Come è noto
l’integrazione minima della pensione erogata dal F.I.P. è regolata
dall’art. 20 del Regolamento 23/1/1992, come integrato dall’Accordo
sindacale del 12/2/1997, con cui l’Azienda si e’impegnata a
garantire ed adeguare il minimo dell’anno 1997 (a fronte di 35 anni
di iscrizione al Fip, quantificato in almeno euro 317,93
, o piu’ in relazione al grado di inquadramento all’atto di
cessazione ) “in misura pari all’indice ISTAT calcolato anno per
anno con il limite del 3% nei confronti di tutti i percettori di tale
minimo garantito”.
Al 2013
la misura di tale minimo garantito, utilizzata per determinare la
pensione integrativa iniziale dovuta dal momento di cessazione in
poi, dovrebbe essere pari ad euro 442,81
(o piu’, in base al grado posseduto al momento di cessazione) ,
mentre la banca lo ha congelato in euro 317,93 ; per chi e’ cessato
tra il 1998 ed il 2012 detto importo dovuto e’ di un valore
intermedio compreso tra i predetti euro 317,93 e 442,81, in relazione
alla data di cessazione.
Si
tenga presente che una volta determinata la pensione integrativa
iniziale i percettori del minimo garantito hanno,invece, avuto la
regolare rivalutazione annua di legge, ma sull’importo loro
inizialmente corrisposto dalla banca e non su quello invece dovuto.
I Soci
collocati a riposo nell’anno 1998 e successivi possono prendere
contatto con la nostra sede previo appuntamento, telefonando al
n°3285383077 o a un Consigliere, muniti di un cedolino dell’anno
di pensionamento e di uno recente, al fine di valutare l’esistenza
di eventuali crediti maturati e la possibilità di interruzione dei
relativi termini quinquennali di prescrizione.