"La Corte Costituzionale con la
sentenza n. 116/2013, depositata il 5 u.s., ha ritenuto costituzionalmente
illegittimo l'art. 18, comma 22 bis, del D.L. 6/7/2011 n. 98, convertito con
legge 15/7/2011 n. 111, in tema di interventi legislativi in materia
previdenziale. Tale comma aveva introdotto - per il periodo 1/8/2011 -
31/12/2014 - un contributo di perequazione (altrimenti detto di solidarietà) a
carico dei soli titolari di trattamenti pensionistici
elevati.
Detto contributo è stato fissato nel 5% della parte della
pensione (INPS + eventuale pensione integrativa/supplementare) eccedente i
90.000 Euro lordi annui e fino a 150.000 Euro, ed è stato elevato al 10% per la
parte eccedente i 150.000 Euro.
La Corte Costituzionale - con
sentenza analoga a quella emessa a fine 2012 sugli stipendi dei manager pubblici -
ha decretato che anche il contributo in questione abbia natura tributaria, e
quindi non possa essere legittimamente imposto solo ad alcune categorie di
contribuenti (ossia solo ai pensionati).
Le conseguenze della suddetta sentenza della Corte sono
duplici:
- con la mensilità di (fine) giugno c.a. sia l'INPS sia i
Fondi integrativi non dovranno più applicare il citato contributo di
perequazione/solidarietà,
- le somme sino ad oggi
trattenute ai singoli per tale causale dovranno essere loro restituite
(dall'INPS e dai Fondi integrativi) con modalità da
individuarsi.
L'importanza di questa decisione
non attiene solo (i pochi) elementi con elevati redditi di pensione, ma
chiarisce al legislatore un principio costituzionale di eguaglianza tributaria
tra i pensionati e tutti gli altri cittadini, che dovrà espletare i suoi effetti
qualora - come viene attualmente sostenuto da più parti - il Governo nella
seconda metà del corrente anno voglia recuperare ulteriori risorse economiche
per incrementare l'occupazione rivolgendosi alle (sole) pensioni medio-alte,
anzichè ai contribuenti in genere."