a
titolo esemplificativo, supponendo un premio medio base di ingresso
di € 800, il premio della classe 1 sarà di € 400 e quello della
classe 18 di € 1.200.
Ogni Compagnia
assegna ai propri assicurati una valutazione di merito - la c.d.
classe interna “0” o “-1” - in base alla storia della
sinistrosità che abbassa il premio minimo, ma non ha riflessi sulla
classe universale obbligatoriamente utilizzata nel caso di
trasferimento della polizza RC.
La
percentuale di aumento o di riduzione è calcolata sul premio base
non scontato comprensivo di Iva e contributo SSN, pari al 7,183% per
ogni scatto, mediamente corrispondente a € 45 in diminuzione e €
90 in aumento (2 scatti) per il primo sinistro e € 225 (5 scatti)
al verificarsi del secondo sinistro colposo nello stesso anno di
osservazione.
Il
meccanismo va valutato in funzione degli anni che mancano a
raggiungere la classe più favorevole in quanto un solo sinistro
comporta l’immediato innalzamento di due classi e successivamente
la riduzione annuale di una (in assenza di nuovi sinistri) per un
periodo più esteso e su un premio maggiorato.
Nella
media riferita alla classe d’ingresso la maggiorazione cumulata per
un solo sinistro e nessun altro negli anni successivi ammonta nel
periodo a circa € 750, salvo che non venga esercitata la facoltà
di riscatto.
Infatti
per i piccoli incidenti non sempre conviene ricorrere alla copertura
assicurativa, tanto che si è diffusa la prassi della transazione
diretta, peraltro contrattualmente non consentita; è tuttavia
possibile chiedere all’assicuratore l’importo del danno da
liquidare o già liquidato alla controparte e riscattarlo provvedendo
al rimborso del danno alla propria Compagnia d’Assicurazioni senza
perdere la classe di merito né vedere il premio aumentato al secondo
incidente o l’anno successivo.
In
caso di concorso di colpa in misura uguale o inferiore al 50% non si
perde la classe di merito purché nell’anno successivo (c.d. di
osservazione) non avvengano altri incidenti.
Si
ricorda infine che la più favorevole classe di merito è
trasferibile in caso di decesso del titolare o di intestazione di un
nuovo veicolo in capo ad un famigliare convivente.