Riportiamo di seguito alcune informazioni di interesse degli Associati, rilevate dalla stampa
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No IMU sulle residenze dei coniugi in
comuni diversi
A seguito del D.L. n. 201/2011 i
Comuni hanno in tempi recenti richiesto, ai coniugi che risiedono
anagraficamente in immobili diversi e non dimorano abitualmente e
contestualmente con il relativo nucleo familiare in un'unica unità, il pagamento
dell'IMU su uno di essi, sostenendo che il nucleo familiare ha diritto ad
una sola agevolazione IMU (ossia esenzione), ma non per entrambe le unità
immobiliari possedute.
Ne è sorto un contenzioso giudiziale
definito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n.209/2022,che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui
per potere accedere all'esenzione dell'IMU, prevedeva per i coniugi il suddetto
duplice e contestuale requisito (residenza anagrafica e dimora
abituale).
In sostanza, la Corte Costituzionale
ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove
il singolo soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora
abituale, a nulla rilevando ai fini IMU il luogo di residenza e
dimora degli altri membri della famiglia, risultando così
conseguentemente legittimato a tali fini lo
"spacchettamento" del nucleo familiare sia all'interno dello
stesso territorio comunale sia in comuni diversi.
Pertanto chi avesse già pagato l'IMU
a seguito di siffatte richieste da parte dei comuni interessati potrà, entro cinque anni dalla data del versamento
dell’imposta, attivarsi per chiederne la
ripetizione.
A mero titolo indicativo, si precisa
che in via amministrativa ciò potrà avvenire presentando richiesta
scritta su apposito modulo predisposto dal competente Ufficio tributi, al quale
va allegata copia della ricevuta del versamento effettuato, motivando tale
richiesta con la decisione della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022,
che ha sancito (come sopra detto ) l'illegittimità costituzionale
dell'art.13, comma 2, quarto periodo, D.L. n.201 del 6/12/2011, che è stato
alla base della richiesta dell'IMU illegittimamente richiesta dal comune
interessato e pagata dal contribuente.
Occorre tuttavia sottolineare che, in considerazione dei controlli che dovranno essere attuati dai comuni per verificare la compatibilità dello status dei richiedenti con lo "spirito" della sentenza, si prevedono tempi lunghi per l’ottenimento dei rimborsi (cfr. punto 14. della sentenza stessa)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:209
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Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144)
Si porta a conoscenza che con il
pagamento della pensione Inps per la corrente mensilità agli aventi diritto è riconosciuto in automatico, (ossia senza alcuna
formalità), un importo una tantum di euro 150,00 alle seguenti condizioni :
- essere
residenti in Italia,
- essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici ,
- non avere superato per il 2021 un reddito pensionistico ai fini Irpef (al netto dei contributi) superiore a 20.000 euro.
Accedendo alla propria area
riservata on line di INPS, è possibile visualizzare il cedolino della pensione
e, ove ricorrano i presupposti sopra descritti, verificare l’importo del bonus.
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Nuova soglia di impignorabilità delle pensioni
La legge di conversione del D.L.
Aiuti bis (di cui al precedente nostro Comunicato
n. 242 ) ha elevato la soglia di impignorabilità delle pensioni - da ultimo pari ad euro 702,42 - prevedendo che le somme da chiunque dovute a
titolo di pensione, di indennità che danno luogo a pensione od altri assegni di quiescenza, non possano essere pignorate per un ammontare
corrispondente al doppio della misura
massima dell'assegno sociale
(attualmente pari ad euro 936,22), con un minimo di euro 1.000,00.
Oltre detto importo la pensione può
essere pignorabile solo nella misura di un quinto