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BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

sabato 10 gennaio 2026

COMUNICATO N. 306 - Quota sociale 2026

Come  d'uso, a inizio anno ci permettiamo ricordare ai nostri Soci  - qualora non avessero ancora provveduto -  di effettuare il rinnovo dell’iscrizione alla nostra Associazione per il 2026, tenendo presente che anche per quest'anno è stata confermata la (contenuta)  quota individuale di € 10 (€ 5 per i superstiti di dipendenti  o pensionati Carige, titolari di pensione indiretta o di reversibilità).

Ciò potrà avvenire:

-   con bonifico bancario sul conto corrente presso la Sede di Genova di BPER  Banca, intestato ad AS. PE. Carige - ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE, codice IBAN

IT65O 05387 01400 0000 47002292

(tenendo presente che il carattere dopo  IT65  è una vocale "O", mentre tutti gli altri sono degli zero),  ovvero

-  tramite delega permanente rilasciata alla propria banca  avendo cura di controllare che l'eventuale delega permanente già sottoscritta in passato sia stata regolarmente recepita e confermata  nel rivisitato sistema informatico BPER (che in passato talora non ha mantenuto nel tempo talune deleghe), ovvero

-   con versamento in contanti presso la nostra Sede di  Genova, vico Falamonica 1, scala B, 4° piano, interno 12, dove ogni mercoledì è presente un Consigliere,dalle ore 10 le ore 12;

-    restando ferma la possibilità di contattare telefonicamente As. Pe. Carige al n. 371 5504871, ovvero un Consigliere (si veda il nostro sito internet,alla voce "Assistenza Soci").

Dopo il pranzo di Natale 2025 -  apprezzato per  gli aspetti conviviali e musicali e che ha visto la partecipazione di 90 Soci, utilizzando così tutti i posti disponibili - la prossima occasione di incontro tra tutti i Soci sarà l'Assemblea 2026, da programmare  tra metà aprile /metà maggio e che si cercherà di tenere al 15° piano della nostra ex Sede Carige di Genova, come da contatti già in corso con BPER Banca: sarà così l'occasione di ritrovarci in un sito che è stato usuale per una  buona parte di noi, non solo per ricordarci il passato, ma anche per guardare avanti insieme da un luogo che ci ha accompagnati nel tempo sul lavoro. 

mercoledì 24 dicembre 2025

COMUNICATO N. 305 - Rivalutazione annuale delle pensioni per il 2026 (c.d. perequazione)

 La circolare INPS n.153/2025 ha definitivamente reso noti gli aggiornamenti delle pensioni INPS per il 2026 (comprese le prestazioni assistenziali e sociali), che interessano globalmente  più di 20 milioni di posizioni.

Le problematiche connesse all’adeguamento delle prestazioni pensionistiche all’inflazione sono da tempo oggetto di nostre informative ai Soci (da ultimo si veda il Comunicato n.295/2025); per il 2026 l’INPS ha fornito tutte indicazioni necessarie, che sinteticamente riportiamo di seguito:

1)    l’indice di rivalutazione è stato fissato al +1,4%, da applicarsi peraltro con il “sistema a fasce” da ultimo in vigore

2)   tale sistema prevede una rivalutazione piena (ossia + 1,4%) per le pensioni di entità sino a 4 volte il trattamento minimo (ossia sino ad euro 2413,60 mensili), una rivalutazione ridotta al 90% (ossia +1,26 %) per le pensioni di importo da 4 a 5 volte detto trattamento minimo (in sostanza  da 2447,5 a 3059,2 euro mensili), e una rivalutazione ancora più contenuta al 75% (ossia +1,05%) per i trattamenti pensionistici mensili  di importo superiore a  3059,2 euro

3)    l’accredito degli importi aggiornati  della pensione a gennaio 2026 avverrà il giorno 3 per chi la riceve alle Poste, ed il giorno 5 per chi la percepisce in banca,

4)    è già possibile vedere sul sito INPS (www.inps.it) l’importo aggiornato del proprio trattamento pensionistico per il mese di gennaio 2026.

Come noto, i nostri Soci ancora beneficiari delle prestazioni pensionistiche integrative erogate da BPER vedranno applicati (con arretrati)  gli aggiornamenti per perequazione 2026  intorno ai mesi di settembre/ottobre 2026, ossia dopo che il casellario centrale dei pensionati avrà comunicato alla Banca i correlativi aumenti da corrispondere  (e normalmente ciò avviene annualmente nel mese di agosto).

Il Presidente

COMUNICATO N. 304 - Donazioni dirette e indirette

 Riprendiamo l’argomento “Successioni e donazioni”, ampiamente svolto nel comunicato n°130 del 3/9/2019, per segnalare una novità legislativa che, in molti casi, può semplificare una divisione ereditaria ai fini fiscali.

La legge 2/12/2025 n°182, in vigore dal 18/12/25, non consente più agli eredi legittimari di esercitare l’azione di restituzione dei beni donati in vita dal de cuius se arreca danno diminuendo la quota di eredità di loro spettanza.

Ciò non significa che gli eredi perdano i loro diritti legittimari, che possono continuare a far valere nei confronti dei donatari, ma non più contro gli acquirenti in buona fede dei beni donati in vita.

Sino ad oggi sia le donazioni di immobili che le compravendite dei beni donati erano fortemente scoraggiate e sconsigliate dai notai in presenza del diritto all’azione di rivendicazione che si prescrive in 20 anni e limita di fatto la negoziabilità e l’accesso ai mutui ipotecari sui beni donati.

Le nuove norme prevedono anche l’esclusione delle donazioni di beni mobili e immobili dal coacervo imponibile dell’imposta di successione e, conseguentemente, l’eliminazione dal modulo della dichiarazione di successione dell’apposito quadro dei beni in oggetto rivalutati alla data del decesso.

Nulla cambia invece per quanto riguarda le aliquote e le franchigie delle imposte di successione e donazione attualmente in vigore, che spesso rendono fiscalmente esenti le successioni in linea diretta, salvo i diritti ipotecari e catastali per la volturazione degli immobili.

Anche l’istituto della collazione, cioè l’inclusione dei beni donati in vita nell’asse ereditario, rimane in vigore, ma solo a scopo di riparto delle quote degli eredi legittimi e non ai fini fiscali

Se da un lato la posizione dei legittimari può apparire più debole non essendo più consentito di rivalersi su di un bene donato con regolare atto pubblico, se non nei confronti del patrimonio del donatario che nel frattempo potrebbe essere diventato insolvente, dall’altra si aprono nuove opportunità di scelte personali e l’equivalenza legale di tutti i beni immobili, compresi quelli donati che sino ad oggi subivano forti penalizzazioni di mercato o richiedevano il rilascio di garanzie aggiuntive per poter essere ceduti o mutuati.

I genitori o i nonni che - come spesso accade - desiderano aiutare i loro congiunti che non hanno ancora redditi sufficienti per dimostrare la propria capacità di acquistare un immobile o altro bene di importo rilevante soggetto a imposta di registro o IVA, possono farlo con una donazione indiretta. senza obbligo di registrazione.

Gli atti di donazione diretta di somme eccedenti il modico valore (riferito alla capacità patrimoniale del donante) sono sempre soggetti a registrazione fiscale con atto notarile accettato dal donante in presenza di testimoni, anche se non tassati in presenza delle franchigie di legge.

Per gli atti di liberalità specificamene destinati all’acquisto di un bene o diritto immobiliare soggetto a registrazione o di una bene soggetto ad IVA, pur continuando a rientrare nella fattispecie giuridica delle donazioni, non è invece richiesta la registrazione, non fanno coacervo con altri donativi e pertanto non erodono la franchigia di legge.

La forma tipica è quella dell’intervento all’atto di acquisto di un immobile col quale un genitore versa in tutto o in parte il prezzo del bene da intestare al figlio donatario, mentre le donazioni informali disposte con semplice bonifico bancario a favore del donatario sono da considerarsi nulle (Cassazione S.U. Sentenza Unite n°18725). La nullità può essere fatta valere da chi ne ha interesse e comportare la restituzione dei beni o la loro collazione ai fini successori, specie se esiste una pluralità di eredi legittimi. 

Dal punto di vista fiscale è comunque sempre utile specificare con chiarezza la causale del bonifico e la destinazione delle somme donate in quanto - indipendentemente dalla forma nella quale viene realizzato l’atto di liberalità - l’A.d.E. ha facoltà di notificare un accertamento sintetico, basato cioè soltanto sulla forte sproporzione fra l’importo dei beni trasferiti e i redditi dichiarati con inversione della prova a carico delle parti in causa, fra cui quella documentale dei bonifici aventi data certa e causale opportunamente motivata.     

Tutto quanto sin qui detto vale anche per la nuda proprietà e l’usufrutto considerati separatamente, quest’ultima fattispecie che viene spesso utilizzata da persone in età avanzata nel proprio interesse cedendo la nuda proprietà per continuare a vivere nella propria casa oppure riservandosi l’usufrutto su un nuovo immobile, per esempio una seconda casa, in modo da limitare l’esborso iniziale dei congiunti acquirenti la nuda proprietà senza far cadere il bene in successione in quanto il diritto si estingue con la morte dell’usufruttuario.    

In presenza di due coniugi usufruttuari si dovrà sempre inserire in atto la clausola dell’estensione automatica del diritto al coniuge superstite.

A cura di Giovanni Lo Vetere