BENVENUTO

BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

venerdì 4 novembre 2022

COMUNICATO N. 245 – Provvedimenti e sentenze di interesse degli Associati

 Riportiamo di seguito alcune informazioni di interesse degli Associati,  rilevate dalla stampa  

·      No IMU  sulle residenze dei coniugi in comuni diversi

A seguito del D.L. n. 201/2011 i Comuni hanno in tempi recenti  richiesto, ai coniugi che risiedono anagraficamente in immobili diversi e non  dimorano abitualmente e contestualmente  con il relativo nucleo familiare in un'unica unità, il pagamento dell'IMU su uno di essi, sostenendo che il nucleo familiare  ha diritto ad una sola agevolazione IMU (ossia esenzione), ma non per  entrambe le unità immobiliari possedute.

Ne è sorto un contenzioso giudiziale definito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n.209/2022,che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui per potere accedere all'esenzione dell'IMU, prevedeva per i coniugi il suddetto duplice e contestuale  requisito (residenza anagrafica e dimora abituale).

In sostanza, la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il singolo soggetto passivo  ha la residenza anagrafica e la dimora  abituale, a nulla rilevando ai fini IMU  il luogo di residenza  e dimora degli altri membri della famiglia, risultando così conseguentemente  legittimato a tali fini lo "spacchettamento"  del nucleo familiare sia all'interno dello stesso territorio comunale sia  in comuni diversi.

Pertanto chi avesse già pagato l'IMU a seguito di siffatte richieste da parte dei comuni interessati potrà,  entro cinque anni dalla data del versamento dell’imposta,  attivarsi per chiederne la ripetizione.

A mero titolo indicativo, si precisa che in via amministrativa ciò potrà avvenire  presentando richiesta scritta su apposito modulo predisposto dal competente Ufficio tributi, al quale va allegata copia della ricevuta del versamento effettuato, motivando tale richiesta  con la decisione della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022, che ha sancito  (come sopra detto ) l'illegittimità costituzionale  dell'art.13, comma 2, quarto periodo, D.L. n.201 del 6/12/2011, che è stato alla base della richiesta dell'IMU illegittimamente richiesta dal comune interessato e pagata dal contribuente.

Occorre tuttavia sottolineare che, in considerazione dei controlli  che dovranno essere attuati dai comuni  per verificare la compatibilità dello status dei richiedenti con lo "spirito" della  sentenza, si prevedono tempi lunghi per l’ottenimento dei rimborsi  (cfr. punto  14. della sentenza stessa)

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:209

·      Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144)

Si porta a conoscenza che con il pagamento della pensione Inps per la corrente mensilità  agli aventi diritto è riconosciuto  in automatico, (ossia senza alcuna formalità), un importo una tantum di euro 150,00 alle seguenti condizioni :

-    essere residenti in Italia,

-    essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici ,

-  non avere superato per il 2021 un reddito pensionistico ai fini Irpef (al netto dei contributi) superiore a 20.000 euro.

Accedendo alla propria area riservata on line di INPS, è possibile visualizzare il cedolino della pensione e, ove ricorrano i presupposti sopra descritti, verificare l’importo del bonus.

·      Nuova soglia di impignorabilità delle pensioni

La legge di conversione del D.L. Aiuti bis  (di cui al precedente nostro Comunicato n. 242 ) ha elevato la soglia di impignorabilità delle pensioni  - da ultimo pari ad euro 702,42 -  prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che danno luogo a pensione  od altri assegni di quiescenza, non  possano essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio  della misura massima dell'assegno sociale  (attualmente pari ad euro 936,22), con un minimo di euro 1.000,00.

Oltre detto importo la pensione può essere pignorabile solo nella misura di un quinto