Con precedenti comunicati, si è portata a conoscenza la sentenza
n.70/2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella
parte della legge Fornero che aveva bloccato la rivalutazione Istat delle
pensioni, per gli anni 2012 e 2013, sia INPS sia integrative (FIP).
E’ poi, però, intervenuto il Governo, con il Decreto Legge n.65/2015,
che ha di fatto svuotato la portata della decisione della Corte Costituzionale,
prevedendo (ma solo per i trattamenti
pensionistici d’importo mensile inferiore ad euro 2.886 lordi) la
corresponsione in misura ridotta e graduata degli arretrati dovuti, oltre ad
una rivalutazione prospettica in misura incisivamente ridotta.
I termini della questione sono già stati affrontati dai nostri
Comunicati n. 41 e 44, nonché con sms e messaggi in posta elettronica, a cui si
rinvia per non appesantire la presente trattazione.
La vicenda presenta ora i presupposti di una possibile contestazione
in sede giudiziale per tutti coloro (e sono la stragrande maggioranza dei
nostri Soci) che hanno subito e stanno subendo la mancata/ridotta rivalutazione
dei trattamenti Inps e FIP, tenendo presente che per definire i limiti di
reddito mensili sopra indicati viene fatto riferimento al Casellario Inps, che
somma tutti i trattamenti pensionistici.
In termini economici, la mancata rivalutazione per gli anni 2012 e
2013 può essere quantificata in circa 2 mensilità per arretrati e in un aumento
di circa il 5% delle pensioni in atto.
Per contestare quanto sopra, e interrompere la prescrizione, nei
nostri precedenti Comunicati abbiamo fatto presente che presso la nostra sede
sono reperibili le bozze da utilizzare (1 lettera per l’Inps e 1 lettera per il
FIP). Con mail autonoma provvederemo a ritrasmettere ai nostri Soci il testo di
tali lettere (da non rispedire da parte di chi vi ha già provveduto); eventuali
problemi in merito potranno essere affrontati e definiti telefonicamente.
Le due vertenze (INPS e FIP) hanno presupposti, probabilità di
successo e tempi di decadenza diversi per cui lo Studio Iacoviello propone di
affrontare per prima quella dell’INPS, il cui esito dipende essenzialmente da
un nuovo esame da parte della Corte Costituzionale, se la domanda giudiziale
verrà ritenuta dai Tribunali non manifestamente infondata.
Le decisioni della Corte, che abrogano o modificano parzialmente una
legge, come è noto, sono valide per tutti gli aventi diritto, però nei termini
della prescrizione quinquennale dalla data di spedizione della lettera;
tuttavia i termini per l’INPS sono più brevi perché il diritto di agire in via
giudiziaria decade trascorsi tre anni dal rigetto della domanda da parte
dell’Ente.
In base alle leggi, l’INPS dovrebbe rispondere entro 120 giorni e
consentire il ricorso alla Commissione Provinciale nei successivi 90 giorni, ma
a causa dell’eccessivo numero delle domande pervenute per il momento non
riscontrerà le lettere, salvo qualche eccezione locale per le domande ricevute
on line tramite patronati.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata RR (come già
fatto da molti soci), tramite patronati o direttamente on line da parte di chi
è in possesso del codice PIN dispositivo o che approfitterà di questa occasione
per richiederlo.
E’ pertanto raccomandabile dotarsi, come più volte suggerito, dei
codici di accesso al sito dell’INPS, utile non solo in questa occasione, ma per
prendere visione delle proprie comunicazioni e mensilità pensionistiche; fra
l’altro l’eventuale ricorso alla Commissione Provinciale, che consente di
allungare ulteriormente i termini di decadenza del diritto alle prestazioni,
può essere inoltrato soltanto in linea con l’assistenza di As.Pe. per i soci
che volessero approfittarne.
In ogni caso è necessario conservare tutta la documentazione e
prendere buona nota della data dell’eventuale rigetto espresso della domanda,
da cui decorrono i tre anni di decadenza, altrimenti vigono, come per il FIP, i
cinque anni di prescrizione breve.
Inoltre, chi volesse contestare subito in via giudiziale quanto sopra
all’INPS, lo Studio dell’Avv. Iacoviello, nostro legale di fiducia, ha già
predisposto un’analitica informativa in merito, indicando sul suo sito www.iacoviello.it modalità, costi,
procedure, ecc., a cui si rinvia, ricordando che lo Studio legale è ubicato in
Torino, via Vassalli Eandi n. 28 - Tel.011 4341372, fax 011 4474148.
Lo stesso vale per la contestazione immediata in via giudiziale nei
confronti di Carige, anche se l’Avv. Michele Iacoviello, che sta ancora
studiando come muoversi con successiva causa separata, in sintonia con altre
Associazioni pensionati.
As.Pe., in questa fase, ritiene necessario interrompere i termini di
prescrizione sia nei confronti dell’INPS sia di Carige e poi valutare in un
secondo tempo l’attivazione o il concorso in contenziosi giudiziari pilota,
specie alla luce delle prime decisioni della magistratura
insufficienti a stabilire un indirizzo univoco orientato alla questione di
legittimità costituzionale, l’unica a nostro avviso risolutiva, quantomeno
contro l’INPS, per effetto di una nuova decisione della Corte, unica
istituzione deputata per ripristinare la ferita al diritto inferta dal
provvedimento governativo in questione.
Purtroppo, anche nella migliore delle ipotesi, a causa delle
disastrate finanze pubbliche, i tempi lunghi e qualche altro sotterfugio
legislativo potranno comportare altri rischi aggiuntivi al momento non
prevedibili, mentre è sicuramente più motivata e percorribile la vertenza nei
confronti del FIP il cui blocco non trova alcuna giustificazione d interesse
pubblico o di bilancio.