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BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

mercoledì 29 novembre 2017

Comunicato n. 90 - Errori nel calcolo della TARI (Tassa Rifiuti)

Pubblichiamo un comunicato di generale interesse gentilmente trasmessoci dall’Associazione “Amici Comit – Piazza Scala” – consociata FAP Credito – modificato soltanto nella parte specificatamente relativa al Comune di Milano.
In questi giorni articoli di stampa e programmi televisivi si stanno occupando dell’argomento relativo a intervenute inesattezze nel sistema di calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) così come rilevate in sede di recente interrogazione parlamentare.
 
Al riguardo premettiamo che per la TARI, introdotta dall’anno 2014 (in sostituzione di TARSU e/o TARES), è contemplato un meccanismo di conteggio basato sull’applicazione di due tariffe relative a: 
 
- una quota fissa, per il calcolo della quale bisogna moltiplicare i metri quadri dell’immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti;
 
- una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuto residuo conferito, comprensiva di un quantitativo minimo obbligatorio. 
 
Orbene, secondo la corretta interpretazione della normativa disciplinante la TARI, in caso di appartamento cui siano collegate unità pertinenziali (box, cantine, solai), la quota fissa va calcolata sulla sommatoria delle superfici degli immobili oggetto della tassazione mentre la quota variabile va calcolata una sola volta. 
 
E’, invece, emerso che alcuni Comuni abbiano adottato una diversa impostazione applicando la quota variabile, oltre che all’unità abitativa, anche alle relative pertinenze con la conseguenza di un’eccedenza di tassazione in misura sensibile: sull’illegittimità dei comportamenti di quei Comuni che abbiano seguito tale criterio non dovrebbero esserci dubbi in quanto, in data 20 novembre u.s., è uscita la circolare n. 1/DF del Ministero Economia e Finanza ad oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”. 
 
In questa situazione, riteniamo comunque opportuno fornire alcune indicazioni su quali iniziative poter intraprendere per la tutela dei diritti ed ottenere i relativi rimborsi qualora dai Comuni coinvolti nella tematica non vengano, a breve, date informazioni circa l’adozione di provvedimenti volti ad adeguate forme di ristoro: a questo proposito segnaliamo innanzitutto che gli interessati potranno formalizzare ai competenti uffici comunali apposita istanza in carta libera da trasmettere con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta elettronica certificata) ovvero anche (ove verificata l’ammissibilità) mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, che restituisce copia dell'accompagnatoria con timbro di avvenuta ricezione. 
 
I termini (decadenziali) per la presentazione dell’istanza sono molto ampi: 5 anni decorrenti dalla data dei versamenti della TARI, sicché è possibile ricomprendere nell’istanza tutte le eccedenze di tassazione subite atteso che la TARI è entrata in vigore nel 2014. 
 
L’As.Pe. Comit aggiunge il link al proprio sito http://www.amicicomit.it/i-servizi/comunicati-direttivo/anno-2017/279-comunicato-n-6-del-22-novembre-2017-errori-nel-calcolo-tari contenente il facsimile della domanda e le istruzioni per calcolare l’importo da chiedere a rimborso, tuttavia non avendo il Comune di Genova, dove dimora la maggior parte dei nostri soci, commesso il suddetto errore, è opportuno documentarsi in merito all’eventuale errore di altri Comuni in cui si possieda la prima casa o altra unità immobiliare dotate di pertinenze.
Al riguardo si consiglia di consultare l’avviso di pagamento TARI, nel quale sono specificate le voci di tariffa o, in mancanza, la delibera del Comune reperibile sul sito 
 
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/

Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1- copia degli avvisi di pagamento della TARI;
2- copia dei relativi pagamenti;
3- copia di documento d’identità;
4-prospetto redatto sull’esempio del Comune di Milano.

Segnaliamo ancora che, in caso di diniego espresso al rimborso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, mentre nel caso di “silenzio-rifiuto” che si forma decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 21 Dlgs 546/92) - ma è consigliabile attendere i 180 giorni contemplati dalla normativa sui tributi locali (art.1 comma 164 L. 296/06b) - il contribuente deve proporre ricorso entro i termini prescrizionali decennali.

mercoledì 22 novembre 2017

COMUNICATO N.89 – Aumento di capitale Banca Carige

Come diffusamente pubblicato dai media nazionali e locali, Banca Carige ha varato un aumento di capitale di €.558 milioni, di cui €.498 riservati in opzione agli attuali azionisti in ragione di 60 nuove azioni ogni azione vecchia, al prezzo di €.0,01 cadauna.

L’aumento ha l’effetto di diluire in modo fortemente significativo le quote di partecipazione in essere, che, ancora una volta, risultano pressoché interamente svalutate, mentre diventa oneroso per chi desideri mantenere la stessa quota percentuale.

La garanzia di copertura da parte dei principali azionisti (e per l’eventuale inoptato dal consorzio di collocamento) garantisce alla Banca un periodo di respiro entro cui realizzare il piano di ristrutturazione nell’auspicato tentativo di rigenerare e mantenere in loco l’antica e prestigiosa istituzione.

Va qui riconosciuto il giusto merito alla famiglia Malacalza che ha investito e continua ad investire generosamente nel progetto Carige.

Non si può peraltro sottovalutare il fatto che la sottoscrizione di nuove azioni, emesse a condizioni estreme di rapporto e di prezzo, resta un investimento altamente speculativo per le possibili e molto probabili forti oscillazioni di prezzo nei due sensi sino alla positiva verifica dei risultati pianificati.

La nostra Associazione rimette pertanto alla prudente valutazione personale dei singoli soci la scelta di aderire o meno all’aumento, mentre raccomanda vivamente di voler contribuire nell’azione di ricupero della reputazione e della situazione operativa della Banca, rinnovandole la fiducia e rassicurando la propria cerchia di amici e conoscenti.

Le incertezze e i ritardi nella costituzione del consorzio di garanzia hanno purtroppo provocato un ulteriore danno di immagine con ripercussioni immediate sulla clientela tanto più ampie quanto immotivate rispetto al rischio reale relativo ai rapporti in essere.

Si rinnova pertanto l’invito i nostri soci a voler favorire l’azione della banca e delle sue dipendenze volta al recupero di quel clima di fiducia di base necessario e indispensabile per consentirle una sana e profittevole gestione operativa.

venerdì 3 novembre 2017

Comunicato N.88 – Appello causa minimo FIP

Si porta a conoscenza che Banca Carige ha presentato ricorso in appello contro la sentenza 365/2017 del Tribunale del Lavoro di Genova, che l’ha condannata per la mancata rivalutazione del trattamento minimo di pensione FIP, indebitamente bloccato dall’1/1/1998. 

È una decisione, che con l’assistenza legale dell’Avvocato Iacoviello contrasteremo nelle dovute sedi, nella quale non si può qui non interpretare come il segno di un’ostilità nei confronti dei pensionati e – indirettamente – della loro Associazione; infatti l’iniziativa della banca, seppure in linea di principio legittima, va ben oltre ogni ragionevole motivo di oggettiva tutela degli interessi aziendali (la causa è iscritta a ruolo per un valore residuo irrilevante, riguarda ormai soltanto diciannove pensionati e non presenta più l’effetto di trascinamento di altri aventi diritto, avendo tutti gli ex-dipendenti optato per lo zainetto comprensivo di un importo una tantum, proprio a tacitazione del mancato aggiornamento del minimo garantito).

Eppure, da parte aziendale, si continua a ribadire l’insostenibile tesi che il diritto negato non spettasse quale aumento della pensione, sebbene sia stato poi barattato sotto forma di bonus forfettario una tantum sia in occasione dell’esodo anticipato dei lavoratori sia per promuovere la liquidazione del fondo pensioni, con specifica rinuncia da parte dei pensionati proprio alla rivendicazione della rivalutazione del minimo FIP nell’ambito di una più ampia transazione tombale (il che sostanzialmente poteva avere proprio il significato di indiretto riconoscimento sull’erroneo mancato aggiornamento del minimo garantito).

Non è il segnale di distensione che ci saremmo attesi dalla nuova gestione, né il modo migliore per promuovere l’ennesimo aumento di capitale fra i piccoli risparmiatori, in gran numero gli stessi pensionati della banca.

L’udienza di discussione del ricorso è fissata per il 14 marzo 2018.

Vi terremo informati sugli sviluppi dell’appello