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BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

giovedì 28 maggio 2015

COMUNICATO N. 44 – nomina referenti decentrati As.Pe.

Il Consiglio Direttivo, accertata la disponibilità degli interessati, ha cooptato i Soci Domenico Bagnato, Giuliano Fenocchio e Gian Luigi Ranise quali incaricati per l’assistenza ai Soci residenti nelle aree territoriali di seguito indicate:

Riviera di Levante : DOMENICO BAGNATO

salita Pellegrino, 15/1 - 16035 Rapallo (392 998 4305) e- mail: bagnato43@gmail.com



Zona Savona: GIULIANO FENOCCHIO

via Rossi, 30/2 - 17024 Finale Ligure (339 273 6419) e- mail: giuliano.fenocchio@gmail.com



Zona Imperia-Sanremo: GIAN LUIGI RANISE

via de Amicis 107- 18038 Sanremo (338 842 4032) e- mail: gianranise@hotmail.it

Ferma restando la possibilità di accesso diretto alla segreteria i Soci residenti nelle aree decentrate possono pertanto avvalersi dell’ausilio dei referenti locali che Il Consiglio ringrazia sentitamente per l’apprezzata ed encomiabile disponibilità.

venerdì 22 maggio 2015

COMUNICATO N. 43 – Decreto legge 21 maggio 2015 n.65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Il governo con il D.L. n.65/2015, pubblicato il 21 c.m., ha limitato pesantemente la portata pratica della sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 2015, di cui al precedente nostro comunicato n. 41.
Un esame compiuto di tale decreto verrà effettuato con il supporto del nostro consulente giuridico avv. Michele Iacoviello, considerato che deve essere ancora convertito in legge dal Parlamento.
In sintesi, il nuovo decreto comporta la corresponsione dilazionata di arretrati, per gli anni 2012 e 2013, nella misura graduata tra il 10% ed il 40% del dovuto, ma solo per chi ha un trattamento pensionistico complessivo non superiore a 6 volte il minimo mensile Inps (ossia non superiore a circa 2.886 euro lordi). Inoltre, solo i beneficiari di arretrati riceveranno successivamente, per gli anni 2014 e 2015, il 20% di quanto percepito a titolo di arretrati.
Allo stato è già possibile rilevare che la decisione della Corte Costituzionale è stata molto ridimensionata per i pensionati con un reddito previdenziale compreso tra 3 e 6 volte il c.d. minimo Inps, mentre è stata nei fatti cancellata per i pensionati con trattamenti previdenziali superiori, ossia per la quasi totalità dei nostri soci.
Coloro che hanno già provveduto a trasmettere all’INPS e/o a Carige lettere di interruzione dei termini per la ripetizione di quanto illegittimamente non corrisposto a titolo di perequazione per gli anni 2012e 2013 (vedi nostra Comunicazione n.41), conservino copia di tale documentazione, mentre chi ancora non vi ha dato corso è opportuno che soprassieda a tale invio alla luce del sopravvenuto recentissimo D.L. n.65/2015.

COMUNICATO N.42 – Diffida alla Banca e alle OO.SS. di stipulare accordi modificativi dell’attuale assetto del Fondo integrativo aziendale, in quanto lesivi dei diritti individuali degli iscritti ed in particolare dei nostri soci pensionati.

In relazione alle notizie di ipotizzate trattative volte a modificare l’attuale Regolamento del FIP allo scopo di liquidarlo totalmente o parzialmente, mediante la corresponsione del capitale attuariale autonomamente accantonato dalla Banca (c.d. zainetti), sia pure a richiesta degli iscritti interessati, svuotandone pertanto l’originaria natura solidaristica e previdenziale, o addirittura trasferire il Fondo residuo ad un ente gestore esterno, la nostra Associazione e gli undici Consiglieri a titolo personale, nella loro qualità di iscritti al Fondo, hanno diffidato l’Azienda e le OO.SS. dal
  • negoziare sul FIP in difetto assoluto di rappresentanza (generale e speciale);
  • ingerirsi indebitamente nel contenuto del contratto individuale di lavoro fra la Banca e gli iscritti;
  • stipulare accordi finalizzati a depauperare le riserve matematiche del FIP tramite zainetti, attesi sia l’unitarietà e l’immodificabilità rispetto ai singoli iscritti di quanto previsto dal Regolamento 23/1/1992, a garanzia delle prestazioni pensionistiche collettive, sia i principi solidaristici (collettivi e non individuali) sottostanti e la pacifica circostanza che la riserva matematica accantonata non è la sommatoria di posizioni individuali, essendo invece la risultanza di una valutazione unilaterale complessiva degli impegni derivanti dal Regolamento 23/1/1992, come sempre dichiarato dalla Banca nei bilanci annuali;
  • trasferire coattivamente le posizioni previdenziali degli iscritti ad altro ente, in maniera del tutto illegittima, come già recentemente ritenuto dalla Corte d’Appello di Firenze in fattispecie potenzialmente similare.
  • effettuare unilateralmente quantificazioni di zainetti individuali, in particolare per il personale in quiescenza.
Quanto sopra in forza delle delibere unanimi dell’Assemblea dei Soci del 25/3/2015 e del Consiglio Direttivo del 30/4/2015.

lunedì 4 maggio 2015

COMUNICATO N. 41 - Dichiarazione di incostituzionalità del blocco della perequazione 2012-13

La Corte Costituzionale con sentenza n°70 del 30/4/2015 ha dichiarato incostituzionale l’art. 24 c. 25 della legge 477/2011, che aveva bloccato la perequazione degli anni 2012 e 2013 sui trattamenti pensionistici complessivi superiori a € 1.405 mensili lordi.  Gli aumenti spettano dal 2012 sia sulla pensione Inps che su quella integrativa e gli arretrati si cumulano annualmente per effetto del c. d. trascinamento delle quote degli anni precedenti a quelli successivi. La perequazione, pari al 2,70% nel 2012 e al 3% nel 2013, dovrà essere erogata secondo quanto previsto dalla legge 503/92 per fasce d’importo, in misura del 100% sino a 2 volte il minimo, 90% sino a 3 volte e al 75% per gli importi eccedenti. In teoria il pagamento dovrebbe essere spontaneo, sia da parte dell’INPS che dei Fondi Integrativi. Di fatto l'INPS non pagherà se il Governo non stanzierà le somme necessarie o varerà un provvedimento compensativo. I Fondi integrativi sono obbligati a pagare subito, ma naturalmente faranno resistenza (Carige deve ancora restituire il contributo di perequazione prelevato nel 2011 sulle pensioni elevate). Conseguentemente, il nostro legale di fiducia avv. Michele Iacoviello, suggerisce di interrompere la prescrizione compilando e spedendo per RR le lettere che sono state inviate ai nostri soci via e-mail. Le bozza delle lettere di interruzione dei termini sono a disposizione dei soci anche su supporto cartaceo presso la nostra sede. Chi è prossimo al collocamento a riposo agevolato, prima di firmare la transazione, è opportuno che si informi circa il ricalcolo del bonus offerto dalla Banca a transazione del minimo FIP, il cui valore attuale aumenta sensibilmente per effetto del ricalcolo della perequazione, a prescindere dalla rivalutazione ex indici ISTAT che, sebbene prevista contrattualmente, non è stata più applicata dal 1998. Per ragioni economico-organizzative non è previsto l’invio delle bozze delle lettere per posta ordinaria né il precalcolo individuale delle somme da ricevere.