Facciamo seguito
al Comunicato n.156 del 29/10 u.s. per segnalare che con D.M. n.156 del
24/11/2020 il MEF ha convalidato il programma c.d. di Cashback, compresa la
fase sperimentale nel mese di dicembre, con alcune modifiche, riservandosi
tuttavia di comunicare a mezzo stampa - nei prossimi giorni - la data di
effettivo avvio dell’operazione presumibilmente a causa di ritardi
nell’integrazione del sistema nazionale dei pagamenti elettronici con l’app
governativa IO.
Nel periodo
sperimentale per poter fruire del rimborso del 10% sul c/c registrato sull’app
IO, sino ad un massimo di € 150 per acquisti di beni o servizi eseguiti con
mezzi elettronici registrati sull’app IO (per il bancomat la registrazione non
risulta al momento possibile) sarà necessario aver effettuato almeno 10
operazioni che, ai fini del cashback, saranno valorizzate sino ad un massimo di
€ 150 ciascuna.
A regime dal
1/1/2021 sono richieste 50 operazioni con un massimo di € 150 di
rimborso a semestre.
Il Super Cashback
è stato confermato dal 2021 con un bonus di € 1.500 da riconoscere a ciascuno dei
100.000 aderenti che avranno effettuato il maggior numero di operazioni in
ciascuno dei due periodi semestrali a regime.
Il programma è
incentrato sul codice fiscale del contribuente, quindi ogni aderente può
beneficiare individualmente dei bonus, cumulandone gli importi a livello
familiare, tuttavia è bene ricordare che il mancato raggiungimento del numero
minimo di operazioni fa perdere ogni diritto per cui potrebbe essere opportuno
adottare la strategia di concentrare le spese familiari ammesse sul titolare di
un unico codice fiscale.
Non rientrano nel
programma le operazioni concluse su Internet e tutte le spese che danno diritto
ad agevolazioni fiscali, quali le spese sanitarie per le quali è prevista la
detrazione del 19%, a meno che non si rinunci al beneficio chiedendo al
farmacista di non inserire il proprio codice fiscale sullo scontrino;
ovviamente tale disposizione interesserà soltanto i contribuenti con imponibile
esente, posizione in cui si trovano spesso i coniugi non a carico titolari di
pensioni minime.
Se a tutto questo
si aggiunge l’abbinamento alla lotteria degli scontrini che partirà dal
1/1/2021, già da oggi funzionante per il rilascio del codice di lotteria sul
sito Internet dedicato cliccando sul link Lotteria degli scontrini - Home, ben si comprende l’interesse
che il programma di contrasto all’evasione fiscale sta suscitando fra i
consumatori, salvo la remora per molti di noi anziani della scarsa
dimestichezza con gli strumenti informatici, che ormai condizionano ogni
aspetto della vita amministrativa e sociale.
Per ottenere il codice della Lotteria basta inserire
il proprio codice fiscale e dare l’assenso alla privacy ricopiando le lettere
di controllo che appaiono sulla schermata, dopodiché si genera il codice
lotteria in formato alfanumerico e a barre che può essere stampato, salvato o
condiviso con i comandi presenti in alto a destra della pagina.
Il codice può essere caricato sul proprio cellulare
per l’acquisizione automatica da parte dell’esercente (vedasi riproduzione in
calce): per farlo è sufficiente inoltrarlo con una mail al proprio indirizzo di
posta elettronica dalla sezione “condividi”.
E’ comunque opportuno dotarsi di una copia stampata
del codice lotteria da esibire ai punti vendita non dotati di POS di ultima
generazione a lettura automatica.
Anche al fine di meglio indirizzare le nostre molte
istruzioni in materia, ci farebbe piacere ottenere dai Soci un flusso di
ritorno di notizie utili al riguardo, per esempio facendoci sapere di essere
riusciti nel frattempo a dotarsi della Identità Digitale SPID (cfr. Comunicato
n.153) propedeutico a qualsiasi futuro contatto con la Pubblica
Amministrazione, o rappresentarci le difficoltà incontrate nel registrarsi
restando a disposizione per l’eventuale consulenza al momento possibile
soltanto via mail o telefonica ai recapiti più volte comunicati.