La
perequazione di base per il 2014 è dell’1,20% con le seguenti
limitazioni, introdotte dalla legge di stabilità 27/12/2013 n°147
c.483, riferite al trattamento pensionistico lordo risultante a
casellario INPS (l’imponibile comprende tutte le pensioni di legge
e la pensione erogata dal FIP Carige nella misura dell’87,50%):
- sino a 3 volte il minimo INPS, ossia € 1.504, il 100% dell’1.20%, con rivalutazione massima di € 18,05 mensili
- da 3 a 4 volte “ “ “ € 2.005, il 95%, pari al 1,14%, con rivalutazione massima di € 22,86
- da 4 a 5 volte “ “ “ € 2.506, il 75%, pari allo 0.90%, con rivalutazione massima di € 22,86
- da 5 a 6 volte “ “ “ € 3.007, il 50%, pari allo 0.60%, con rivalutazione massima di € 18,05
- oltre le 6 volte “ “ nessun adeguamento
dopo due
anni di blocco totale (salvo i trattamenti complessivi lordi
inferiori a € 1.500 mensili), il ripristino riguarda soltanto la
fascia da € 1.500 a € 3.000 nella misura fortemente regressiva
sopra specificata.
Le pensioni
d’importo superiore continuano a subire la mancata indicizzazione
con formule di legge sempre più contorte forse allo scopo di
evitarne la dichiarazione di l’incostituzionalità. Infatti,
rispetto alla legge 503/92, il parametro scende dal 75% sulla parte
eccedente gli scaglioni più pesanti, a tutti spettanti, ad un
“teorico” 40% sull’intero importo per l’anno 2014, disponendo
peraltro, nello stesso comma, che la perequazione del 2014 non è
riconosciuta e l’ ”aumento” al 45% per gli anni 2015-16.
I motivi che
rendono necessari i sacrifici di tutti i contribuenti (non solo dei
pensionati) sono ben noti, purtroppo nel nostro caso toccano anche la
pensione integrativa corrisposta da un Fondo dichiarato capiente in
base alle regole perequative precedentemente vigenti. Ci si augura,
almeno, che le disponibilità attuariali emergenti siano
prioritariamente impiegate, anche a titolo di solidarietà fra gli
iscritti, nel riconoscimento dei diritti dei colleghi interessati
alla rivalutazione degli importi delle integrazioni al minimo FIP, da
aggiornare e ricalcolare in base agli indici ISTAT, come previsto
dall’accordo 12/2/1997, sino alla data di liquidazione della
pensione aziendale.
Contributo
di solidarietà 2014/2016
La stessa
legge di stabilità, al comma 486, ha ripristinato il contributo di
solidarietà, dichiarato incostituzionale dalla Consulta, nelle
seguenti misure, sempre riferite agli imponibili lordi:
- oltre 14
volte il minimo INPS, il 6% sulla parte eccedente la pensione
obbligatoria di € 91.250 annui;
- sugli importi eccedenti
€ 130.358 il contributo sale al 12 %, mentre
per la parte di pensione superiore a € 195.536 lo stesso sale
ulteriormente al 18 %.
Nel calcolo della pensione
annua imponibile, in questo caso, non rientra la pensione integrativa
erogata dal FIP Carige.
Rispetto
alle norme abrogate, ci sono modifiche formali nel destinare il
contributo all’INPS e altre gestioni previdenziali obbligatorie,
anziché allo Stato, e sostanziali, quali l’esclusione delle
pensioni complementari a prestazione definita, come sono le nostre,
dal cumulo tassato progressivamente.
A tal fine
la nostra Associazione si era impegnata pubblicamente per sostenere
l’iniquità e l’illiceità del cumulo pensionistico
pubblico-privato, anche se la marcia indietro del legislatore è
probabilmente da attribuirsi al timore di un nuovo inciampo in
materia di costituzionalità della legge.
Nella
formulazione della norma, tuttavia, manca l’esplicita menzione
della deducibilità fiscale del contributo, la cui omissione non
dovrebbe risultare influente a meno che non sia stata voluta per
contrabbandare un surrettizio raddoppio dell’imposta con
inevitabile riproposizione del contenzioso giudiziario.
L’ipotesi
del ricalcolo contributivo delle pensioni medio alte liquidate col
sistema retributivo, sbandierata per tutta l’estate sui media da
parte di economisti e politici qualificati quale panacea degli
assillanti problemi previdenziali, si è rivelata, almeno per il
momento, il classico cavallo di Troia per meglio giustificare nei
confronti dell’opinione pubblica l’attuale provvedimento con i
consueti tagli lineari, che penalizzano soprattutto i pensionati che
nel corso della loro vita lavorativa hanno versato contributi
assicurativi in misura costante ed elevata, rispetto ad altre
categorie che con i loro sbilanci gestionali e accorpamenti hanno
provocato l’attuale disavanzo dell’INPS.
Avevamo
anche sostenuto che il contributo temporaneo si sarebbe dovuto
applicare a tutte le pensioni pubbliche elevate, compresi i vitalizi
dei rappresentanti elettivi degli organi politici, ma il legislatore
li ha esplicitamente esclusi dall’applicazione del contributo di
solidarietà, preferendo vietare il cumulo dei vitalizi con altre
pensioni e compensi pubblici oltre i € 300.000 annui, importo che
assicura l’esclusione dal contributo della quasi totalità dei
soggetti beneficiari. Ogni commento è vano.