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BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

giovedì 26 maggio 2016

COMUNICATO N.68 - Dichiarazione 730/2016 precompilata

Dopo la fase sperimentale dello scorso anno, il modello 730 precompilato è a disposizione del contribuente in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per ottenere il codice PIN, che consente l'accesso ai servizi di Fisconline, è necessario digitare soltanto il proprio codice fiscale e il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2015 (redditi 2014).
Il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (prime 4 cifre) e invierà al domicilio del richiedente una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice Pin (ultime 6 cifre) e la password di accesso.
Il modello contiene, oltre alle certificazioni dei sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, tutte le informazioni presenti nell’anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
Sono inoltre disponibili anche i dati relativi ad alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti tra cui gli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese funebri, spese mediche e universitarie.
In genere la dichiarazione andrà completata o modificata in qualche sua parte, ma se si dispone di un’ordinata documentazione degli oneri detraibili o deducibili sarà facile rilevare le eventuali omissioni nel precompilato e correggerle modificando il totale della voce corrispondente.
La procedura provvede ai conteggi definitivi degli importi che dovrà rimborsare il sostituto d’imposta o delle imposte ancora dovute, provvedendo anche alla compilazione del mod. F24.
La resistenza al cambiamento è ancora forte per inesperienza in campo informatico e, soprattutto, per il timore di sbagliare, anche se il possibile riscontro dei dati immessi nel sistema e gli ampi termini concessi per l’eventuale rettifica dovrebbero rassicurare i potenziali utenti.
In ogni caso la disponibilità delle credenziali per accedere a Fisconline e la possibilità di simulare la propria dichiarazione dei redditi per la successiva presentazione CAF, in forma precompilata, dovrebbe indurre ogni contribuente a sperimentare il servizio in proprio o con l’aiuto di un famigliare competente.
Nel corso della compilazione sorgono inevitabilmente dei dubbi, magari legati ad una semplice indicazione di un codice, oppure sulla detraibilità di certe spese (per esempio: il premio della nostra assicurazione sanitaria Unisalute non è detraibile, mentre lo sono tutte le spese sostenute anche se rimborsate), dubbi che in genere possono essere chiariti con l’assistenza della nostra Associazione – tempo e risorse disponibili permettendo – nell’ambito di una campagna di aggiornamento dei nostri soci in possesso delle cognizioni informatiche di base.


COMUNCIATO N.67 - Blocco della perequazione2012--2013

Con il comunicato n.41 avevamo informato in merito alla sentenza della Corte costituzionale n.70 del 30/4/2015, che aveva dichiarato incostituzionale il blocco della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-13, successivamente aggirato dal D.L. 65/2015 (c.d. Renzi) che di fatto l’ha riconfermato con effetto retroattivo.
Seguendo le istruzioni a suo tempo date, molti dei nostri soci hanno inviato lettere di interruzione dei termini all’INPS, nella speranza di un nuovo pronunciamento favorevole, che varrebbe per tutti, anche se non ci si può nascondere che ci saranno forti resistenze motivate dalla dichiarata insostenibilità dell’onere complessivo per le esauste casse statali.
La questione non è di poca rilevanza in quanto la rivalutazione del 2012-13, vale mediamente il 5% della pensione lorda, con trascinamento anno per anno per tutta la durata della rendita, anche se l’auspicata abrogazione del decreto Renzi riguardasse soltanto la parte retroattiva.
Trascurando per il momento il diritto, molto più solido, nei confronti di Carige, in quanto nel frattempo rinunciato da parte di tutti coloro che hanno accettato lo zainetto e che per gli altri iscritti al Fondo si prescrive in cinque anni, occorre porre la massima attenzione nel non lasciare trascorrere i termini dell’INPS, per i quali vale la regola, recentemente introdotta nel nostro ordinamento (e non ancora sperimentata nelle aule dei tribunali) della decadenza dei diritti di credito, anche se non prescritti, qualora non si avvii un’azione giudiziale nel termine di tre anni, dopo aver fatto ricorso amministrativo nei confronti dell’Ente.
Naturalmente ci saranno contromisure e resistenze, ma è consigliabile attendere la nuova sentenza del Corte Costituzionale, alla quale sono già affluiti decine di ricorsi dichiarati non infondati dai Tribunali di tutta Italia, con la documentazione in regola per non rischiare la prescrizione del credito per mere questioni procedurali.
Infatti la lettera di interruzione dei termini inviata da molti soci, ma non da tutti, lo scorso anno all’INPS nella maggior parte dei casi non è stata riscontrata (Genova) , in altri è stata respinta con l’invito a presentare ricorso alla Commissione Provinciale esclusivamente on line o tramite patronati (Riviere), in altri ancora è stata dichiarata nulla sin dall’origine (domanda presentata direttamente on line).
Il ricorso amministrativo è sempre necessario entro i 90 giorni dal formale rifiuto della domanda inoltrata per lettera e serve altresì ad allungare i termini di decadenza dell’eventuale azione legale, mentre appare irrilevante in mancanza di un risposta negativa dell’INPS che possa essere appellata, salvo l’obbligo di legge di esperire la procedura entro i termini triennali di decadenza dell’azione giudiziaria.
L’INPS nei controricorsi sinora presentati nei giudizi già instaurati da altri pensionati ha eccepito la prescrizione dei ratei di pensione dall’1/1/2012, pretesa che appare infondata perché la sentenza della Corte Costituzionale è del 30/4/2015, ma che non è possibile decidere a priori, per cui chi volesse tutelarsi al massimo dovrebbe rivolgersi allo Studio dell’Avv. Michele Iacoviello che patrocina tutta la procedura dal ricorso amministrativo sino alla causa in appello, con la spesa fissa di € 200 + o.f., oltre il 10% in caso di vittoria sugli arretrati netti percepiti.
Diversamente si raccomanda di conservare la domanda originaria e la relativa documentazione di spedizione all’INPS (chi non l’avesse a suo tempo presenta può chiederci la bozza della lettera) e di rivolgersi a un patronato-Caf per presentare il ricorso amministrativo entro i 90 giorni dal ricevimento del provvedimento se la domanda è stata respinta, seguendo le modalità indicate nella risposta.
Tale adempimento può essere effettuato soltanto on line sul sito Internet dell’INPS anche da parte di chi sia in possesso delle credenziali d’accesso di tipo dispositivo, seguendo le chiare istruzioni pubblicate sul sito dell’Ente per ottenerlo qualora non se ne sia già in possesso.
La nostra Associazione può provvedere alla presentazione del ricorso per conto dei soci che, di presenza o via mail, rendano disponile il proprio PIN dispositivo, il codice fiscale e gli estremi della propria pensione.

mercoledì 18 maggio 2016

COMUNICATO N.66 - Tassazione degli zainetti

Entro il corrente mese dovrebbero essere accreditati gli importi degli zainetti di coloro che hanno sottoscritto la transazione in commissione conciliativa. La notizia non è ufficiale, ma la anticipiamo in quanto la Commissione Tributaria di Lucca ha accolto, con sentenza n°17535 del 20/4 u.s., l’estensione al capitale unico (c.d. zainetto) il diritto alla tassazione dell’87,50% dell’importo maturato sino al 31/12/2000, come previsto per la corrispondente rendita pensionistica dalle vigenti norme fiscali.
La sentenza è importante perché si adegua alla sentenza della Corte di Cassazione n°17535 del 12/10/2012. che ha autorevolmente sentenziato in tal senso. La Banca, invece, continua a comunicare agli interessati, ma solo in via informale, l’ammontare delle imposte che saranno trattenute, calcolate, per la parte maturata entro il 31/12/2000, sull’intero importo lordo offerto.
L’argomento riguarda tutti coloro che hanno accettato lo zainetto, anche se, per effetto delle diverse norme fiscali emanate in epoche successive, chi è andato in pensione dopo il 31/12/2000 può rivendicare l’agevolazione solo in misura proporzionale al maturato a quella data di riferimento.
L’applicazione del c.d. criterio di equivalenza fra forme di tassazione del capitale e della rendita periodica, stabilite dalle citate sentenze, comporterebbe per i pensionati ante 2001 la riduzione del 12,50% dell’imponibile maturato al 31/12/2000 e delle correlative aliquote Irpef da applicarsi all’imponibile così ridotto, fermo restando la tassazione separata.
La riduzione dell’incidenza fiscale comporterebbe un aumento dell’importo netto dello zainetto, a seconda dello scaglione di appartenenza ai fini delle aliquote Irpef, variabile fra il 7% e il 9% rispetto a quanto proposto e calcolato dalla Banca.
Conseguentemente As.Pe. Carige, in data 13/5 c.m. ha inviato alla Direzione del Personale della Banca, una lettera (distribuita per conoscenza ai soci via mail) evidenziante la problematica in questione, dove si chiede di applicare la tassazione più favorevole ai percipienti lo zainetto o, in subordine, di documentare per iscritto la situazione di ciascun pensionato in ordine all’anzianità d’iscrizione al Fondo e alla data di cessazione dal servizio, nonché riguardo alle trattenute fiscali e alla congruità attuariale dello capitale erogato in modo da mettere tutti in grado di presentare istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate delle maggiori imposte trattenute, qualora se ne ravvisi l’opportunità e convenienza.
L'applicazione della agevolazione fiscale alla liquidazione dello zainetto e/o il possibile recupero a mezzo istanza di rimborso del maggior onere fiscale cui verrà assoggettato, è legittima e incrementa discretamente il netto venendo correttamente a parificare il trattamento tributario della capitalizzazione con quello fruito dalle rate di pensione.
Vi terremo informati in merito alla risposta, che questa volta ci auguriamo sia data tempestivamente e dimostri la volontà di collaborare ad un obiettivo di comune interesse in linea con i nuovi indirizzi commerciali e amministrativi annunciati dalla Banca.