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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

martedì 3 settembre 2019

COMUNICATO N.130 – Successioni e Donazioni

    Dichiarazione di successione

Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.

Dal 23 gennaio 2017 i contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali direttamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per farlo, occorre utilizzare l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, seguire le istruzioni ivi contenute per la compilazione del modello e allegare i documenti richiesti.

E’ una procedura informatica fai-da-te, come per il 730 precompilato, utile soprattutto nei casi di successioni legittime aventi un unico dichiarante per tutti i coeredi, che pochi tuttavia sono in grado di utilizzare, preferendo rivolgersi ad un CAF o a un notaro di fiducia.

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare con il modello F24 le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali, mentre l’imposta di successione vera e propria, sempre se dovuta, sarà liquidata successivamente dal competente Ufficio territoriale delle imposte.   

L’adempimento consente di svincolare l’attivo mobiliare (crediti, c/c e titoli) e immobiliare caduto in successione ai fini del riparto ereditario e della liquidazione delle quote.


Imposta di successione

Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni sono le stesse che si applicano anche alle donazioni registrate, le quali concorrono alla formazione dell’asse ereditario imponibile (e quindi a ridurre la franchigia), nonché delle quote spettanti ai legittimari (c.d. collazione, cioè la riduzione della donazione qualora superi la quota di eredità disponibile o legittima).

In particolare, sono applicate le aliquote:

ü   4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;

ü  6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;

ü  6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;

ü  8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.


Tipi di successione

Il testamento olografo (602 CC) è la forma più semplice di volontà testamentaria, deve essere scritto di pugno dal testatore, contenere la data e la sua firma autografa.

Il testamento pubblico (603 CC) è ricevuto e registrato dal notaio in presenza di testimoni.

Il testamento segreto (604 CC) può essere redatto in qualsiasi forma, anche da terzi, deve essere firmato dal testatore su ogni pagina e consegnato ad un notaio in busta chiusa in presenza di testimoni.

Devono essere comunque riservate le c.d. quote legittime ai seguenti famigliari:

ü  1/2 del patrimonio ereditario ad un solo figlio, se non c’è il coniuge.

ü  2/3 a due o più figli da ripartirsi in quote uguali, se non c’è il coniuge.

ü  1/2 del patrimonio ereditario al coniuge, se non ci sono figli;

ü  1/3 se oltre al coniuge c’è un solo figlio (al quale spetta un altro terzo del patrimonio ereditario).

ü  1/4 se oltre al coniuge vi sono due figli o più (ai quali spetta complessivamente la metà del patrimonio).

ü  1/3 del patrimonio ereditario agli ascendenti (genitori), se non c’è il coniuge del defunto;

ü  1/4 agli ascendenti se c’è il coniuge del defunto (al quale spetterà la metà del patrimonio).


Eredi e legatari

Gli eredi subentrano a titolo universale per l’intero o per una quota del patrimonio ereditario netto e devono accettare l’eredità nel qual caso sono responsabili anche per i debiti presenti nell’asse ereditario, mentre i legatari subentrano soltanto nei beni espressamente menzionati nel testamento e ne entrano in possesso per effetto del semplice trasferimento.

I legatari destinatari di quote del patrimonio acquistano automaticamente la qualità di eredi, implicita nella responsabilità solidale verso gli eventuali creditori del de cuius.    


Casi particolari e assistenza

Prescindendo dai casi di impugnazione del testamento e da specifiche peculiarità di cui è ricca la giurisprudenza, si può solo osservare che una corretta osservanza delle procedure di legge non solo riesce spesso a semplificare la pratica successoria ed evitare contrasti, ma serve anche a pianificare il passaggio generazionale dei beni tenendo conto del regime fiscale vigente (favorevole rispetto a molti altri Paesi) e, in una certa misura, della sua possibile evoluzione prospettica. 

Specie in presenza di patrimoni di un certo rilievo, possono essere messi in atto alcuni accorgimenti perfettamente leciti come il salto generazionale (lasciti ai nipoti) o le donazioni famigliari non soggette ad obbligo di registrazione, ma da documentare con un bonifico bancario opportunamente motivato, onde evitare che l’Agenzia delle Entrate disponga un accertamento sintetico a carico del beneficiario qualora – come spesso accade - usi le somma per l’acquisto di un appartamento o di un’autovettura senza poter dimostrare d’aver redditi sufficienti per permetterselo.   

Nella maggior parte dei casi, grazie all’ampia franchigia per ciascun erede diretto, il problema non si pone, ma resta tutta una serie di laboriosi adempimenti per gli eredi, in particolare per il coniuge superstite (per es. pensione di reversibilità, dichiarazioni fiscali, cambi di intestazione di conti ed utenze, ecc.), che mettono a dura prova persone già colpite dal lutto famigliare.   


Naturalmente, per ragioni di spazio questo comunicato tocca l’argomento in modo schematico senza per questo volersi sostituire ai professionisti del settore, a parte un’assistenza di tipo meramente informativa che i Soci titolari di pensione diretta o di reversibilità, eventualmente interessati, potranno richiedere contattando la nostra Associazione.