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BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

giovedì 14 dicembre 2017

COMUNICATO N.91 - Rinnovo polizza sanitaria

Si comunica che l'U.P. Banco Napoli ha stipulato una nuova polizza sanitaria collettiva con la Compagnia di Assicurazioni ALLIANZ in sostituzione di quella in essere con UNISALUTE, a causa della maggiore onerosità delle condizioni di rinnovo proposte, e ha inviato a tutti gli assicurati una lettera raccomandata in via di distribuzione.

La lettera, che riporta le nuove condizioni, è visibile QUI e sulla pagina POLIZZA SANITARIA insieme alla documentazione contrattuale e ai moduli per la nuova adesione esplicita, salvo che non si desideri disdire il contratto inviando una mail di revoca all'UPBN e ad As.Pe. Carige per conoscenza.

Sinteticamente si fa presente che, dopo lunga trattativa, è stato convenuto un aumento dei premi nelle seguenti misure:

- per l'assicurato singolo: € 1.050 (in precedenza € 935)

- per l'assicurato con nucleo famigliare a carico: € 1.350 ( €1.100)

- per l'assicurato con coniuge non fiscalmente a carico: € 1.540 ( €1.335)

- per ogni persona non a carico in aggiunta: € 490 (€ 400)

a fronte dell'aumento del massimale complessivo assicurato per nucleo familiare da € 150 mila a € 180 mila e marginali variazioni dei sub-massimali, fermo restando la copertura assicurativa sino al 31 dicembre dell'anno in cui l'assicurato compirà gli 88 anni di età.

Per il rinnovo non è richiesta un'ulteriore documentazione, mentre per i nuovi aggregati continua a valere la regola di produrre l'anamnesi del soggetto e attendere il benestare della Compagnia.

As.Pe. Carige si fa carico di raccogliere tutte le adesioni, compilate utilizzando il modulo allegato, purché pervengano non oltre il 10/1/2018, ove possibile via mail con allegata la scansione del documento firmato (modalità caldamente raccomandata) o con consegna diretta presso la nostra sede (che riaprirà il 9/1/2018) oppure per posta raccomandata direttamente all'UPBN e ad As.Pe. Carige per conoscenza (via mail o lettera semplice).

Gli associati che intendano sottoscrivere per la prima volta la polizza sanitaria ALLIANZ dovranno compilare e recapitare con le stesse modalità di cui sopra:

1) l'adesione all'UPBN in qualità di socio aggregato;2) il modulo SEPA accuratamente compilato; 3) l'adesione alla polizza ALLIANZ; 4) il questionario anamnestico nei casi previsti (per i familiari non fiscalmente a carico dell'assicurato).

Si ricorda che è confermata la carenza di 4 mesi per i nuovi assicurati, salve le riserve nei casi in cui sia necessaria l'anamnesi.

mercoledì 29 novembre 2017

Comunicato n. 90 - Errori nel calcolo della TARI (Tassa Rifiuti)

Pubblichiamo un comunicato di generale interesse gentilmente trasmessoci dall’Associazione “Amici Comit – Piazza Scala” – consociata FAP Credito – modificato soltanto nella parte specificatamente relativa al Comune di Milano.
In questi giorni articoli di stampa e programmi televisivi si stanno occupando dell’argomento relativo a intervenute inesattezze nel sistema di calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) così come rilevate in sede di recente interrogazione parlamentare.
 
Al riguardo premettiamo che per la TARI, introdotta dall’anno 2014 (in sostituzione di TARSU e/o TARES), è contemplato un meccanismo di conteggio basato sull’applicazione di due tariffe relative a: 
 
- una quota fissa, per il calcolo della quale bisogna moltiplicare i metri quadri dell’immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti;
 
- una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuto residuo conferito, comprensiva di un quantitativo minimo obbligatorio. 
 
Orbene, secondo la corretta interpretazione della normativa disciplinante la TARI, in caso di appartamento cui siano collegate unità pertinenziali (box, cantine, solai), la quota fissa va calcolata sulla sommatoria delle superfici degli immobili oggetto della tassazione mentre la quota variabile va calcolata una sola volta. 
 
E’, invece, emerso che alcuni Comuni abbiano adottato una diversa impostazione applicando la quota variabile, oltre che all’unità abitativa, anche alle relative pertinenze con la conseguenza di un’eccedenza di tassazione in misura sensibile: sull’illegittimità dei comportamenti di quei Comuni che abbiano seguito tale criterio non dovrebbero esserci dubbi in quanto, in data 20 novembre u.s., è uscita la circolare n. 1/DF del Ministero Economia e Finanza ad oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”. 
 
In questa situazione, riteniamo comunque opportuno fornire alcune indicazioni su quali iniziative poter intraprendere per la tutela dei diritti ed ottenere i relativi rimborsi qualora dai Comuni coinvolti nella tematica non vengano, a breve, date informazioni circa l’adozione di provvedimenti volti ad adeguate forme di ristoro: a questo proposito segnaliamo innanzitutto che gli interessati potranno formalizzare ai competenti uffici comunali apposita istanza in carta libera da trasmettere con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta elettronica certificata) ovvero anche (ove verificata l’ammissibilità) mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, che restituisce copia dell'accompagnatoria con timbro di avvenuta ricezione. 
 
I termini (decadenziali) per la presentazione dell’istanza sono molto ampi: 5 anni decorrenti dalla data dei versamenti della TARI, sicché è possibile ricomprendere nell’istanza tutte le eccedenze di tassazione subite atteso che la TARI è entrata in vigore nel 2014. 
 
L’As.Pe. Comit aggiunge il link al proprio sito http://www.amicicomit.it/i-servizi/comunicati-direttivo/anno-2017/279-comunicato-n-6-del-22-novembre-2017-errori-nel-calcolo-tari contenente il facsimile della domanda e le istruzioni per calcolare l’importo da chiedere a rimborso, tuttavia non avendo il Comune di Genova, dove dimora la maggior parte dei nostri soci, commesso il suddetto errore, è opportuno documentarsi in merito all’eventuale errore di altri Comuni in cui si possieda la prima casa o altra unità immobiliare dotate di pertinenze.
Al riguardo si consiglia di consultare l’avviso di pagamento TARI, nel quale sono specificate le voci di tariffa o, in mancanza, la delibera del Comune reperibile sul sito 
 
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/

Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1- copia degli avvisi di pagamento della TARI;
2- copia dei relativi pagamenti;
3- copia di documento d’identità;
4-prospetto redatto sull’esempio del Comune di Milano.

Segnaliamo ancora che, in caso di diniego espresso al rimborso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, mentre nel caso di “silenzio-rifiuto” che si forma decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 21 Dlgs 546/92) - ma è consigliabile attendere i 180 giorni contemplati dalla normativa sui tributi locali (art.1 comma 164 L. 296/06b) - il contribuente deve proporre ricorso entro i termini prescrizionali decennali.

mercoledì 22 novembre 2017

COMUNICATO N.89 – Aumento di capitale Banca Carige

Come diffusamente pubblicato dai media nazionali e locali, Banca Carige ha varato un aumento di capitale di €.558 milioni, di cui €.498 riservati in opzione agli attuali azionisti in ragione di 60 nuove azioni ogni azione vecchia, al prezzo di €.0,01 cadauna.

L’aumento ha l’effetto di diluire in modo fortemente significativo le quote di partecipazione in essere, che, ancora una volta, risultano pressoché interamente svalutate, mentre diventa oneroso per chi desideri mantenere la stessa quota percentuale.

La garanzia di copertura da parte dei principali azionisti (e per l’eventuale inoptato dal consorzio di collocamento) garantisce alla Banca un periodo di respiro entro cui realizzare il piano di ristrutturazione nell’auspicato tentativo di rigenerare e mantenere in loco l’antica e prestigiosa istituzione.

Va qui riconosciuto il giusto merito alla famiglia Malacalza che ha investito e continua ad investire generosamente nel progetto Carige.

Non si può peraltro sottovalutare il fatto che la sottoscrizione di nuove azioni, emesse a condizioni estreme di rapporto e di prezzo, resta un investimento altamente speculativo per le possibili e molto probabili forti oscillazioni di prezzo nei due sensi sino alla positiva verifica dei risultati pianificati.

La nostra Associazione rimette pertanto alla prudente valutazione personale dei singoli soci la scelta di aderire o meno all’aumento, mentre raccomanda vivamente di voler contribuire nell’azione di ricupero della reputazione e della situazione operativa della Banca, rinnovandole la fiducia e rassicurando la propria cerchia di amici e conoscenti.

Le incertezze e i ritardi nella costituzione del consorzio di garanzia hanno purtroppo provocato un ulteriore danno di immagine con ripercussioni immediate sulla clientela tanto più ampie quanto immotivate rispetto al rischio reale relativo ai rapporti in essere.

Si rinnova pertanto l’invito i nostri soci a voler favorire l’azione della banca e delle sue dipendenze volta al recupero di quel clima di fiducia di base necessario e indispensabile per consentirle una sana e profittevole gestione operativa.

venerdì 3 novembre 2017

Comunicato N.88 – Appello causa minimo FIP

Si porta a conoscenza che Banca Carige ha presentato ricorso in appello contro la sentenza 365/2017 del Tribunale del Lavoro di Genova, che l’ha condannata per la mancata rivalutazione del trattamento minimo di pensione FIP, indebitamente bloccato dall’1/1/1998. 

È una decisione, che con l’assistenza legale dell’Avvocato Iacoviello contrasteremo nelle dovute sedi, nella quale non si può qui non interpretare come il segno di un’ostilità nei confronti dei pensionati e – indirettamente – della loro Associazione; infatti l’iniziativa della banca, seppure in linea di principio legittima, va ben oltre ogni ragionevole motivo di oggettiva tutela degli interessi aziendali (la causa è iscritta a ruolo per un valore residuo irrilevante, riguarda ormai soltanto diciannove pensionati e non presenta più l’effetto di trascinamento di altri aventi diritto, avendo tutti gli ex-dipendenti optato per lo zainetto comprensivo di un importo una tantum, proprio a tacitazione del mancato aggiornamento del minimo garantito).

Eppure, da parte aziendale, si continua a ribadire l’insostenibile tesi che il diritto negato non spettasse quale aumento della pensione, sebbene sia stato poi barattato sotto forma di bonus forfettario una tantum sia in occasione dell’esodo anticipato dei lavoratori sia per promuovere la liquidazione del fondo pensioni, con specifica rinuncia da parte dei pensionati proprio alla rivendicazione della rivalutazione del minimo FIP nell’ambito di una più ampia transazione tombale (il che sostanzialmente poteva avere proprio il significato di indiretto riconoscimento sull’erroneo mancato aggiornamento del minimo garantito).

Non è il segnale di distensione che ci saremmo attesi dalla nuova gestione, né il modo migliore per promuovere l’ennesimo aumento di capitale fra i piccoli risparmiatori, in gran numero gli stessi pensionati della banca.

L’udienza di discussione del ricorso è fissata per il 14 marzo 2018.

Vi terremo informati sugli sviluppi dell’appello

giovedì 26 ottobre 2017

COMUNICATO N. 87 - Sentenza della Corte Costituzionale sul blocco della perequazione 2012/13

La Corte costituzionale ha respinto le censure di incostituzionalità del decreto-legge n.65 del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, che ha inteso “dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, con una nuova e temporanea disciplina che realizza un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica”. 

Conseguentemente sono stati bocciati tutti i ricorsi di legittimità costituzionale del c.d. decreto Renzi che, di fatto, aveva nuovamente bloccato il pagamento della perequazione 2012/13, concedendo una piccolissima percentuale di rivalutazione solo alle pensioni inferiori a sei volte il minimo INPS.

Nel 2017 non c’è stata rivalutazione per nessuno, in quanto l’inflazione previsionale calcolata dall’ISTAT era dello -0.1% , salvo conguaglio nell’anno successivo.

Per l’anno 2018 restano confermati gli indici perequativi previsti dalla legge 147/2013 che garantiscono l’adeguamento al 100% delle pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, al 95 % da 3 a 4 volte, al 75% da 4 a 5; al 50% da 5 a 6 volte e al 45% per i trattamenti complessivi superiori a 6 volte il minimo (€ 39.000 di cumulo pensionistico annuo lordo). 

La perequazione però è calcolata sull'intero importo della pensione e non più come disponeva la legge 388/2000, sulle singole fasce, perdendosi così l’effetto cumulativo di fasce inferiori più pesanti. 

Il provvedimento della Corte Costituzionale fa cadere qualsiasi rivendicazione nei confronti dell’INPS e blocca anche la restituzione delle mancate rivalutazioni delle pensioni del FIP ancora in essere, anche se dovranno essere valutate le motivazioni della sentenza che salva il decreto Renzi “per esigenze di finanza pubblica”, assolutamente mancanti nel caso di un Fondo pensioni privato sempre in equilibrio economico-patrimoniale.

Dall’anno 2019 le fasce d’importo ai fini della perequazione dovrebbero ritornare quelle stabilite dalla legge 388/2000: 100% sino a 3 volte il minimo, 90% da 4 a 5 volte, 75% da 6 volte ed oltre, ma nessuno può dare garanzie in materia di pensioni, ben sapendo che le sorprese non mancano mai e sono sempre spiacevoli. 

In questi ultimi anni la bassa inflazione ha reso meno evidente l’erosione del potere d’acquisto delle pensioni, ma i prezzi ricominciamo a lievitare e potrebbero rendere sempre più penosi gli effetti dei tagli perequativi passati e futuri, da qui la necessità di seguire attentamente l’evolversi della situazione con l’assistenza delle loro Associazioni per la tutela dei propri diritti.

domenica 17 settembre 2017

COMUNICATO N.86 - Assemblea del 28/9/2017 della Banca Carige.

Si segnala che Giovedì 28 settembre 2017, alle ore 10.30, presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Sala Maestrale si terrà l’assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Carige per deliberare:
Parte ordinaria
1) Riapprovazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 (omissis).
2) Nomina di Amministratori.
Parte straordinaria
1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per aumentare a pagamento, in via scindibile, con diritto d’opzione, o, in subordine, in via inscindibile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, in una o più volte, anche per singole tranche, il capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare, per un importo massimo complessivo di Euro 560 milioni (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), di cui una eventuale tranche di importo massimo di Euro 60 milioni (comprensiva dell’eventuale sovrapprezzo) eventualmente riservata ai destinatari di una possibile operazione di liability management.”
I biglietti per la partecipazione all’assemblea possono essere richiesti a qualsiasi dipendenza della Banca entro il 19/9 p.v.
As.Pe. Carige parteciperà all’assemblea, ma non raccoglierà le deleghe dei soci, trattandosi di argomenti su cui esiste già una maggioranza dichiarata, pur condividendo la necessità dell’aumento di capitale.
Inutile ricordare che si tratta del terzo tentativo di rimettere in piedi la Banca con apporto di capitale fresco, la cui misura in passato è stata sottostimata con riflessi negativi sull’attività di gestione, aggravando i danni di immagine subiti da Carige.
La nostra Associazione, che ha augurato buon lavoro al nuovo A.D. Paolo Fiorentino, non può che auspicare che nell’ambito del piano industriale - già reso noto a mezzo stampa - siano valorizzate al massimo le attività in grado di ripristinare la fiducia dei risparmiatori (unico vero asset di una banca) limitando perdite indiscriminate di posti di lavoro.
Per quanto riguarda l’opportunità di sottoscrivere il nuovo aumento di capitale bisognerà attendere i particolari dell’operazione che l’Assemblea delegherà totalmente al Consiglio d’Amministrazione.

sabato 1 luglio 2017

COMUNICATO N.85 - Orario estivo sede sociale As.Pe.

Si ricorda ai Soci tutti che nel mese di luglio la sede sociale sarà aperta soltanto il giovedì mattina (ore 09:00-12:00).

Nel mese di agosto sarà osservata la chiusura totale per ferie.

Per l'eventuale definizione formale delle pratiche di rimborso imposte saranno quando del caso e su iniziativa della segreteria concordati specifici appuntamenti con i Soci interessati.

A far tempo da mercoledì 6 settembre riprenderà il normale orario di apertura (mercoledì e venerdì ore 15:00-18:00; giovedì ore 09:00-12:00).

Buone vacanze a tutti.

mercoledì 26 aprile 2017

COMUNICATO N.84 – Sentenza causa minimo garantito del FIP

Siamo lieti di comunicare che con sentenza del 20/4/2017 riportata in allegato (clicca QUI), il Tribunale di Genova ha condannato la Banca Carige alla rivalutazione del minimo garantito dal FIP, liquidando la maggiorazione di pensione, gli arretrati non prescritti e tutte le spese legali a carico della Banca. Le motivazioni della sentenza - immediatamente esecutiva - sono tali da rendere improbabile un eventuale ricorso in appello della controparte, in ogni caso assolutamente non temuto.
Il risultato positivo premia la perseveranza dei soci ricorrenti, validamente assistiti dall’Avv. Michele Iacoviello di Torino, che hanno continuato la causa non avendovi rinunciato accettando la transazione dello zainetto, e l’azione svolta dalla nostra Associazione in difesa di un importante diritto contrattuale a suo tempo negato che, sia pur tardivamente, ha ottenuto il dovuto riconoscimento economico e morale.

COMUNICATO N. 83 - Verbale Assemblea Ordinaria 2017

Assemblea Ordinaria 2017 AS.PE. Carige 2017-03-30
Verbale di riunione

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 15:00 – in Genova nell’Aula Magna del Liceo scientifico Statale CASSINI, Via Galata 34 –Genova - a seguito convocazione effettuata con lettera del 2 Marzo 2017 si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Pensionati Banca Carige  - AS.PE. CARIGE, con il seguente ordine del giorno:
a) Relazione del Presidente
b) Bilancio dell'esercizio 2016 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
c) Informativa sullo stato delle iniziative per la rivendicazione della perequazione INPS e FIP per gli anni 2012/13
 d) Attività in corso, procedure, convenzioni con studi legali e costi inerenti alla domanda di rimborso delle maggiori trattenute sugli zainetti
e) Costituzione di un fondo comune per fronteggiare l'onere dei contributi unificati dovuti per le azioni di ricorso presso le Commissioni Tributarie: delibere conseguenti.
 f) Varie ed eventuali
Intervengono per partecipare all'Assemblea in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, i Soci di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.
Conduce la riunione a norma di Statuto, il Presidente Giorgio Guglielmi; cura la stesura del verbale il Segretario Riccardo Puccio. Risultano presenti gli altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario comunica che sono presenti 185 Soci in proprio, portatori di 72 deleghe, per un totale di 257 votanti su un totale di 602 Soci in regola con il versamento della quota associativa
Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno

a) Relazione del Presidente
 Il Presidente augura buon pomeriggio, dà il benvenuto a tutti i convenuti e procede alla lettura della relazione qui riportata:
Mi piace qui ricordare che era il 14 di febbraio di quattro anni or sono quando 70 pensionati, ex dipendenti di quella che ancora oggi amiamo ricordare come la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia si riunirono nel salone della Parrocchia di San Giuseppe Cottolengo in Via Cellini per dare vita a un qualcosa che potesse e volesse prendersi cura degli interessi e delle aspettative di quanti si ritrovavano improvvisamente spaesati e misconosciuti tra quelle stesse mura dove avevano spesa un’intera esistenza di lavoro.
 La principale finalità che ci proponevamo di perseguire era insita nella stessa ragione sociale, e cioè: Associazione tra i Pensionati iscritti al Fondo Integrativo Aziendale della Banca Carige.
 Da allora è stata una vera e propria galoppata nel tempo: 274 Soci alla fine del 2013; 462 a fine 2014; 556 a fine 2015 per arrivare ai 637 dell’esercizio di cui ci apprestiamo a discutere il bilancio consuntivo.
 In parallelo con la richiesta iniziale di riconoscimento di una qualificata presenza di pensionati nell’Organismo di rappresentanza previsto dal regolamento del FIP aziendale si sono sviluppate nel tempo la rivendicazione del “minimo garantito” (che ha indotto la banca ad inserire i pensionati nel progetto di liquidazione del fondo originariamente limitato al solo personale in servizio); la rivendicazione della perequazione 1998-2000 (finalmente liquidata il 27 marzo corrente, comprese le spese legali); la rivendicazione della perequazione 2011-2012 (con interruzione dei termini di prescrizione verso l’INPS e la banca, cosa che potrà rivelarsi di grande utilità per quanti risultano ancora percettori della pensione del fondo) e l’assistenza ai ricorrenti in giudizio per il minimo garantito (che andrà a sentenza il 20/4 p.v., dopo che la Banca si è già accollata tutte le spese legali).
 Tutte attività culminate nell’esercizio appena trascorso che è stato caratterizzato dalle vicende afferenti al pressoché totale smantellamento del fondo in seguito alla capitalizzazione della rendita mensile quasi completamente liquidata a fine maggio; al 31/12/2016 resta un Fondo di circa 37 milioni a fronte dei 244 milioni a fine esercizio precedente (tutto di competenza dei pensionati).
 Una iniziativa della banca quest’ultima, universalmente nota sotto la definizione “zainetto”, che ha comportato un’enorme mole di lavoro per il ricalcolo preliminare delle competenze effettivamente dovute da confrontarsi con le alternative proposte dell’azienda.
Attività poi in gran parte vanificata dalla scelta di accettare lo zainetto successivamente operata dalla maggior parte dei Soci e prevalentemente originata dalla grande preoccupazione ingenerata dalla crisi del sistema bancario e, in particolare, per le sorti della banca, operando con ciò in contraddizione con le conclusioni tratte dall’affollatissima assemblea straordinaria tenutasi nel gennaio 2016 presso il Teatro della Gioventù.
Ancora a proposito della liquidazione dello zainetto in questo primo scorcio del 2017 è proseguita la fase di studio degli aspetti legali, procedurali e informatici già avviata nel 2016 relativa all’eventuale vertenza dinnanzi all’Agenzia delle Entrate per il ricorso avverso alla penalizzante tassazione sulla liquidazione degli zainetti e, in particolare, per ottenere l’applicazione della riduzione all’87,50% dell’imponibilità della quota maturata ante 31/12/2000.
Questo argomento è previsto al punto d) e successivi dell’ordine del giorno odierno e sarà trattato in modo approfondito dal Vice Presidente Vicario Gianni Lo Vetere unitamente al Segretario Riccardo Puccio, che hanno tenuto in prima persona i contatti con l’Agenzia delle Entrate e con due primari studi legali cittadini, rivisitando nel contempo i conteggi necessari per la predisposizione degli schemi delle istanze per i Soci pensionati in data anteriore al 31 dicembre 2006. A seguire saranno definite le linee comportamentali inerenti ai Soci pensionati successivamente a tale data.
 Una cosa molto importante consiste oggi nel fatto che la Banca, dopo l’atteggiamento negativo dei primi anni, sembra avere finalmente riconosciuto alla nostra associazione il ruolo di rappresentante dei pensionati per le residue trattative riguardanti i circa 200 percipienti della pensione del fondo (non esclusa, in via teorica, la riapertura dei termini per l’accettazione degli zainetti) rendendo con ciò possibile la già citata chiusura extra-giudiziaria del contenzioso “perequazione 1998-2000” e l’attivazione della procedura di rilascio degli attestati fiscali, estremamente utili per sviluppare i nuovi conteggi, nella forma e con i contenuti concordati con Lo Vetere e Puccio.
Nella tarda primavera si sono poi svolte le elezioni per il rinnovo degli organi sociali a valere per il triennio 2016-2018 e per quanto attiene al Consiglio Direttivo si è provveduto all’avvicendamento degli incarichi nel rispetto della norma dell’alternanza prevista dallo statuto.
Con delibera dell’assemblea straordinaria del 13 aprile 2016 è stata modificata la ragione sociale nella nuova e tutt’ora vigente versione:
As.Pe. Carige - Associazione Pensionati della Banca Carige”
Prima di accordare la parola al Tesoriere Angelo Di Salvo mi sia concesso un brevissimo cenno a proposito della consistenza del bilancio al 31 dicembre 2016 giusto per significare come la crescita costante nel numero dei Soci, unita ad una politica di attento controllo e di rigoroso contenimento dei costi di gestione – grazie anche alla splendida azione di volontariato di tutto il Consiglio Direttivo – abbiano consentito di mantenere la misura delle quote di associazione annuale assolutamente invariata dal 2013 ai giorni nostri, pur riuscendo ad accantonare più di €.12.000,00 al fondo comune per fronteggiare imprevisti ed eventuali maggiori spese istituzionali.
A fine esercizio sono 115 i Soci assicurati con Unisalute per il tramite UPBN (Unione Pensionati Banco di Napoli) nei confronti dei quali As.Pe. fornisce assistenza ed esegue interventi presso la Compagnia Assicuratrice grazie all’impegno e alla competenza dei Consiglieri Matteo Lantero e Giuseppe Mongiardino.
Conclusa la Relazione, Il Presidente invita i Soci che non hanno ancora rilasciato la delega permanente per il pagamento delle quote di associazione per gli anni a venire a voler collaborativamente provvedere in quanto   tramite i bonifici continuativi, peraltro sempre revocabili, si semplifica la gestione amministrativa dell’Associazione dimostrando al contempo la propria fiducia nei confronti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, rivolge infine un commosso e riverente pensiero alla memoria dei Soci defunti Giorgio Grandi, Alessandro Cepollina, Giovani Mathieu, Giuseppe Marino, Ugo Merlo, G.B. Rollando e Amando Pellegatti.
L’Assembla ringrazia il Presidente e approva all’unanimità per alzata di mano.

b)  Bilancio dell'esercizio 2016 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Su invito del Presidente il Tesoriere Angelo Di Salvo illustra il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 (il quarto dalla costituzione), proponendo lo Stato patrimoniale e il Conto economico mediante videoproezione.
Il bilancio al 31/12/2016, che viene allegato  al presente verbale di cui costituisce parte integrante, si è chiuso con un avanzo di esercizio di €.3.509,86; di conseguenza il fondo comune, che ad inizio d’ anno era di €.9.245,21, sale ad €.12.755,00.
Il numero dei Soci è salito nel corso dell’anno, da 556 a 637 unità, a dimostrazione del crescente interesse dei colleghi all’attività della Associazione.
Esaminando le singole poste del bilancio, si osserva che all’ attivo della Situazione Patrimoniale risulta l’importante saldo del c/c (oltre 39 mila euro) di cui €.23.950,00 derivanti dai depositi cauzionali inerenti alle due vertenze in essere che – a seguito delle vicende di questi ultimi mesi– sono in fase di graduale restituzione agli interessati. Tali somme sono comprese nella parte passiva della situazione, oltre alle quote 2017 versate in anticipo e all’evidenza dell’importo di €.1.268,80 per fattura da ricevere dall’ Avv. Iacoviello.
Per quanto riguarda il conto economico è degno di nota l’incremento delle quote sociali, che a fine 2016 ammontava a €.10.170,00 a fronte di €.9.050,00 dell’esercizio precedente. I Soci sostenitori, che hanno versato il doppio della quota stabilita, sono 13 per complessivi €.220,00 mentre altri 4 hanno effettuato donazioni per complessivi €.270.00.
Su invito del Presidente il Revisore dei conti Armando Botto, a nome del Collegio, legge la Relazione di verifica (che costituisce parte integrante del presente verbale) dalla quale si evince che la contabilità è tenuta in modo corretto e conforme alla documentazione di entrata e di spesa.
Il Presidente a nome Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ringrazia il Tesoriere Angelo Di Salvo e il Revisore dei conti Armando Botto per la precisione e impegno con cui svolgono i proprio compiti e sottopone il Bilancio all’approvazione dall’Assemblea.
il Bilancio al 31/12/2006 viene approvato all’unanimità. 
 
c) Informativa sullo stato delle iniziative in atto per la rivendicazione della mancata perequazione su pensioni INPS e FIP per gli anni 2012/13
Su invito del Presidente il Consigliere Carlo Arzani ricorda che il problema delle mancate o ridotte perequazioni delle pensioni si è verificato più volte negli ultimi decenni, e in particolare negli anni 1998/2000 e 2012/13, per cui si sono da tempo attivati contenziosi, come ripetutamente segnalato nei Comunicati ASPE.
Per recuperare i mancati adeguamenti alle pensioni erogate dal FIP conseguenti al blocco 1998/2000 è stato necessario condurre tre lunghi contenziosi con la Banca Carige iniziati nel lontano 2002 e ultimati solo quest’anno, quando è stata positivamente conclusa l’ultima specifica vertenza patrocinata da ASPE.
Per il blocco 2012/13 sono invece in corso azioni di rivendicazione per i mancati adeguamenti alle prestazioni pensionistiche sia nei confronti dell’INPS che nei confronti del FIP.
Come noto quest’ultimo blocco disposto dalla cosiddetta Legge Fornero è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2015 ma di fatto reintrodotto, subito dopo la sentenza della Corte, con il cosiddetto Decreto Renzi, che ha confermato la precedente limitazione, in particolare per le pensioni cumulativamente superiori a circa €.1.400,00 mensili lordi.
In relazione a questo ulteriore blocco ASPE ha sistematicamente informato i Soci, con specifici comunicati al prevalente fine di interrompere i termini di prescrizione, affinché potessero valutare l’attivazione di comportamenti volti a rivendicazioni sia nei confronti dell’INPS sia del FIP, lasciando ai singoli ogni ulteriore decisione su come e quando adire alle vie legali.
Per condurre le azioni giudiziarie nei confronti dell’INPS è stato indicato lo Studio Legale Iacoviello sulla base di una convenzione che prevede un compenso forfettario di €.200,00 (253,00 inclusi gli oneri di legge), da corrispondere al momento del conferimento del mandato ad agire, e un compenso successivo, solo in caso di esito positivo della controversia, pari al 10% della cifra ottenuta.
In diverse cause contro l’INPS l’Avv. Iacoviello ha già ottenuto dalla magistratura il riconoscimento di non infondatezza della questione di illegittimità costituzionale del Decreto Renzi, con conseguente rimessione delle vertenze alla Corte Costituzionale. La Corte, a cui sono giunte analoghe istanze da diversi Tribunali (tra cui quello di Genova), potrebbe fissare l’udienza di discussione entro il corrente anno.
Occorre tener conto, per completezza, che per le controversie di carattere previdenziale dal 2011 è stato introdotto nel nostro ordinamento un termine di decadenza triennale (trascorso il quale non sarebbe più possibile ottenere il riconoscimento dei propri diritti), che accorcia i termini ordinari di prescrizione quinquennale. Questo termine di decadenza - che viene sempre opposto dall’INPS in siffatti contenziosi – non ha sino a d oggi costituito un reale impedimento all’azione giudiziaria, in quanto non accolto dai giudici dei Tribunali già aditi (per cui, sotto questo aspetto, sembra più garantita la posizione di chi ha attivato, o attiverà, una specifica azione giudiziale).
Dal lato economico il blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 vale circa il 5%, sia per la pensione INPS che per quella FIP (arretrati e pensione futura).
Occorre tenere presente che i Soci che hanno accettato lo zainetto, avendo sottoscritto una transazione tombale, non hanno più diritto ad agire nei confronti del FIP e possono richiedere la mancata perequazione soltanto all’INPS.
I Soci che percepiscono tutt’ora la pensione integrativa potrebbero invece iniziare il contenzioso sulla perequazione con la banca visto che, anche a prescindere dalla possibile dichiarazione di incostituzionalità del Decreto Renzi, esistono maggiori probabilità di accoglimento in giudizio, poiché il blocco operato dalla banca è stato legislativamente previsto solo per contenere gli oneri per la finanza pubblica, mentre l’aumento della pensione FIP è un fatto privato. A questo proposito si segnala che un Socio ASPE, con l’assistenza dell’Avv. Iacoviello, ha già attivato una specifica vertenza giudiziaria e che nel prossimo mese potrebbe già esserci la decisione del Tribunale di Genova.
I Soci che percepiscono tutt’ora la pensione integrativa, se già non l’hanno fatto, dovrebbero quantomeno interrompere i termini di prescrizione quinquennale (Cfr. sito ASPE - Comunicato N.76 e precedenti), non avendo rilevanza la decadenza triennale sulla previdenza privata, in cui rientra il FIP.
Il Presidente a nome Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ringrazia il Consigliere Carlo Arzani per la chiarezza e la completezza dell’esposizione.
Assemblea ringrazia con un applauso.

 d) Attività in corso, procedure, convenzioni con studi legali e costi inerenti alla domanda di rimborso delle maggiori trattenute sugli zainetti
 Il Presidente invita il Vice Presidente vicario Giovanni Lo Vetere a illustrare l'argomento
Lo Vetere premette che la questione della tassazione degli zainetti è molto complicata e con spazi di incertezza. L’attuale situazione è il risultato di 24 anni di accavallamenti ed emendamenti di leggi e disposizioni in materia di riforma pensionistica e di fiscalità sulle pensioni, tanto è vero che la Banca si è guardata bene dal dichiarare per iscritto le modalità e le aliquote della tassazione,
Non solo, dopo aver pagato gli zainetti la Banca, anche a seguito delle contestazioni avanzate dalla nostra Associazione, ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per avere conferma di avere operato bene a tassare tutto e sulla possibilità di dedurre dall’imponibile i contributi versati dal lavoratori entro il 31/12/2000 per la quota proporzionale alla residua speranza di vita (chi è in pensione da 20 anni e statisticamente vivrà ancora 5 anni, si è visto riconoscere 1/5 dei contributi versati); vi è stata quindi la riliquidazione delle imposte per piccoli importi nel novembre 2016.
Le difficoltà nascono dal tentativo del legislatore di abolire gradualmente i fondi a prestazioni definite, come il nostro, e di veicolarli verso fondi a contribuzioni definite meno onerosi per le aziende sia in termini di apporti sia in termini di rischi di mercato, spostati sui lavoratori.
Si è venuta così a creare la categoria legislativa dei “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che scontano la tassazione vigente tempo per tempo in tre modi diversi corrispondenti all’accantonamento o valore attuariale di ciascuna posizione alle diverse date:

  1. per la quota maturata entro il 31/12/2000: la pensione è tassata all’87,50% e il capitale al 100% spalmato, come il TFR, nell’arco della vita lavorativa in Carige (salvo le briciole dei contributi deducibili);
  2. per la quota maturata fra il 2001 e il 2006: la pensione è tassata al 100% e il capitale al 100%. Sarebbero deducibili le rendite accumulate dal Fondo, ma in pratica non lo sono perché il FIP non è tenuto a conti individuali e la quota di pertinenza dei singoli non è attribuibile;
  3. per la quota a decorrere dal 2007: la pensione è tassata con imposta sostitutiva del 15% riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre i 15 anni fino a ad una aliquota minima del 9%. Uguale tassazione per la corrispondente quota di capitale (su questo punto ritorneremo in seguito). Andrebbero dedotte, anche qui, le rendite, già tassate a monte, ma non lo sono per il solito motivo della mancanza dei conti individuali in un fondo nato a ripartizione.
La confusione in materia e l’assenza di una chiara giurisprudenza per i fondi a prestazioni definite dipende anche dal fatto che in passato non era possibile capitalizzare i fondi a ripartizione a prestazioni definite e solo una sentenza della Suprema Corte del 2011 ha aperto il varco per farlo, autorizzando per la determinazione del valore attuale delle singole posizioni metodi attuariali certificati.

Se non bastasse la Banca ai fini della tassazione separata ha spalmato l’importo dello zainetto in un massimo di 35 anni, invece che gli anni di effettiva contribuzione e partecipazione al Fondo, come previsto per il TFR, applicando di conseguenza un’aliquota più alta di quella dovuta a chi ha lavorato per più di 35 anni. Su questo argomento abbiamo interpellato l’Agenzia delle entrate ottenendo una risposta negativa, che peraltro conferma la fragilità delle motivazioni addotte dal Fisco per giustificare il comportamento del sostituto d’imposta e conservare il gettito fiscale.

La rivendicazione per l’imponibilità all’87,50% del capitale maturato al 31/12/2000 si fonda principalmente sul principio generale che i proventi conseguiti in sostituzione di altri redditi costituiscono redditi della stessa categoria dei quelli sostituiti (e quindi devono essere tassati in modo uguale - principio della tassazione per equivalenza di cui l’art.6 TUIR), sulla doppia imposizione della quota di rendimento del fondo (art. 163 del TUIR) che è stata sanata solo per la rendita pensionistica il cui imponibile è forfettariamente ridotto del 12,50% e non sul capitale liquidato e infine sul trattamento discriminatorio fra gli stessi fondi pensione tenuti o no a conti individuali (art. 3 della Costituzione).

Non pensiamo assolutamente che sia facile prevalere nella nostra richiesta di fruire dell’imponibilità al 87,50% della quota dello zainetto maturata prima del 31/12/2000, nonostante le validissime ragioni sopra riportate, perché la letteralità della norma specifica ci è contro. Mentre per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione al Fondo la situazione è esattamente l’opposto: la legge ci dà ragione e spetta all’Agenzia delle entrate dimostrare il contrario.

Più complesso, e ancora da studiare con l’appoggio dei legali, si presenta il discorso della tassazione delle quote di capitale e di pensione maturate post 01/01/2007 in quanto il nostro FIP potrebbe non essere gestito con le modalità previste della legge n. 252/2005. Questa Legge prevede che sia calcolata la riduzione annuale dello 0,30% dell’aliquota base per l’intero periodo di partecipazione al fondo e questo comporterebbe che le quote post 01/01/2007 dello zainetto e delle pensioni ancora in corso dovrebbero essere tassate al 9%. La Circolare dell’Agenzia delle entrate, a cui la banca si è attenuta, prevede invece che gli anni di iscrizione al fondo antecedenti il 2007 vengano computati fino ad un massimo di quindici con una conseguente maggior tassazione sia degli zainetti che delle pensioni.
Al momento si ritiene opportuno procrastinare, in attesa di chiarire il problema, le azioni per il ricupero di questa maggior tassazione.

Il contenzioso tributario è congegnato in modo da dissuadere il più possibile il contribuente dal far valere i propri diritti; sarebbe troppo semplice far interpretare dalla Suprema Corte una norma che riguarda migliaia di cittadini (milioni nel caso delle pensioni pubbliche) e ridurre sul nascere le richieste sia in senso positivo che negativo; meglio far partire tante cause, che intasano i Tribunali e poi accorgersi che ci sono 50.000 ricorsi tributari pendenti in Cassazione da rottamare. Così i costi e l’inefficienza della giustizia crescono e i governi possono riformare purché nulla cambi veramente e la deflazione del contenzioso serva a far cassa piuttosto che a rendere giustizia al cittadino in tempi e costi ragionevoli o con riti collettivi quando una norma è impugnata da migliaia di persone, specie in materia previdenziale.

Sono stati interpellati due studi legali cittadini:
Lo Studio Ukmar propone di seguire la sola parte contenzioso con un compenso molto contenuto per ognuno dei tre gradi di giudizio (oltre a una sucess fee in caso di vittoria) a condizione che le istanze preliminari siano presentate in tempi tali da consentire la predisposizione dei ricorsi in blocchi di 20 per volta e con libertà per ciascun ricorrente di interrompere il contenzioso a qualsiasi livello di giudizio.
Considerate le condizioni dell’offerta è stata stipulata l’apposita convenzione.
Lo Studio Lovisolo, consultato in alternativa, ha esaminato con molto impegno la questione, ma dichiara di non essere in grado di gestire un numero alto di contenziosi e richiede comunque un compenso piuttosto elevato.
Non è stato quindi possibile attivare una convenzione pur rimanendo in buoni rapporti per eventuali future necessità.

Ad oggi sono già stati richiesti, eseguiti e consegnati 320 conteggi e sono state predisposte le relative istanze, alcune delle quali già presentate.
Sono state inoltre predisposte elettronicamente circa 200 istanze di rimborso e relative motivazioni, già pronte per la consegna, per chi è andato in pensione entro il 31/12/2016; a titolo di prova 24 pratiche sono già in corso di presentazione all’Agenzia delle entrate.
Per i Soci andati in pensione dopo l’1/01/2007 le istanze di rimborso saranno predisposte non appena chiarite le problematiche cui si è sopra accennato. In alternativa si dovrà seguire la strada delle due istanze, la prima istanza per quanto riguarda l’imponibilità all’87,50% del maturato ante 31/12/2000 e la seconda istanza per la differenza di imposizione sul maturato post 01/01/2007.

Lo Vetere ricorda i tempi di prescrizione quadriennale della domanda di rimborso e, in particolare, il termine di 60 giorni per presentare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale decorrente dal ricevimento di un esplicito rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero trascorsi i tre mesi senza risposta per effetto del cosiddetto “silenzio-rifiuto”.
Con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale inizia la vera e propria fase del contenzioso tributario che si potrà poi molto probabilmente sviluppare nella Commissione Tributaria Regionale, con possibile approdo in Cassazione o addirittura alla Corte Costituzionale.
Il ricorso alla giustizia tributaria comporta il pagamento dello specifico “contributo unificato” – la cui entità è resa nota ai Soci mediante videoproiezione della relativa tabella – che è crescente per i diversi gradi di giudizio e percentualmente più oneroso per le istanze con cifra contenuta. Ne consegue che gli interessati, visti i costi del contenzioso, resi noti ai Soci per valori medi e per il solo primo grado di giudizio mediante videoproiezione, dovranno meditare bene prima di decidere cosa fare.
In particolare si consiglia ai Soci che hanno richieste di rimborso di importo inferiore a €.2.000,00 di procrastinare la presentazione delle istanze al momento in cui saranno note le prime risposte dalle Commissioni Provinciali e di tenere in ogni caso conto dei termini della prescrizione quadriennale dal pagamento e considerando inoltre che l’attuale convenzione con lo Studio Legale può essere nel tempo modificata o revocata.
Si evidenzia che coloro che vantano un’anzianità di contribuzione superiore ai 35 anni risulterebbero favoriti sul rischio spese in quanto l’accoglimento della sola richiesta relativa alla minore attività conteggiata (che ha buone probabilità di essere accolta in giudizio) copre ampiamente le spese dei primi due gradi di contenzioso.

Per quanto attiene alla gestione concreta delle richieste di rimborso i Soci che intendono ricorrere dovranno osservare i seguenti adempimenti:
- richiedere ad ASPE la produzione dell’istanza ed effettuare il versamento della relativa oblazione al “fondo cause rimborsi fiscali”;
- controllare i dati personali riportati sui documenti ricevuti, completare con i dati eventualmente mancanti (p.e. IBAN) e consegnare il tutto, unitamente ai documenti indicati come allegati, alla Agenzia delle entrate;
- segnalare ad ASPE la data di avvenuta consegna dell’istanza di rimborso;
- segnalare ad ASPE gli eventuali successivi riscontri da parte dell’Agenzia dell’entrate;
- prendere contatti con ASPE non appena decorsi 90 giorni senza riscontro dalla data di presentazione dell’istanza;

ASPE provvederà, a richiesta dei Soci, alla produzione e all’invio delle istanze di rimborso; terrà in evidenza le date di presentazione delle domande e gestirà la distribuzione delle scadenze in modo da costituire gruppi di circa 20 domande aventi un valore complessivo medio di richiesta intorno di €.6.000,00; manterrà contatti con i Soci per ogni successiva fase di contenzioso.

Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ringrazia il Vice Presidente Vicario Giovanni Lo Vetere per l’impegno, davvero notevole per qualità e quantità, prestato a favore dell’associazione nonché per la chiarezza e la completezza della relazione.
L’Assemblea applaude e ringrazia.

e)Costituzione di un fondo comune per fronteggiare l'onere dei contributi unificati dovuti per le azioni di ricorso presso le Commissioni Tributarie: delibere conseguenti.
Lo Vetere prosegue nell’intervento e sottolinea il fatto che chi ha percepito zainetti di importo elevato ha maggior interesse ad agire rispetto a chi ha zainetti di minore importo per i quali la strutturazione della tabella dei contributi unificati rende più pesante l’incidenza fiscale.
Chi aveva pensioni alte ed era tassato con l’aliquota marginale del 43% per effetto della riduzione forfettaria dell’imponibile godeva di fatto di una tassazione della pensione al 37,62% (inferiore all’aliquota calcolata sul reddito di riferimento) con un vantaggio di circa il 5,40%. Chi invece era tassato con l’aliquota marginale del 27% per effetto della riduzione forfettaria dell’imponibile godeva di fatto la sua tassazione al 23,62% con un vantaggio del 3,40%.
In relazione a quanto sopra esposto e per evitare che chi ha fatto istanze per importi contenuti abbandoni dopo il primo grado il contenzioso in considerazione degli ulteriori costi per il ricorso di secondo grado propone alla Assemblea di costituire un FONDO CAUSE RIMBORSI FISCALI.
Il fondo, disciplinato da un apposito Regolamento da sottoporre ai Soci alla prossima Assemblea, dovrà essere alimentato con oblazioni da parte dei Soci interessati a presentare le istanze di rimborso; l’entità della donazione sarà rapportata all’importo della istanza e destinato all’acquisto di marche Contributo Unificato da utilizzare per le domande di rimborso di importo contenuto, respinte dalla Commissione Territoriale Provinciale, da far proseguire in appello.
Sottopone all’approvazione dell’Assemblea una proposta di scalettatura delle oblazioni - in misura compresa tra €10,00 e €.60,00 - da effettuare al Fondo Cause al momento del ritiro della istanza come specificate nella tabella compresa nella video presentazione, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di costituzione del FONDO CAUSE RIMBORSI FISCALE per le finalità sopra esposte e la relativa tabella con la scalettatura delle oblazioni

f) Varie ed eventuali 
Non viene proposto nessun nuovo argomento

Alle ore 17,00 il Presidente non essendovi altro argomento da esaminare e discutere dichiara conclusa l’Assemblea


      IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE
     (Riccardo Puccio)                                  (Giorgio Guglielmi)




sabato 18 marzo 2017

COMUNICATO N.82 – Assemblea della Banca Carige S.p.A.

Si ricorda che il 28/3 p.v. si terrà l’Assemblea annuale della Banca Carige avente all’ordine del giorno gli argomenti di seguito trascritti:
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto al voto nell’Assemblea degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia sono convocati, presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, in Assemblea ordinaria in unica convocazione, martedì 28 marzo 2017 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo Banca CARIGE
3) Autorizzazione all’azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori
4) Nomina di Amministratori
5) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente
6) Determinazione dei compensi dei Sindaci
7) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE
All’Assemblea verrà sottoposta inoltre l’informativa sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

I soci titolari di azioni Carige, che desiderano partecipare all’Assemblea, possono ritirare il biglietto di ammissione presso tutte le dipendenze della Banca dal 17/3 al 23/3 p.v.
As.Pe. Carige parteciperà in proprio e attraverso i propri Consiglieri, ma quest’anno non raccoglierà le deleghe degli iscritti essendo i parte venuta meno la questione della contabilizzazione del Fondo integrativo pensioni e ritenendo corretto che in merito al punto 3) siano i diretti interessati a pronunciarsi dopo aver udito le motivazioni.

venerdì 17 marzo 2017

COMUNICATO N.81 – Conguagli fiscali

Si informa che la maggiorazione della pensione INPS del mese di marzo, è la conseguenza del conguaglio fiscale, riconosciuto ai pensionati che hanno percepito lo zainetto FIP, sulla base della comunicazione della banca al Casellario centrale delle pensioni dell’effettivo ammontare della pensione integrativa aziendale pagata sino al mese di Aprile 2016 (salvo qualche caso di adesione successiva).
La riduzione dell’IRPEF e delle addizionali locali sulla sola pensione INPS è dovuta alla diminuzione dell’imponibile complessivo (calcolando l’ex pensione FIP all’87.50%) e, di conseguenza, dell’aliquota media.
Nell’anno in corso si noterà una ulteriore leggera riduzione d’imposta grazie all’esclusione totale della pensione FIP dal cumulo pensionistico.
L’INPS non invia più i cedolini di pensione, che possono essere scaricati o confrontati con le mensilità precedenti dal sito Internet dell’INPS essendo in possesso del codice PIN o richiedendolo on line seguendo le chiare istruzioni pubblicate sul sito.
Sul cedolino di pensione, la voce di conguaglio impositivo appare sotto la denominazione “CREDITO IRPEF DA PIAT. FISCALE”; accedendo al sito INPS è possibile scaricare o stampare anche la Certificazione Unica (ex CUD) già disponibile.
Si ricorda infine che il conguaglio fiscale riconosciuto dall’INPS non deve essere confuso con il conguaglio liquidato da Carige nel Novembre scorso a seguito della rettifica apportata alla tassazione degli zainetti, che per As.Pe. ha comportato la necessità del ricalcolo delle imposte dovute, oggetto della nota iniziativa per la presentazione delle domande di rimborso all’Agenzia delle Entrate.