Facciamo seguito al
comunicato n°156 per segnalare che la Lotteria degli scontrini slitterà al
1/1/2021 e riguarderò solo i pagamenti elettronici, esclusi gli acquisti in
rete e tutti i pagamenti che danno diritto a detrazioni fiscali, salvo le spese
sanitarie a condizione che il contribuente vi rinunci chiedendo di non
registrare sullo scontrino il proprio codice fiscale, ma soltanto il codice di
lotteria.
A decorrere dal 1/12/2020 chi vorrà partecipare alla lotteria degli
scontrini dovrà inserire sul portale internet dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it il proprio
codice fiscale nella sezione area pubblica “partecipa ora” dove sarà possibile
prelevare il proprio codice lotteria e dove verranno segnalate le eventuali
vincite. Trattasi di un codice alfanumerico rappresentato anche sotto la forma
bar e QR code, composto da 8 caratteri associato al codice fiscale del
consumatore in maniera univoca e casuale, senza alcun obbligo d’identificazione.
Detto codice dovrà essere stampato o salvato sullo smartphone per poi
mostrarlo al momento dell'acquisto al venditore il quale, prima di emettere lo
scontrino elettronico (che non sarà necessario conservare per le estrazioni), è
tenuto a registrare il codice lotteria del cliente per associarlo allo
scontrino elettronico creando così un biglietto virtuale per ogni euro speso
dall'acquirente con un massimo di n°1000 per gli acquisti di importo superiore.
Sul sito è presente anche un’area riservata accessibile tramite SPID per
consultare il proprio profilo, contenente le informazioni inserite nella fase
di registrazione. Chi si registra sull’area riservata del Portale Lotteria,
inoltre, può controllare i propri scontrini, trasmessi dall’esercente
all'Agenzia delle Entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali a essi
associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione.
Saranno estratti i seguenti premi esenti da tassazione:
a) Settimanali: 15 premi da € 25.000 per gli acquirenti e
15 premi da € 5.000 per gli esercenti.
b) Mensili: 10 premi da € 100.000 per gli acquirenti e 10
premi da € 20.000 per gli esercenti.
c) Annuali: 1 premio da € 5.000.000 per l’acquirente e 1
premio da € 1.000.000 per l’esercente.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avviserà i vincitori tramite sms o
e-mail e poi con posta elettronica certificata (se i recapiti sono registrati)
o con lettera raccomandata A.R. negli altri casi ed effettuerà il pagamento dei
premi reclamati entro tre mesi dalla comunicazione esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale o assegno.
Si comunica infine che notizie di stampa segnalano che lo strumento c.d.
Cashback (rimborso del 10% dell'importo dei pagamenti effettuati in forma
elettronica entro i limiti dei massimali prestabiliti) potrebbe essere attivato già
nel prossimo mese di dicembre, pertanto ci riserviamo di aggiornare le
istruzioni fornite con il comunicato n°156 non appena note le nuove
disposizioni ministeriali.
I due programmi, volti al contrasto dell'evasione fiscale, sono tecnicamente
indipendenti nel senso che ogni consumatore può aderire all'uno o all'altro o a
tutti e due, che è la soluzione più coerente gestibile contestualmente mediante
l’apposita applicazione IO da scaricare sullo smartphone.