A
seguito di alcune richieste ricevute in merito alla pensione INPS di
reversibilità, che riveste un interesse di carattere generale, riteniamo utile aggiornare
le modalità e le condizioni per il percepimento dell’assegno spettante al coniuge
superstite e ai figli minori o dediti agli studi sino a 26 anni, nonché ai soggetti inabili conviventi e fiscalmente a carico della persona defunta, già
titolare di pensione pubblica.
Le
stesse norme regolano la pensione indiretta, che spetta ai familiari quando il congiunto deceduto non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, ma aveva 15 o più anni
di contributi o almeno 5 di cui 3 negli ultimi anni di vita.
L’importo della pensione di reversibilità (anche indiretta) è pari alle
seguenti quote calcolate rispetto alla pensione lorda di riferimento, ma è soggetta
a riduzione in base al reddito del percipiente:
ü
60% nel caso spetti solo al coniuge
ü
70% quando è presente solo un figlio
ü
80% nel caso di coniuge e un figlio oppure due figli senza il coniuge
ü
100% al coniuge con due o più figli
ü
15% per altri familiari aventi diritto.
Tralasciando
le quote aggiuntive, che riguardano casi non ricorrenti fra i nostri soci, concentriamo
l’attenzione sulla posizione del coniuge superstite, precisando che i semplici
conviventi non hanno alcun diritto, mentre le unioni civili sono equiparate al
matrimonio tradizionale.
Le riduzioni riferite al reddito imponibile del coniuge superstite sono calcolate per fasce di importi ragguagliate al trattamento minimo INPS variabile annualmente sulla base dell’inflazione programmata; non essendoci stata alcuna variazione nell’anno 2021, dall’1/1/2020 si applicano le seguenti riduzioni
ü nessuna se il reddito del titolare della prestazione è inferiore a € 20.107,62
ü 25%
per i redditi compresi fra € 20.107,62 e € 26.810,16
ü 40%
per i redditi compresi fra € 26.810,16 e € 33.512,70
ü 50%
per i redditi superiori a € 33.512,70.
Per
redditi imponibili si intendono quelli desunti dall’ultima dichiarazione
fiscale presentata, al netto della rendita catastale della prima casa e al
lordo di eventuali redditi soggetti ad imposta cedolare secca, esclusi i
redditi finanziari soggetti ad imposta sostitutiva e quelli soggetti a
tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto o la
capitalizzazione della pensione aziendale.
La
revisione del trattamento viene fatta annualmente, anche ad iniziativa del
percipiente qualora vi siano state variazioni dei propri redditi quali, ad
esempio, la cessione di un immobile o la trasformazione del regime di
tassazione di un contratto di locazione, che comportino il passaggio ad una fascia
di riduzione della pensione di reversibilità più favorevole.
Le
pensioni integrative e assicurative private seguono invece le clausole dei
rispettivi contratti e regolamenti, nel caso specifico di Banca Carige, per le pensioni
ancora in essere, l’assegno di reversibilità spetta in misura del 60% senza
alcuna riduzione rispetto al reddito del percipiente.
La
domanda può essere presentata a un CAF oppure direttamente on line accedendo
con lo SPID al sito dell’INPS nella pagina dedicata “Domande Pensionistiche”.