A seguito delle
richieste di chiarimenti e di quantificazione degli importi
per-venute in merito alle domande di rimborso di cui al Comunicato
N.70, e al fine di definire meglio la portata del problema, si
precisa quanto segue:
a) la controversia
sulla determinazione dell’imposta da applicare al capitale unico
della rendita pensionistica riguarda soltanto il periodo di
maturazione dell’accantonamento dalla data di iscrizione al FIP
(data di assunzione in servizio) sino al 31/12/2000;
b) sullo statino di
liquidazione dello zainetto, l’importo lordo corrispondente è
indicato con il codice 7840 alla voce “FIP QUOTA AL 31/12/2000” e
la relativa imposta con il codice 8252 alla voce “FIP IRPEF AL
31/12/2000”;
c) l’importo
oggetto della possibile richiesta di rimborso è pari a circa il 14%
della voce 8252 (variabile fra il 13 e il 15% a seconda dello
scaglione fiscale di appartenenza);
d) la domanda di
rimborso non comporta alcuna spesa, ma in caso di rigetto sarà
necessaria l'assistenza di un professionista per il ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale in primo grado e alla Commissione
Regionale in appello;
e) il credito si
prescrive in 48 mesi dalla data di erogazione dello zainetto.
Tutto ciò premesso
si conferma il consiglio di attendere le istruzioni di As.Pe che
verranno impartite non appena in possesso delle prime risoluzioni
dell’Agenzia delle Entrate, orientativamente intorno a fine anno.
I soci che vantano
un credito d’imposta elevato e fossero invece intenzionati ad
avanzare fin d'ora la richiesta di rimborso possono prenotare un
incontro specifico presso la sede sociale previo accordo telefonico
con il Segretario Signor Riccardo Puccio (335 601 26 31).
Il Consiglio
Direttivo