Entro
il corrente mese dovrebbero essere accreditati gli importi degli
zainetti di coloro che hanno sottoscritto la transazione in
commissione conciliativa. La notizia non è ufficiale, ma la
anticipiamo in quanto la Commissione Tributaria di Lucca ha accolto,
con sentenza n°17535 del 20/4 u.s., l’estensione al capitale unico
(c.d. zainetto) il diritto alla tassazione dell’87,50% dell’importo
maturato sino al 31/12/2000, come previsto per la corrispondente
rendita pensionistica dalle vigenti norme fiscali.
La
sentenza è importante perché si adegua alla sentenza della Corte di
Cassazione n°17535 del 12/10/2012. che ha
autorevolmente sentenziato in tal senso. La Banca, invece, continua a
comunicare agli interessati, ma solo in via informale, l’ammontare
delle imposte che saranno trattenute, calcolate, per la parte
maturata entro il 31/12/2000, sull’intero importo lordo offerto.
L’argomento
riguarda tutti coloro che hanno accettato lo zainetto, anche se, per
effetto delle diverse norme fiscali emanate in epoche successive, chi
è andato in pensione dopo il 31/12/2000 può rivendicare
l’agevolazione solo in misura proporzionale al maturato a quella
data di riferimento.
L’applicazione
del c.d. criterio di equivalenza fra forme di tassazione del capitale
e della rendita periodica, stabilite dalle citate sentenze,
comporterebbe per i pensionati ante 2001 la riduzione del 12,50%
dell’imponibile maturato al 31/12/2000 e delle correlative aliquote
Irpef da applicarsi all’imponibile così ridotto, fermo restando la
tassazione separata.
La riduzione
dell’incidenza fiscale comporterebbe un aumento dell’importo
netto dello zainetto, a
seconda dello scaglione di appartenenza ai
fini delle aliquote Irpef, variabile fra il 7% e il 9% rispetto a
quanto proposto e calcolato dalla Banca.
Conseguentemente
As.Pe. Carige, in data 13/5 c.m. ha inviato alla Direzione del
Personale della Banca, una lettera (distribuita per conoscenza ai soci via mail) evidenziante la problematica in questione,
dove si chiede di applicare la tassazione più favorevole ai
percipienti lo zainetto o, in subordine, di documentare per iscritto
la situazione di ciascun pensionato in ordine all’anzianità
d’iscrizione al Fondo e alla data di cessazione dal servizio,
nonché riguardo alle trattenute fiscali e alla congruità attuariale
dello capitale erogato in modo da mettere tutti in grado di
presentare istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate delle
maggiori imposte trattenute, qualora se ne ravvisi l’opportunità e
convenienza.
L'applicazione
della agevolazione fiscale alla liquidazione dello zainetto e/o il
possibile recupero a mezzo istanza di rimborso del maggior onere
fiscale cui verrà assoggettato, è legittima e incrementa
discretamente il netto venendo correttamente a parificare il
trattamento tributario della capitalizzazione con quello fruito
dalle rate di pensione.
Vi
terremo informati in merito alla risposta, che questa volta ci
auguriamo sia data tempestivamente e dimostri la volontà di
collaborare ad un obiettivo di comune interesse in linea con i nuovi
indirizzi commerciali e amministrativi annunciati dalla Banca.