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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con il Gruppo Carige, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

mercoledì 13 gennaio 2021

COMUNICATO N.164 - Cashback, Lotteria degli Scontrini e PagoPA

Dopo diverse incertezze e disfunzioni iniziali, si è concluso positivamente il periodo di prova del programma governativo Cashback.

Sull’app IO sono confermati per l’intero importo i rimborsi che saranno accreditati in conto il 1°/3 p.v. e appaiono già le prime operazioni del periodo semestrale a regime, soggette al massimale di € 150 pro-capite a condizione che si raggiunga il minimo di 50 transazioni entro il 30/6/2021.

Il caricamento degli strumenti di pagamento è facilitato dai dati personali già presenti sullo SPID e dal collegamento con l’archivio SIA - Società Interbancaria per l’Automazione: è sufficiente indicare la Banca con cui si intrattengono i conti o le Carte di credito utilizzate per individuarli automaticamente e dare il consenso alla registrazione. 

Ricordiamo in proposito che qualsiasi carta registrata su IO concorre al Cashback con i pagamenti effettuati senza necessità di ulteriori azioni di conferma da parte del consumatore.

I pagamenti elettronici degli acquisti di beni o servizi on line, non ammessi al Cashback, restano automaticamente esclusi, come ovviamente avviene con i bonifici disposti on line, ma restano validi tutti i pagamenti effettuati tramite terminali POS, comprese le spese sanitarie detraibili, le fatture dei centri diagnostici e degli specialisti, i rifornimenti di carburante, il pagamento del bollo e dell’assicurazione auto, solo per fare alcuni esempi.

Di norma la consultazione della posizione su l’app IO è semplice e immediata utilizzando il PIN di sei cifre memorizzabile scelto in sede di registrazione, ma una volta al mese bisogna riconfermare la propria identità accedendo al sito con lo SPID per cambiare il PIN.

Questa operazione è resa piuttosto complicata, a volte snervante, dalla fugace apparizione della notifica del codice di controllo (OTP), che l’IDPoste invia tramite sms (che se non memorizzato dal telefono bisogna annotarsi), e dalla necessità di dare il consenso al trasferimento dei dati su un comando posto in basso del display visibile soltanto se si fa scorrere la schermata in alto, altrimenti il consenso viene negato e si deve ricominciare daccapo il log in. 

Circa l’aspetto sicurezza, sollevato da alcuni soci, riteniamo che non si possano nutrire dubbi che i dati personali siano trattati nel dovuto rispetto delle norme sulla privacy e di sicurezza delle transazioni: i dati del cash back sono inseriti nel sistema senza alcun riferimento alla causale d’acquisto e devono essere cancellati non appena diventati inservibili, l’IBAN è richiesto solo per rimborsi e accrediti, mentre le carte registrate non possono essere utilizzate senza il supporto fisico o i relativi codici di sicurezza, che restano nell’esclusiva disponibilità del titolare.   

La lotteria degli scontrini, l’iniziativa promozionale forse più attesa per l’entità dei premi in palio, slitterà invece al 1/2/2021 per consentire ai commercianti di organizzarsi meglio e ai consumatori di dotarsi del codice di partecipazione (vedasi i Comunicati n° 156 e 159).

Al momento si può solo presumere che l’operazione incontrerà molti ostacoli, alcuni obiettivi, a causa della incompleta copertura dei punti vendita con i POS di nuova generazione a lettura ottica e dell’onerosità dell’inserimento manuale degli 8 caratteri alfanumerici del codice lotteria, che potrebbero scoraggiarne l’utilizzo, specie per gli acquisti effettuati presso i piccoli commercianti.  

In proposito, si ricorda che ogni avente diritto partecipa alla lotteria con tante probabilità statistiche quanti sono gli euro registrati sullo scontrino e non una sola volta per ogni pagamento. 

Per analogia d’argomento ricordiamo il recente decreto legge sulla semplificazione e innovazione digitale che intende promuovere anche il programma PagoPA, un sistema di pagamenti elettronici per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Per effettuare i pagamenti con quella modalità, è necessario accedere ai siti degli Enti pubblici creditori che hanno già aderito al sistema (quasi tutti, trattandosi di un obbligo di legge) e seguire, nella sezione PagoPA, le istruzioni per inserire lo strumento di pagamento che si intende utilizzare, fra cui le carte di credito, come già in uso per gli acquisti on line.  

IO è già strutturata per ricevere tali pagamenti tramite gli strumenti precaricati, ma sarà necessario attendere qualche tempo per sperimentarne la funzionalità e verificare se alcune categorie di transazioni rimangono utili ai fini del Cashback.      

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento con il sistema PagoPA direttamente sul sito della Banca convenzionata (fra cui Banca Carige e Banca Cesare Ponti), ma in tal caso occorre inserire i codici dell’avviso di pagamento ricevuto per posta o recuperato on line sul sito dell’Ente impositore.

 

 

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Etichette: UTILIZZO SERVIZI ONLINE

domenica 3 gennaio 2021

COMUNICATO N.163 - Perequazione INPS e FIP 2020/2021

Con circolare n.148 del 18/12/2020 l’INPS ha comunicato che, per effetto del decreto 16/11/2020 del MEF la rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020 è stata definitamente stabilita nella misura dello 0,5% a fronte della perequazione del 0,4% attribuita in via provvisoria applicando i noti parametri regressivi per scaglioni d’importo.   

Spetta pertanto solo un conguaglio dello 0,1% che si riduce gradualmente sino allo 0,04% per le pensioni superiori a 9 volte il minimo; di fatto, detta variazione comporta la liquidazione di poche decine di euro per l'intero anno 2020 alla voce "Conguaglio pensione da rinnovo" con relativa trattenuta fiscale alla voce "Irpef anni precedenti da conguaglio arretrati".

Per quanto riguarda il 2021, in presenza di una inflazione al momento negativa, non verrà erogata alcuna perequazione in via provvisoria, ma la misura della variazione positiva o negativa sarà determinata ex post a fine anno.   

La pensione di Gennaio 2021 è invece, in alcuni casi, di importo notevolmente diverso da quello dello stesso mese dello scorso anno a causa del mancato o duplicato addebito delle addizionali comunali e regionali per un errore che l’Istituto giustifica con il seguente comunicato stampa:  

“L’Inps comunica che a causa di un’anomalia che interessa una platea limitata di pensionati l’importo dell’addizionale regionale IRPEF della rata di Gennaio 2021 include anche l’importo dell’addizionale regionale di Febbraio 2021. Di conseguenza questa trattenuta non sarà presente sulla rata di Febbraio 2021 e riprenderà regolarmente a partire da marzo 2021.”

Per contro, dai rilievi sinora effettuati in alcuni casi le addizionali locali non sono state addebitate e i preannunciati conguagli in busta potrebbero essere sia debito che a credito.

Continuando a verificarsi errori nel calcolo delle ritenute delle pensioni difficilmente rilevabili dal confronto dei netti accreditati o dal mod.Obis, che l’INPS ormai pubblica con mesi di ritardo, è pertanto opportuno controllare le causali di addebito relative alla propria posizione personale sulla pagina MyINPS del sito Internet dell’Istituto accedendovi con le vecchie credenziali o con lo SPID, come ripetutamente raccomandato nei nostri precedenti comunicati.  

Pubblicato da AS. PE CARIGE a 18:05 Nessun commento:
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martedì 15 dicembre 2020

COMUNICATO N.162 - Maggiori trattenute sulla pensione INPS di Giugno 2020

Nei giorni scorsi è uscito un articolo sul sito www.money.it con il titolo civetta: “Pensioni, clamoroso errore dell'INPS: ecco chi rischia l’accertamento del Fisco”, che ha allarmato alcuni nostri soci.

L'errore esiste, ed è stato rilevato già col cedolino della pensione INPS del giugno scorso con la causale “Debito IRPEF anno precedente”, ma gli effetti sono meno drammatici di quello che si vorrebbe far credere per attirare l'attenzione sulla pubblicità del sito.

A quanto ci risulta le uniche posizioni che presentano un errore nelle trattenute fiscali 2019 sono quelle soggette al cumulo, nel nostro caso, con la pensione FIP, i cui titolari nostri soci sono stati tempestivamente avvisati, suggerendo a chi non aveva ancora presentato la dichiarazione dei redditi di modificare o far modificare dal CAF il 730 sulla base della nuova certificazione unica rettificata non ancora riportata sul precompilato.

Così facendo si sarebbe potuto recuperare l’indebita ritenuta operata sul cedolino di giugno, compensando legittimamente un errore - per così dire - con un altro errore di pari importo.

Infatti l’INPS aveva versato al Fisco una maggior imposta IRPEF e relativa addizionale regionale dopo che ormai era stata emessa la C.U. (certificazione unica) corretta e ha cercato di risolvere il problema emettendo una nuova C.U. in modo da ribaltare sui pensionati il recupero dell’importo non dovuto, nella presunzione che avrebbero potuto ottenere il rimborso del credito col 730/2020. 

I dati rettificativi che avrebbero dovuto essere comunicati all’A.d.E. entro il 31/3/2020 per la predisposizione del precompilato sono stati invece trasmessi soltanto in data 27/7/2020 (pare dopo un primo invio infruttuoso del 30/4 u.s.) complicando ancor più l’ingarbugliata faccenda.

Il problema, tuttavia, resta aperto per i pochi contribuenti che hanno presentato il precompilato direttamente o si sono rivolti ai CAF prima dell’emissione o all’insaputa dell’esistenza della nuova CU di rettifica, senza che l'INPS si sia minimamente preoccupato di darne avviso ai pensionati interessati, iniziativa che ora prende maldestramente con una lettera tardiva non datata, suggerendo una dichiarazione integrativa, dai costi e fastidi spropositati rispetto al credito da esigere.

Per semplificare e concludere:

a)  Se dal cedolino della pensione di giugno 2020 o dall’importo netto accreditato in conto non si rileva alcuna differenza a debito rispetto a quello del maggio precedente, la propria posizione fiscale è regolare.

b) Se la differenza esiste, ma nel 730/2020 è stata recepita l’ultima C.U. dell’INPS, ossia quella successivamente rettificata da parte dell'INPS, la posizione fiscale è ugualmente regolare.

c) Se la differenza esiste, ma non si è potuto recuperare l'importo con il mod.730, chiediamo di darcene notizia con l’opportuna documentazione per ricevere istruzioni al riguardo.

d) Trattandosi di un errore a danno del contribuente non c'è alcun rischio di accertamento, semmai l’onere di assoggettarsi ad assurde procedure burocratiche per ottenere il rimborso - che nemmeno in casi come questo la P.A. riesce a gestire nell'interesse del cittadino - o la rinuncia al modesto credito onde evitare ulteriori fastidi e perdite di tempo.  

 

 



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