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BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

giovedì 20 maggio 2021

COMUNICATO N.187 - Amarcord Assemblea plenaria del F.I.P.


Grazie alla rielaborazione eseguita dal Socio Giorgio Raffo su di un filmato prodotto dal V. Pres. Nando Calabrese siamo in grado di riproporre alcuni fermo immagine inerenti alla storica ed affollata assemblea degli iscritti al Fondo Integrativo Pensioni convocata per esaminare la proposta di anticipata liquidazione avanzata dalla Banca.

Sembra ieri, ma era invece il 18 gennaio del 2016 quando presso il Teatro della Gioventù, in via Cesarea, una larga maggioranza degli oltre 400 intervenuti approvò la mozione di resistere allo smantellamento del Fondo, senonché il peggioramento delle notizie sulla situazione aziendale e la repentina caduta delle azioni spinsero la maggior parte degli iscritti a optare per l’immediata capitalizzazione nonostante la garanzia dell'iscrizione a bilancio di un accantonamento a riserva congruo e privilegiato.

Sebbene la difesa statutaria del F.I.P. figurasse quale primaria finalità costitutive di As.Pe. il Consiglio Direttivo si è in seguito prestato a favore di numerosissimi Soci con assistenza e consulenza per quanto attiene al ricalcolo dei singoli importi, alla determinazione dei parametri utilizzati e al conteggio delle imposte sulle singole liquidazioni.

Le foto pubblicate, che costituiscono un documento storico per l’Associazione, vogliono anche essere un’occasione per rinsaldare i vincoli associativi e di amicizia tra ex-dipendenti del Gruppo Carige.



















lunedì 17 maggio 2021

COMUNICATO N.186 - Riliquidazione della tassazione separata del TFR e dell’incentivo esodo 2016.

L’argomento e già stato diffusamente trattato col nostro Comunicato n°127 pubblicato il 15/7/2019 che rimane confermato a tutti gli effetti con le seguenti precisazioni:

- si tratta di un avviso bonario, non di un accertamento fiscale, sul quale il contribuente può fare osservazioni per correggere eventuali errori entro 30 giorni dalla notifica;

- di regola i conteggi sono corretti anche per la suddivisione delle quote di imponibile relative ai diversi anni di tassazione;

- per il controllo si consiglia di confrontare l’esattezza delle trattenute fiscali risultanti dal cedolino di liquidazione del TFR e dell’eventuale esodo, nonché dell’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni antecedenti al pensionamento;     

nei trenta giorni concessi per la definizione del saldo dovuto è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento.

trascorso inutilmente il termine viene emessa la cartella esattoriale comprensiva di sanzioni e interessi legali.  

La rateizzazione delle somme richieste fino a € 5.000 è possibile fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo e sino a 20 rate per importi superiori; la prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,50% annuo.

Per rateizzare il pagamento si può prendere contatto con l'Agenzia delle Entrate o con un CAF oppure utilizzare direttamente l'applicazione on line (sezione Tutti i Servizi - Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.

Sullo stesso argomento, ma con specifico riferimento all’assegno straordinario corrisposto dal Fondo di Solidarietà esuberi gestito dall’INPS, l’avv. Michele Iacoviello - legale di fiducia della FAP Credito alla quale siamo associati - ha esposto la complessa materia in modo chiaro in un video divulgativo di cui forniamo il link cliccando su QUI a vantaggio di chi necessitasse di ulteriori informazioni:


martedì 11 maggio 2021

COMUNICATO N.185 - Dichiarazione modello 730/2021 precompilata

A partire da 10 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito internet la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

Per accedere occorre essere in possesso:

-          delle credenziali SPID per accedere ai servizi della pubblica amministrazione;

-          della Carta d’identità elettronica (CIE);

-          delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

-          Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

-          PIN dispositivo rilasciato dall’Inps.

Il contribuente, con riferimento al modello 730, deve verificare se i dati inseriti sono corretti. A seconda dei casi può accettare la dichiarazione senza fare modifiche, rettificare i dati non corretti oppure integrare la stessa per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili eventualmente non presenti.

Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione. In caso contrario, vale a dire di modifica della precompilata, l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale su tutti gli oneri indicati, anche se, di fatto, sarà limitato alla regolarità delle integrazioni o modifiche apportate dal contribuente.

È pertanto sufficiente assicurarsi che la documentazione relativa alle spese detraibili o deducibili non comprese nel precompilato siano correttamente documentate ed effettuate con mezzi tracciabili, salvo quelle farmaceutiche e delle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che posso essere liquidate anche in contanti.   

Una novità è rappresentata dalla ammissibilità proporzionale a scalare fino ad azzerarsi degli oneri detraibili, escluse le spese sanitarie, che riguarda peraltro soltanto i percettori di redditi lordi superiori a € 120.000.

Anche quest’anno MBA Società Mutua Sanitarie, alla quale sono iscritti molti nostri soci, ha indicato a 730 importi del sussidio (premio) diversi da quelli risultanti dalle quietanze; si raccomanda pertanto di modificare la spesa di cui al punto E8 cod.22 inserendo la quota di competenza del titolare, in quanto quella del contitolare non socio di MBA non è detraibile.  

Le spese rimborsate al titolare dalla Società Mutua - già riportate sul precompilato - non sono detraibili, mentre quelle dei famigliari coassicurati, che non possono detrarre il sussidio, ne hanno diritto e nel loro precompilato non sono evidenziate come tali.

Dal prossimo 19 maggio (e fino al 30 settembre 2021) è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione dedicata.

Infine, a partire dal 25 maggio 2021 il contribuente che ha già trasmesso il 730 e riscontra un errore, o si accorge di non avere indicato tutti gli elementi, deve annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova. L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una volta sola e deve avvenire entro il 22 giugno 2021.

Ovviamente qualora dalla dichiarazione risulti un credito, sarà interesse del contribuente presentare in modo sollecito la dichiarazione: infatti, chi presenta la dichiarazione entro giugno riceverà il rimborso dall’Amministrazione finanziaria nella busta paga di luglio o nella rata di pensione del mese di agosto.  

In alternativa all’invio diretto del modello, per via telematica, all’Agenzia delle entrate il contribuente può avvalersi di un Caf o di un professionista abilitato: in questo caso dovrà consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato e la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.


lunedì 10 maggio 2021

COMUNICATO N.184 - Visure sulla banca dati del Catasto immobiliare

Capita abbastanza di frequente che si abbia bisogno di conoscere gli esatti dati catastali degli immobili di proprietà per motivi fiscali (IMU, TARI, mod.730) o per la stipula di atti privati (locazioni, certificazioni energetiche, successioni) o anche in previsione di atti pubblici (compravendite e mutui ipotecari).
Il ricorso a visure catastali aggiornate è il mezzo più veloce e sicuro per reperire i dati necessari, utili anche nel caso del successivo affidamento della propria pratica ad un professionista, un CAF o un agente immobiliare.
Si ricorda in proposito che l’Agenzia delle Entrate, ente che gestisce il Catasto immobiliare, mette a disposizione dei cittadini i seguenti servizi on line di facile accesso e a titolo assolutamente gratuito:

 a)     Risultanze catastali
- identificativi catastali degli immobili
- dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di diritto
- rendita catastale e l'ubicazione per gli immobili censiti al Catasto fabbricati
- redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al Catasto terreni

 b)     Consultazioni personali
- "visura per immobile attuale" per l'unità immobiliare selezionata completa degli altri intestatari;
- "visura per immobile storica" per l'unità immobiliare senza la specifica degli intestatari;
- "visura della mappa" per la particella terreni selezionata;
- "visura planimetrica" per l'unità immobiliare urbana selezionata;
- "ispezione ipotecaria", per l'unità immobiliare selezionata e il soggetto proprietario.

 c)     Interrogazioni del registro delle comunicazioni
- verifica delle cancellazioni delle ipoteche di cui il soggetto abilitato sia debitore.

 d)     Quotazioni immobiliari riferite a perimetri di zona
- valori degli immobili suddivisi per aree significative dell’intero territorio nazionale periodicamente pubblicate all’osservatorio OMI.

Per utilizzare i servizi è necessario accedere all’area riservata di Entratel/Fisco on line con lo SPID o con le vecchie credenziali valide sino al 30/9/2021 identificandosi in tal modo come proprietario, comproprietario di quote o titolare diritti immobiliari relativi ai beni oggetto di visura.
Nella pagina dei servizi telematici dell’Agenzia di dovrà scegliere “Servizi ipotecari e catastali” e successivamente una delle voci sopra indicate.
Per effettuare la consultazione è sufficiente inserire il proprio codice fiscale: il sistema fornisce i dati anagrafici di tutti i comproprietari dei beni selezionati. 
Fra i servizi telematici offerti quelli riportati al punto a) sono in genere i più richiesti e sufficienti per le esigenze a titolo privato personale.
Qualora non se ne sia già in possesso, si consiglia di stampare e conservare le visure e le mappe degli immobili per gli usi consentiti e per verificare i dati e gli eventuali aggiornamenti risultanti a Catasto.
 

sabato 1 maggio 2021

COMUNICATO N.183 - Rischi d'investimento in Bitcoin e altre criptovalute

Le monete digitali in particolare Bitcoin la più nota, protette da programmi criptati ed emesse e/o negoziate da organizzazioni non soggette a nessuno tipo di controllo, hanno avuto negli ultimi anni un crescente successo dovuto all’anonimato e all'aumento di valore determinato dalla forte domanda prevalentemente alimentata da grandi operatori economici e finanziari.  

Negli ultimi tempi, però, l'aspettativa di facili guadagni ha cominciato a coinvolgere anche piccoli risparmiatori nonostante la non facile gestibilità delle operazioni e dei rischi informatici e di mercato connessi all'investimento, che si presta anche, data l'assenza di una regolamentazione sovranazionale, a false sponsorizzazioni e tentativi di truffe informatiche in rete.

Ci sembra pertanto utile pubblicare il comunicato congiunto emesso il 28/4 u.s. da Banca d'Italia e da Consob in merito ai rischi di questo genere d'investimento, se non altro per la puntuale informativa su un prodotto finanziario atipico che l'importante documento contiene.    

Per leggere il comunicato congiunto clicca  QUI