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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

giovedì 26 maggio 2016

COMUNCIATO N.67 - Blocco della perequazione2012--2013

Con il comunicato n.41 avevamo informato in merito alla sentenza della Corte costituzionale n.70 del 30/4/2015, che aveva dichiarato incostituzionale il blocco della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-13, successivamente aggirato dal D.L. 65/2015 (c.d. Renzi) che di fatto l’ha riconfermato con effetto retroattivo.
Seguendo le istruzioni a suo tempo date, molti dei nostri soci hanno inviato lettere di interruzione dei termini all’INPS, nella speranza di un nuovo pronunciamento favorevole, che varrebbe per tutti, anche se non ci si può nascondere che ci saranno forti resistenze motivate dalla dichiarata insostenibilità dell’onere complessivo per le esauste casse statali.
La questione non è di poca rilevanza in quanto la rivalutazione del 2012-13, vale mediamente il 5% della pensione lorda, con trascinamento anno per anno per tutta la durata della rendita, anche se l’auspicata abrogazione del decreto Renzi riguardasse soltanto la parte retroattiva.
Trascurando per il momento il diritto, molto più solido, nei confronti di Carige, in quanto nel frattempo rinunciato da parte di tutti coloro che hanno accettato lo zainetto e che per gli altri iscritti al Fondo si prescrive in cinque anni, occorre porre la massima attenzione nel non lasciare trascorrere i termini dell’INPS, per i quali vale la regola, recentemente introdotta nel nostro ordinamento (e non ancora sperimentata nelle aule dei tribunali) della decadenza dei diritti di credito, anche se non prescritti, qualora non si avvii un’azione giudiziale nel termine di tre anni, dopo aver fatto ricorso amministrativo nei confronti dell’Ente.
Naturalmente ci saranno contromisure e resistenze, ma è consigliabile attendere la nuova sentenza del Corte Costituzionale, alla quale sono già affluiti decine di ricorsi dichiarati non infondati dai Tribunali di tutta Italia, con la documentazione in regola per non rischiare la prescrizione del credito per mere questioni procedurali.
Infatti la lettera di interruzione dei termini inviata da molti soci, ma non da tutti, lo scorso anno all’INPS nella maggior parte dei casi non è stata riscontrata (Genova) , in altri è stata respinta con l’invito a presentare ricorso alla Commissione Provinciale esclusivamente on line o tramite patronati (Riviere), in altri ancora è stata dichiarata nulla sin dall’origine (domanda presentata direttamente on line).
Il ricorso amministrativo è sempre necessario entro i 90 giorni dal formale rifiuto della domanda inoltrata per lettera e serve altresì ad allungare i termini di decadenza dell’eventuale azione legale, mentre appare irrilevante in mancanza di un risposta negativa dell’INPS che possa essere appellata, salvo l’obbligo di legge di esperire la procedura entro i termini triennali di decadenza dell’azione giudiziaria.
L’INPS nei controricorsi sinora presentati nei giudizi già instaurati da altri pensionati ha eccepito la prescrizione dei ratei di pensione dall’1/1/2012, pretesa che appare infondata perché la sentenza della Corte Costituzionale è del 30/4/2015, ma che non è possibile decidere a priori, per cui chi volesse tutelarsi al massimo dovrebbe rivolgersi allo Studio dell’Avv. Michele Iacoviello che patrocina tutta la procedura dal ricorso amministrativo sino alla causa in appello, con la spesa fissa di € 200 + o.f., oltre il 10% in caso di vittoria sugli arretrati netti percepiti.
Diversamente si raccomanda di conservare la domanda originaria e la relativa documentazione di spedizione all’INPS (chi non l’avesse a suo tempo presenta può chiederci la bozza della lettera) e di rivolgersi a un patronato-Caf per presentare il ricorso amministrativo entro i 90 giorni dal ricevimento del provvedimento se la domanda è stata respinta, seguendo le modalità indicate nella risposta.
Tale adempimento può essere effettuato soltanto on line sul sito Internet dell’INPS anche da parte di chi sia in possesso delle credenziali d’accesso di tipo dispositivo, seguendo le chiare istruzioni pubblicate sul sito dell’Ente per ottenerlo qualora non se ne sia già in possesso.
La nostra Associazione può provvedere alla presentazione del ricorso per conto dei soci che, di presenza o via mail, rendano disponile il proprio PIN dispositivo, il codice fiscale e gli estremi della propria pensione.