Entro
il prossimo 16 dicembre scade anche il termine per il versamento della seconda
rata a saldo della nuova IMU dovuta per il 2020.
Il
versamento della rata a saldo dovrà essere eseguito, a conguaglio di quanto già
versato entro il 16 giugno come prima rata, sulla base delle aliquote approvate
entro il 30/9/2020 dai singoli Comuni e pubblicate nel sito internet del
Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28/10/2020.
A
tale riguardo, si ricorda che la prima rata era pari al 50% di quanto versato a
titolo di IMU per l’intero anno 2019 (Comunicato n. 147) per cui nell’ipotesi
che l’aliquota per l’anno 2020 sia rimasta invariata deve essere versato il
residuo 50%.
I
codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono gli stessi già utilizzati per
la prima rata, vale a dire cod. 3912 per la prima casa di cat. A/1 (di lusso) e
cod. 3918 per gli altri fabbricati.
Le
aliquote stabilite dal Comune di Genova per l’anno 2020 sono invariate rispetto
all’anno precedente.
Per
i Comuni che hanno elevato l’aliquota IMU assorbendo l’imposta TASI, abolita
con decorrenza 1/1/2020, potrebbe essere necessario effettuare il conguaglio
annuale sino a concorrenza dell’aliquota unificata.
Giurisprudenza
in materia di IMU
Si
dà notizia che la Corte di Cassazione, nel ribadire un principio affermato in
una precedente ordinanza (n. 4166/2020),
con la sentenza n. 20130/2020, ha affermato che nessuna agevolazione IMU spetta
nel caso di due coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica e la
dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi, in
quanto nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale.
La fattispecie riguarda la falsa separazione delle residenze tra marito e
moglie con lo scopo di vantare una doppia esenzione IMU. Alla luce di tale
principio si apre la strada a possibili accertamenti da parte dei Comuni al
fine di recuperare il tributo non versato negli ultimi cinque anni.