Il Consiglio
Direttivo del 12/2/2020, al fine di adeguare le norme statutarie all’evoluzione
del contesto di riferimento in cui opera l’Associazione, ha approvato le proposte
di modifiche qui di seguito motivate ai sensi dell’art.21 dello Statuto sociale. L’Assemblea
straordinaria chiamata a deliberare le proposte è stata indetta per Giovedì 2
aprile 2020, presso il Liceo Cassini di Genova, come da convocazione depositata in
sede e già inviata via mail agli iscritti.
Art. 1. Eliminata l’attività giurislavoristica, non esercitata, e
aggiunte le convenzioni sanitarie (polizza sanitaria e possibili convenzioni con
istituti diagnostici).
Art. 3. Precisata la modalità di decadenza dall’associazione
per morosità.
Art. 5. L’abolizione delle tre categorie dei soci e
delle relative misure proporzionali delle quote annuali sono motivate dalla pressoché totale liquidazione del FIP, che
giustificava una contribuzione in qualche modo legata alla pensione aziendale
percepita e alle spese incontrate per la tutela del Fondo. L’innovazione è
resa possibile dagli avanzi di bilancio che permettono di fissare la quota
unica in misura quasi simbolica, fermo restando la riduzione del 50% per i
vedovi/e titolari di reversibilità INPS. La quota base sarà
stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo, ma per il 2021 è già fissata
in € 10 per i nuovi e per i vecchi iscritti che non abbiano già provveduto a
versare le quote per l’intero biennio. Viene introdotta
la figura dei soci sostenitori con il versamento almeno il doppio della quota
sociale per valorizzare le contribuzioni volontarie dei soci, in particolare di
quelli più favoriti dalla riduzione della quota base e/o ancora interessati
alle vicende del FIP.
Art. 8.
Eliminazione del luogo in cui tenere l’Assemblea, non essendo obbligatorio
stabilirlo con norma statutaria, e autorizzazione formale a raccogliere le
deleghe anche via mail.
Art. 9.
Sfrondamento dei poteri mai utilizzati dall’Assemblea, compresa la richiesta di
contribuzioni straordinarie e di aumenti delle
quote sociali superiori al tasso d’inflazione, resi superflui dalle prospettive
di spesa e dalla possibilità da parte dei soci di dissociarsi individualmente
da eventuali aumenti rinunciando all’iscrizione.
Art. 10.
Eliminazione dei posti di rappresentanza riservati in Consiglio Direttivo a
ciascuna delle categorie di soci che ora vengono abolite e inserimento della
nuova norma relativa alla riserva di almeno due donne fra i candidati eletti
(c.d. quote rosa).
Art. 21. Previsione di una seconda convocazione per
l’Assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto in cui sia
sufficiente la partecipazione del 25% degli iscritti onde evitare che a causa
dell’accresciuto numero di associati si rischi la paralisi deliberativa per il
mancato raggiungimento del quorum richiesto.
Artt. 22/23. Per lo scioglimento dell’Associazione si
prevede solo il referendum per corrispondenza fra tutti i soci con aumento del quorum costitutivo da due terzi a tre quarti, ai sensi dal
codice civile. Fra
gli enti destinatari dell’attivo residuo, in caso di scioglimento, sono state inserite le
ONLUS di solidarietà sociale e/o di ricerca scientifica, ferme restando le
analoghe Associazioni di pensionati.