E’ noto che le pensioni
di legge a carico dell’INPS e quelle integrative erogate dal
FIP/Carige di norma devono essere annualmente aggiornate per
rivalutazione (c.d. perequazione automatica), secondo le regole
stabilite dal legislatore.
Il legislatore stesso,
tuttavia, nell’ultimo ventennio ha periodicamente bloccato per uno
o più anni tale rivalutazione, principalmente sull’entità dei
singoli trattamenti delle pensioni.
Per gli anni
1998-1999-2000 Banca Carige ha interpretato la legislazione
dell’epoca nel senso di ritenere bloccata la perequazione sia sulle
pensioni a carico dell’INPS, sia su quelle integrative erogate dal
F.I.P.
Molti
colleghi, con due separate ed autonome vertenze giudiziarie (la prima
relativa al solo 1998 e la seconda anche al 1999 e 2000), hanno
contestato tale comportamento, che in pratica ha riflessi non solo
per il triennio citato, ma per trascinamento, anche in tutti gli anni
successivi in cui ciascun interessato percepirà la pensione
aziendale.
Con sentenza n. 1311 del
22/1/2014 la Corte di Cassazione ha reso definitiva la sentenza
emessa dalla Corte di Appello di Genova nella prima vertenza, che ha
condannato Banca Carige a pagare la citata perequazione sulla quota
di pensione a carico del F.I.P. indebitamente bloccata nel 1998. E’
stato così posto dalla Magistratura un punto fermo sul lungo
contenzioso, peraltro poi proseguito, per l’intransigenza della
Banca nel non voler estendere i relativi benefici a tutti gli aventi
diritto, con una seconda causa, relativa anche alla perequazione per
gli anni 1999-2000. Le decine di colleghi ricorrenti hanno già vinto
in primo e secondo grado anche questa vertenza e la Corte di Appello
di Genova, con decisione n. 46/2013, ha condannato Carige sia al
riconoscimento della perequazione sulle prestazioni pensionistiche
integrative, sia al pagamento delle spese processuali; rimane ancora
pendente il ricorso di legittimità che Banca Carige ha voluto
comunque presentare, anche in questa vertenza, alla Corte di
Cassazione.
Abbiamo tutti ben
presenti le garanzie (scritte) a suo tempo offerte dalla Banca ai
singoli beneficiari delle prestazioni del F.I.P., ossia di volere
sempre adottare un comportamento (aziendale) teso al massimo
garantismo a favore degli iscritti, per cui ci chiediamo se Carige –
esperito l’ultimo grado del successivo giudizio – vorrà
rispondere positivamente alle richieste di estensione degli inerenti
benefici anche nei confronti di tutti gli altri pensionati
interessati, a prescindere dal fatto che si siano rivolti o meno alla
Magistratura per farsi riconoscere il proprio credito.
Temiamo, purtroppo, che
ciò non avverrà automaticamente, ma anzi che la Banca voglia
opporre la prescrizione quinquennale sulle conseguenze economiche
per il mancato riconoscimento dei diritti, sino ad ora non contestato
in via giudiziale.
Se ciò dovesse avvenire
ci si troverà un’altra volta di fronte ad un netto contrasto tra
il predetto impegno garantista di Carige e quanto poi, invece,
osservato in pratica dalla Banca: gli impegni non devono essere
retoriche parole ma devono essere onorati nei fatti!
Si precisa comunque che i
potenziali interessati all’estensione dei principi in argomento
(giudizialmente riconosciuti) sono i pensionati Carige beneficiari
delle prestazioni a carico del F.I.P. cessati dal servizio
anteriormente al triennio 1998/2000, ovvero entro il 1999.