Con
il comunicato n.41 avevamo informato in merito alla sentenza della
Corte costituzionale n.70
del 30/4/2015, che aveva dichiarato incostituzionale
il blocco della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-13,
successivamente aggirato dal D.L. 65/2015 (c.d. Renzi) che di fatto
l’ha riconfermato con effetto retroattivo.
Seguendo
le istruzioni a suo tempo date, molti dei nostri soci hanno inviato
lettere di interruzione dei termini all’INPS, nella speranza di un
nuovo pronunciamento favorevole, che varrebbe per tutti, anche se non
ci si può nascondere che ci saranno forti resistenze motivate dalla
dichiarata insostenibilità dell’onere complessivo per le esauste
casse statali.
La
questione non è di poca rilevanza in quanto la rivalutazione del
2012-13, vale mediamente il 5% della pensione lorda, con
trascinamento anno per anno per tutta la durata della rendita, anche
se l’auspicata abrogazione del decreto Renzi riguardasse soltanto
la parte retroattiva.
Trascurando
per il momento il diritto, molto più solido, nei confronti di
Carige, in quanto nel frattempo rinunciato da parte di tutti coloro
che hanno accettato lo zainetto e che per gli altri iscritti al Fondo
si prescrive in cinque anni, occorre porre la massima attenzione nel
non lasciare trascorrere i termini dell’INPS, per i quali vale la
regola, recentemente introdotta nel nostro ordinamento (e non ancora
sperimentata nelle aule dei tribunali) della decadenza dei diritti di
credito, anche se non prescritti, qualora non si avvii un’azione
giudiziale nel termine di tre anni, dopo aver fatto ricorso
amministrativo nei confronti dell’Ente.
Naturalmente
ci saranno contromisure e resistenze, ma è consigliabile attendere
la nuova sentenza del Corte Costituzionale, alla quale sono già
affluiti decine di ricorsi dichiarati non infondati dai Tribunali di
tutta Italia, con la documentazione in regola per non rischiare la
prescrizione del credito per mere questioni procedurali.
Infatti
la lettera di interruzione dei termini inviata da molti soci, ma non
da tutti, lo scorso anno all’INPS nella maggior parte dei casi non
è stata riscontrata (Genova) , in altri è stata respinta con
l’invito a presentare ricorso alla Commissione Provinciale
esclusivamente on line
o tramite patronati (Riviere), in altri ancora è stata dichiarata
nulla sin dall’origine (domanda presentata direttamente on
line).
Il
ricorso amministrativo è sempre necessario entro i 90 giorni dal
formale rifiuto della domanda inoltrata per lettera e serve altresì
ad allungare i termini di decadenza dell’eventuale azione legale,
mentre appare irrilevante in mancanza di un risposta negativa
dell’INPS che possa essere appellata, salvo l’obbligo di legge di
esperire la procedura entro i termini triennali di decadenza
dell’azione giudiziaria.
L’INPS
nei controricorsi sinora presentati nei giudizi già instaurati da
altri pensionati ha eccepito la prescrizione dei ratei di pensione
dall’1/1/2012, pretesa che appare infondata perché la sentenza
della Corte Costituzionale è del 30/4/2015, ma che non è possibile
decidere a priori, per cui chi volesse tutelarsi al massimo dovrebbe
rivolgersi allo Studio dell’Avv. Michele Iacoviello che patrocina
tutta la procedura dal ricorso amministrativo sino alla causa in
appello, con la spesa fissa di € 200 + o.f., oltre il 10% in caso
di vittoria sugli arretrati netti percepiti.
Diversamente
si raccomanda di conservare la domanda originaria e la relativa
documentazione di spedizione all’INPS (chi non l’avesse a suo
tempo presenta può chiederci la bozza della lettera) e di rivolgersi
a un patronato-Caf per presentare il ricorso amministrativo entro i
90 giorni dal ricevimento del provvedimento se la domanda è
stata respinta, seguendo le modalità indicate nella risposta.
Tale
adempimento può essere effettuato soltanto on
line sul sito Internet
dell’INPS anche da parte di chi sia in possesso delle credenziali
d’accesso di tipo dispositivo, seguendo le chiare istruzioni
pubblicate sul sito dell’Ente per ottenerlo qualora non se ne sia
già in possesso.
La
nostra Associazione può provvedere alla presentazione del ricorso
per conto dei soci che, di presenza o via mail, rendano disponile il
proprio PIN dispositivo, il codice fiscale e gli estremi della
propria pensione.