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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

martedì 7 gennaio 2014

COMUNICATO N. 16 - PEREQUAZIONE PENSIONI 2014

La perequazione di base per il 2014 è dell’1,20% con le seguenti limitazioni, introdotte dalla legge di stabilità 27/12/2013 n°147 c.483, riferite al trattamento pensionistico lordo risultante a casellario INPS (l’imponibile comprende tutte le pensioni di legge e la pensione erogata dal FIP Carige nella misura dell’87,50%):
  • sino a 3 volte il minimo INPS, ossia € 1.504, il 100% dell’1.20%, con rivalutazione massima di € 18,05 mensili
  • da 3 a 4 volte “ “ “ € 2.005, il 95%, pari al 1,14%, con rivalutazione massima di € 22,86
  • da 4 a 5 volte “ “ “ € 2.506, il 75%, pari allo 0.90%, con rivalutazione massima di € 22,86
  • da 5 a 6 volte “ “ “ € 3.007, il 50%, pari allo 0.60%, con rivalutazione massima di € 18,05
  • oltre le 6 volte “ “ nessun adeguamento
dopo due anni di blocco totale (salvo i trattamenti complessivi lordi inferiori a € 1.500 mensili), il ripristino riguarda soltanto la fascia da € 1.500 a € 3.000 nella misura fortemente regressiva sopra specificata.
Le pensioni d’importo superiore continuano a subire la mancata indicizzazione con formule di legge sempre più contorte forse allo scopo di evitarne la dichiarazione di l’incostituzionalità. Infatti, rispetto alla legge 503/92, il parametro scende dal 75% sulla parte eccedente gli scaglioni più pesanti, a tutti spettanti, ad un “teorico” 40% sull’intero importo per l’anno 2014, disponendo peraltro, nello stesso comma, che la perequazione del 2014 non è riconosciuta e l’ ”aumento” al 45% per gli anni 2015-16.
I motivi che rendono necessari i sacrifici di tutti i contribuenti (non solo dei pensionati) sono ben noti, purtroppo nel nostro caso toccano anche la pensione integrativa corrisposta da un Fondo dichiarato capiente in base alle regole perequative precedentemente vigenti. Ci si augura, almeno, che le disponibilità attuariali emergenti siano prioritariamente impiegate, anche a titolo di solidarietà fra gli iscritti, nel riconoscimento dei diritti dei colleghi interessati alla rivalutazione degli importi delle integrazioni al minimo FIP, da aggiornare e ricalcolare in base agli indici ISTAT, come previsto dall’accordo 12/2/1997, sino alla data di liquidazione della pensione aziendale.

Contributo di solidarietà 2014/2016
La stessa legge di stabilità, al comma 486, ha ripristinato il contributo di solidarietà, dichiarato incostituzionale dalla Consulta, nelle seguenti misure, sempre riferite agli imponibili lordi:
- oltre 14 volte il minimo INPS, il 6% sulla parte eccedente la pensione obbligatoria di € 91.250 annui;
- sugli importi eccedenti € 130.358 il contributo sale al 12 %, mentre per la parte  di pensione superiore a € 195.536 lo stesso sale ulteriormente al 18 %.
Nel calcolo della pensione annua imponibile, in questo caso, non rientra la pensione integrativa erogata dal FIP Carige.
Rispetto alle norme abrogate, ci sono modifiche formali nel destinare il contributo all’INPS e altre gestioni previdenziali obbligatorie, anziché allo Stato, e sostanziali, quali l’esclusione delle pensioni complementari a prestazione definita, come sono le nostre, dal cumulo tassato progressivamente.
A tal fine la nostra Associazione si era impegnata pubblicamente per sostenere l’iniquità e l’illiceità del cumulo pensionistico pubblico-privato, anche se la marcia indietro del legislatore è probabilmente da attribuirsi al timore di un nuovo inciampo in materia di costituzionalità della legge.
Nella formulazione della norma, tuttavia, manca l’esplicita menzione della deducibilità fiscale del contributo, la cui omissione non dovrebbe risultare influente a meno che non sia stata voluta per contrabbandare un surrettizio raddoppio dell’imposta con inevitabile riproposizione del contenzioso giudiziario.
L’ipotesi del ricalcolo contributivo delle pensioni medio alte liquidate col sistema retributivo, sbandierata per tutta l’estate sui media da parte di economisti e politici qualificati quale panacea degli assillanti problemi previdenziali, si è rivelata, almeno per il momento, il classico cavallo di Troia per meglio giustificare nei confronti dell’opinione pubblica l’attuale provvedimento con i consueti tagli lineari, che penalizzano soprattutto i pensionati che nel corso della loro vita lavorativa hanno versato contributi assicurativi in misura costante ed elevata, rispetto ad altre categorie che con i loro sbilanci gestionali e accorpamenti hanno provocato l’attuale disavanzo dell’INPS.
Avevamo anche sostenuto che il contributo temporaneo si sarebbe dovuto applicare a tutte le pensioni pubbliche elevate, compresi i vitalizi dei rappresentanti elettivi degli organi politici, ma il legislatore li ha esplicitamente esclusi dall’applicazione del contributo di solidarietà, preferendo vietare il cumulo dei vitalizi con altre pensioni e compensi pubblici oltre i € 300.000 annui, importo che assicura l’esclusione dal contributo della quasi totalità dei soggetti beneficiari. Ogni commento è vano.