Come noto - la
stampa e varie fonti televisive ne hanno parlato a lungo e
dettagliatamente per diversi mesi - dal 1° gennaio del corrente
anno, con la legge Finanziaria, è stata stabilita una forma ridotta
di aggiornamento Istat delle pensioni (obbligatorie ed integrative),
nonché l'introduzione di un nuovo contributo di solidarietà (per la
durata di 5 anni) per le pensioni di legge di importo lordo superiore
a € 100.000 annui.
La pratica
applicazione della nuova normativa da parte dell'INPS è stata
attuata da aprile scorso per quanto concerne l'applicazione dei
nuovi, e ridotti, importi di pensione mensile perequata e da questo
mese per le trattenute mensili a titolo di contributo di solidarietà;
sempre da giugno l'INPS ha incominciato a trattenere le rispettive
quote di pensione (perequazione e solidarietà) pagate "in
eccedenza" nei primi mesi dell'anno, ossia prima che fosse in
grado di applicare la nuova legge.
Entrambi gli
istituti previdenziali - perequazione e solidarietà dal 2019 - sono
stati oggetto di critiche e valutazioni sul piano giuridico,
ampiamente divulgate dai media, come peraltro avvenuto in passato in
occasione di interventi di legge su aspetti similari.
Lo studio legale
Iacoviello, in particolare, quale usuale consulente giuridico della
FAP Credito, cui aderisce As.Pe. Carige, ha analizzato
dettagliatamente tali aspetti, evidenziandone anche la
censurabilità sul piano giudiziario: chi intendesse approfondire la
tematica può esaminarne le varie connotazioni sul
sito www.iacoviello.it,
alle voci "blocco della perequazione" e "contributo
di solidarietà".
Inoltre, l'Avv.
Iacoviello ha già contattato sul punto la F.A.P. nonché
direttamente alcuni nostri Soci, che in passato hanno già
avuto rapporti con il suo studio, rappresentando la possibilità di
instaurare sin da ora un contenzioso sull'applicazione della
nuova normativa, previo l'espletamento di determinate incombenze
formali, e con costi contenuti (per il singolo nostro associato euro
126,88 per la vertenza sulla perequazione ed euro 380,64 per
contestare il contributo di solidarietà, oltre, in entrambi i casi
ad un compenso finale aggiuntivo pari al 10% di quanto ottenuto in
caso di vittoria).
Trattandosi di una
materia delicata soggetta ad lungo iter processuale per il giudizio
di costituzionalità, che riguarderebbe tutti i pensionati
interessati, riteniamo tuttavia che sia possibile prendere tempo
prima di assumere iniziative al riguardo, limitandoci ad evidenziare
ai nostri Soci che le somme di pensione trattenute dall'INPS, con
decorrenza 1.1.2019, per perequazione ridotta e per contributo di
solidarietà, potranno essere contestate giudizialmente, senza
incorrere nella prescrizione, entro 5 anni.