Il governo con il D.L.
n.65/2015, pubblicato il 21 c.m., ha limitato pesantemente la portata
pratica della sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 2015, di
cui al precedente nostro comunicato n. 41.
Un esame compiuto di tale
decreto verrà effettuato con il supporto del nostro consulente
giuridico avv. Michele Iacoviello, considerato che deve essere ancora
convertito in legge dal Parlamento.
In sintesi, il nuovo
decreto comporta la corresponsione dilazionata di arretrati, per gli
anni 2012 e 2013, nella misura graduata tra il 10% ed il 40% del
dovuto, ma solo per chi ha un trattamento pensionistico
complessivo non superiore a 6 volte il minimo mensile Inps (ossia
non superiore a circa 2.886 euro lordi). Inoltre, solo i
beneficiari di arretrati riceveranno successivamente, per gli
anni 2014 e 2015, il 20% di quanto percepito a titolo di arretrati.
Allo stato è già
possibile rilevare che la decisione della Corte Costituzionale è
stata molto ridimensionata per i pensionati con un reddito
previdenziale compreso tra 3 e 6 volte il c.d. minimo Inps, mentre è
stata nei fatti cancellata per i pensionati con trattamenti
previdenziali superiori, ossia per la quasi totalità dei nostri
soci.
Coloro che hanno già
provveduto a trasmettere all’INPS e/o a Carige lettere di
interruzione dei termini per la ripetizione di quanto
illegittimamente non corrisposto a titolo di perequazione per gli
anni 2012e 2013 (vedi nostra Comunicazione n.41), conservino copia di
tale documentazione, mentre chi ancora non vi ha dato corso è
opportuno che soprassieda a tale invio alla luce del sopravvenuto
recentissimo D.L. n.65/2015.