COSTITUZIONE E SCOPI SOCIALI
Art. 1 – L’Associazione Pensionati
della Banca Carige, in breve “As. Pe. Carige”, già costituita il
14 marzo 2013 come Associazione Pensionati del Fondo Integrativo
Aziendale Banca Carige, ha durata illimitata e sede sociale in
Genova. L’Associazione opera in Liguria e può istituire proprie
delegazioni nella Regione e aderire a Federazioni di categoria aventi
analoghe finalità.
Art. 2 - L’Associazione è autonoma,
apolitica e non ha fini di lucro; ha lo scopo di
a) promuovere i vincoli di solidarietà
fra gli Associati, mantenere i rapporti con il Personale in servizio
e collaborare con altre Associazioni di pensionati del settore
bancario su temi di comune interesse;
b) tutelare i diritti e gli interessi
comuni di natura previdenziale, assistenziale e giuslavoratoristica
degli Associati, rappresentandoli nei rapporti con l‘INPS e altri
soggetti previdenziali e assistenziali, pubblici e privati;
c) tutelare i diritti e gli interessi
comuni di natura previdenziale degli Associati iscritti al Fondo di
Previdenza per il Personale della Banca Carige S.p.A. (di seguito
definito Fondo), rappresentandoli nei rapporti con l’Amministrazione
del Fondo, il Gruppo Banca Carige e altri Enti eventualmente
subentranti nella gestione del Fondo stesso;
d) assistere i singoli o gruppi di
Associati negli adempimenti previdenziali e nelle eventuali vertenze
riguardanti il Regolamento del Fondo e/o le leggi in materia
pensionistica, senza accollo di spese esterne;
e) rappresentare, nelle competenti
sedi, gli interessi comuni degli Associati nella loro qualità di
piccoli azionisti della Banca Carige S.p.A.;
f) mantenere i rapporti di colleganza
fra gli associati anche mediante iniziative di carattere culturale
e/o benefico;
g) stipulare convenzioni e accordi nel
campo dei servizi assicurativi, previdenziali e finanziari,
compatibili con gli scopi dell’Associazione, al fine di fruire
delle migliori condizioni di gruppo.
ASSOCIATI
Art. 3 - Possono far parte
dell’Associazione:
a) i dipendenti in quiescenza, o
cessati dal servizio per collocamento a risposo anticipato, del
Gruppo Banca Carige e delle precedenti gestioni ex Esattoriali;
b) i familiari superstiti aventi
diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.
Art. 4 - L’ammissione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il
diritto di recesso o il provvedimento di espulsione.
La qualità di associato si perde per:
a) dimissioni da comunicare per
iscritto;
b) mancato versamento della quota
associativa annuale;
c) decesso;
d) deliberazione del Consiglio
Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, in tutti i casi di
indegnità o di comportamenti contrari allo spirito e agli interessi
dell’Associazione.
Art. 5 - La quota associativa annuale è
stabilita in funzione della categoria professionale di appartenenza
degli Associati al momento del pensionamento nel rispetto dei
seguenti parametri:
a) Aree Professionali (compresi ex
impiegati, subalterni ed ausiliari) e Quadri di 1° e 2° livello: la
quota associativa di base.
b) Quadri Direttivi (quadri di 3° e 4°
livello ed ex funzionari): due volte la quota associativa di base.
c) Dirigenti: quattro volte la quota
associativa di base.
Ai titolari di pensione integrativa
indiretta o di reversibilità è riconosciutala riduzione del 50%
della quota della categoria di appartenenza dell’iscritto dante
causa.
La quota sociale non è rivalutabile né
restituibile né trasmissibile per atto fra vivi o per successione
ereditaria.
In caso di successive ridefinizioni
contrattuali delle categorie professionali sopra richiamate il
Consiglio Direttivo provvederà agli opportuni inquadramenti.
Art. 6 - Tutti gli Associati hanno gli
stessi diritti e doveri. Ogni Associato, in regola con il versamento
della quota annuale, ha diritto di partecipare alle assemblee e agli
eventuali referendum, ha diritto di voto per l’elezione degli
Organi sociali e di candidarsi quale componente di uno degli Organi
stessi. Non si possono candidare, e se eletti decadono, gli Associati
che ricoprono cariche nelle Organizzazioni sindacali o
nell’amministrazione di Enti bancari. Gli Associati hanno il dovere
di rispettare il presente statuto e di collaborare con gli Organi
sociali, se richiesti, con pareri e consulenze gratuite su argomenti
facenti parte delle proprie esperienze professionali.
ORGANI SOCIALI
Art. 7 - Gli Organi dell’Associazione
sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri.
I membri degli Organi elettivi devono
avere la qualità di Associati, durano in carica tre anni e sono
tutti rieleggibili. I posti resi vacanti nel corso del mandato
triennale sono assegnati ai primi degli esclusi in graduatoria
nell’ultima elezione, rispettando per il Consiglio Direttivo le
quote riservate di cui all’art.10. I membri così eletti restano in
carica sino allo scadere del mandato in corso. L’elezione e la
nomina a cariche sociali o nei gruppi di lavoro non comportano il
diritto ad alcun compenso essendo tutte le attività prestate a
titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive nei casi
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - L’Assemblea è convocata in
Genova dal Consiglio Direttivo, mediante pubblicazione dell’ordine
del giorno in bacheca presso la sede sociale e sul sito Internet
dell’Associazione o con l’invio di messaggio elettronico o
lettera semplice da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data
indicata. L’Assemblea è convocata dal Consiglio anche su richiesta
sottoscritta da almeno un quinto degli Associati con l’indicazione
degli argomenti da discutere. Gli Associati possono farsi
rappresentare per delega da altri soci in Assemblea. Ogni delegato
può rappresentare non più di cinque iscritti.
Art. 9 - L’Assemblea si riunisce
almeno una volta all’anno, entro il mese d’Aprile, per deliberare
l’approvazione del bilancio.
All’Assemblea competono, in
esclusiva:
a) l’approvazione del rendiconto
economico finanziario e della relazione sull’attività annuale;
b) la misura delle quote associative
annuali con incrementi superiori alle variazioni dell’indice
ISTAT-FOI del costo della vita;
c) le modalità e la misura di
eventuali contribuzioni straordinarie o finalizzate;
d) gli indirizzi generali della
politica di gestione;
e) l’istituzione di delegazioni nel
territorio ligure, fissandone compiti e poteri di firma;
f) l’autorizzazione a promuovere
vertenze giudiziarie a tutela dei diritti e degli interessi comuni
degli Associati;
g) la determinazione del numero dei
membri del Consiglio Direttivo;
h) la nomina di almeno cinque
scrutatori, scelti fra gli Associati che non rivestano cariche
sociali, per lo spoglio delle schede e la proclamazione dei risultati
del referendum elettorale tra i candidati alle elezioni degli Organi
Sociali proposti dal Consiglio Direttivo sulla base di sondaggio
preliminare eseguito fra tutti i Soci;
i) l’elezione, a scrutinio segreto,
dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei Probiviri, fra i candidati inseriti nelle
schede elettorali;
j) le modifiche statutarie;
k) l’indizione di consultazioni
referendarie su motivata proposta del Consiglio Direttivo;
l) lo scioglimento dell’Associazione,
la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio comune.
L’Assemblea è valida in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti e in
seconda convocazione senza limitazione di numero. Salvo il caso di
maggioranze statutariamente qualificate le delibere sono prese a
maggioranza dei presenti in proprio e per delega.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è
composto da 7 a 11 membri in possesso dei requisiti di cui all’art.
6, riservando un posto agli iscritti al Fondo primi in graduatoria di
ciascuna categoria indicata ai punti a), b) e c) dell’art.5.
Il Consiglio nomina, nel suo seno il
Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno con funzione di vicario,
il Segretario e il Tesoriere; in caso di rielezione tali nomine non
possono di norma essere conferite agli stessi titolari del precedente
mandato.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
amministra, regola e disciplina l’attività sociale, esegue le
delibere dell’Assemblea e delibera ogni atto di ordinaria e
straordinaria amministrazione su tutte le materie non
specificatamente riservate all’Assemblea stessa. Il Consiglio fissa
annualmente l’importo della quota associativa di base, ai sensi
dell’art. 5 ed entro i limiti di cui all’art. 9.b del presente
statuto. Il Consiglio, su proposta del Presidente, conferisce ai Vice
Presidenti i poteri di iniziativa su particolari materie e delega i
poteri di spesa e di firma sui conti bancari al Segretario e al
Tesoriere, congiuntamente o disgiuntamente, con le modalità e i
limiti ritenuti più funzionali. Il Consiglio può istituire e
revocare gruppi di lavoro e incaricare singoli associati di svolgere
specifiche attività, fissandone i compiti e la durata non oltre il
termine del mandato consiliare in corso.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno una volta ogni due mesi o su richiesta della
maggioranza dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei
Conti, in tal caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Il Consiglio è
validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il Consigliere
che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute
consecutive decade dalla carica. Nel caso di dimissioni della
maggioranza dei membri, il Consiglio decade e si procede
all’indizione di nuove elezioni.
PRESIDENTE
Art. 13 - Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in
giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, sottoscrive,
unitamente al Segretario e al Tesoriere, il rendiconto
economico-finanziario e la relazione annuale da sottoporre
all’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea. In caso di
necessità ed urgenza delibera sulle materie di competenza del
Consiglio, con successiva ratifica. Se si verifica l’assenza o
l’impedimento del Presidente le relative funzioni sono assunte dal
Vice Presidente vicario. Di fronte agli Associati ed ai terzi la
firma di ciascun Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o
impedimento del Presidente.
SEGRETARIO
Art. 14 - Il Segretario è incaricato
della gestione amministrativa dell’Associazione. Procede alla
stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li
firma, unitamente al Presidente; cura l’aggiornamento del libro
soci; sottoscrive, unitamente al Presidente e al Tesoriere, il
rendiconto economico-finanziario.
TESORIERE
Art. 15 - Il Tesoriere è responsabile
della gestione di cassa e della corretta impostazione delle scritture
contabili esegue i pagamenti e le riscossioni; apre conti correnti
bancari o postali, predispone e sottoscrive, unitamente al Presidente
e al Segretario, il rendiconto economico-finanziario.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto da tre membri. I Revisori controllano la regolare
tenuta della contabilità e vigilano sull’osservanza delle
disposizioni di legge; possono assistere, con facoltà di parola, ma
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo,
presentano all’Assemblea la loro relazione sul rendiconto
economico-finanziario. Il Collegio dei Revisori risponde del proprio
operato esclusivamente all’Assemblea.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri. I Probiviri hanno il compito di conoscere e
giudicare in modo definitivo, redigendo verbale, le eventuali
controversie sorte nell’ambito sociale. Forniscono il loro parere
nel caso di dichiarazione di decadenza di Associati da parte del
Consiglio Direttivo.
CONTABILITA’ E FINANZA
Art. 18 - L’esercizio finanziario
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il
rendiconto economico-finanziario deve essere sottoposto
all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. La
documentazione di bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti sono messe a disposizione degli Associati almeno 15 giorni
prima dell’Assemblea convocata per deliberare in materia.
Art. 19 - Le entrate sono costituite:
a) dalle quote associative annuali di
cui all’art. 5;
b) dalle integrazioni volontarie dei
Soci sostenitori;
c) dai contributi e/o donazioni da
parte di soci, enti e privati terzi;
d) da eventuali sopravvenienze.
Art. 20 - Il fondo comune è costituito
dalle attività finanziarie al netto delle passività, nonché dai
beni di qualsiasi natura che per acquisto, donazione o altro titolo
appartengano all’Associazione.
MODIFICHE ISTITUZIONALI
Art. 21 - Il presente Statuto può
essere modificato dall’Assemblea convocata a tale scopo dal
Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un
quinto degli Associati. Le proposte, corredate dal motivato parere
del Consiglio, devono essere allegate alla convocazione
dell’Assemblea indetta per deliberare in materia con la
partecipazione, in proprio o per delega, della maggioranza degli
iscritti aventi diritto al voto e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art. 22 - Lo scioglimento
dell’Associazione può essere deliberato soltanto da un’Assemblea
convocata a tale scopo con la partecipazione, in proprio o per
delega, dei due terzi degli iscritti aventi diritto al voto e il voto
favorevole dei tre quarti dei presenti. In caso di mancato
raggiungimento dei quorum richiesti per la validità della delibera,
il Consiglio Direttivo deve indire, entro trenta giorni, una
consultazione referendaria a scrutinio palese da realizzare mediante
recapito di specifica scheda di votazione al domicilio di tutti gli
Associati. Le deliberazioni sono, in tal caso, prese a maggioranza
dei votanti.
Art. 23 - In caso di scioglimento per
qualunque causa, l’Assemblea deliberante, dopo aver assolto a tutti
gli obblighi finanziari, devolve il fondo comune residuo
dell’Associazione a un Sindacato o un’analoga Associazione di
pensionati o a un Ente di volontariato avente per oggetto
l’assistenza agli anziani.
Approvato dall’Assemblea
Straordinaria del 13 aprile 2016