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BENVENUTI IN AS.PE. CARIGE !

libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

giovedì 18 gennaio 2018

COMUNICATO N.92 - Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la sentenza che ha respinto le eccezioni d’incostituzionalità del D.L. 65/2015 sulla perequazione 2012-13.


Lo Studio Legale Iacoviello sta predisponendo il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo contro la sentenza n. 250/2017 della Corte Costituzionale che ha respinto i ricorsi contro il c.d. decreto Renzi in merito al blocco della perequazione 2012-13 al di sopra di € 1.405 di pensione mensile lorda, ignorando anche gli effetti retroattivi della sentenza di incostituzionalità del blocco della rivalutazione in precedenza dichiarato per le pensioni di qualsiasi importo.

L’azione può essere avviata, anche da parte di chi non avesse già partecipato alla causa, rivolgendosi direttamente alla Studio Iacoviello. dopo aver consultato il sito www.iacovilello.it., che richiede un modico compenso fisso di € 130 (€ 164,94 con oneri fiscali), ma con la previsione di tempi lungi (4/5 anni) e di possibili oneri per spese legali di controparte in caso di soccombenza, sia pure suddivisi fra tutti i ricorrenti della causa collettiva.

Coloro che sono già in rapporti con lo Studio Legale per aver partecipato alla causa sin dall’inizio sono già stati contattati e informati dall’Avv. Iacoviello sulla possibilità e sui termini per adire la Corte Europea (con una spesa di € 100 + oneri fiscali).

Il ricorso deve essere depositato - a pena di decadenza - entro sei mesi dalla data della sentenza impugnata e la decisione della Corte Europea avrà effetto solo nei confronti dei ricorrenti (non erga omnes, come per le sentenze della Corte Costituzionale).

L’interesse a partecipare – fermo restando l’alea del risultato finale - va quindi ricercato nella stima personale della propria posizione pensionistica, ricordando che la perequazione bloccata dal 2012 vale circa un 4,30% (5,70% nello scaglione al 75%) della pensione INPS lorda, che si riduce a circa il 2,50% al netto dell’imposta Irpef marginale e delle addizionali locali, con effetti retroattivi e prospettici. 

PS.

mercoledì 2 febbraio 2018 – Lo Studio Legale Iacoviello ci ha fatto pervenire la risposta data ad un’altra Associazione in merito alla questione delle spese di controparte, che riportiamo integralmente ai fini di una corretta e completa informazione al riguardo:

Se si perde si può essere condannati alle spese?

NO, nessuna condanna alle spese. Presso la Corte di Strasburgo non vi è alcun rischio di condanna alle spese in caso di sconfitta del cittadino. Infatti sul sito della Corte si legge testualmente che: "Se la Corte non constata alcuna violazione, Lei non sarà tenuto a farsi carico di alcun onere supplementare (in particolare per quanto concerne le spese sostenute dal Governo convenuto".


giovedì 14 dicembre 2017

COMUNICATO N.91 - Rinnovo polizza sanitaria

Si comunica che l'U.P. Banco Napoli ha stipulato una nuova polizza sanitaria collettiva con la Compagnia di Assicurazioni ALLIANZ in sostituzione di quella in essere con UNISALUTE, a causa della maggiore onerosità delle condizioni di rinnovo proposte, e ha inviato a tutti gli assicurati una lettera raccomandata in via di distribuzione.

La lettera, che riporta le nuove condizioni, è visibile QUI e sulla pagina POLIZZA SANITARIA insieme alla documentazione contrattuale e ai moduli per la nuova adesione esplicita, salvo che non si desideri disdire il contratto inviando una mail di revoca all'UPBN e ad As.Pe. Carige per conoscenza.

Sinteticamente si fa presente che, dopo lunga trattativa, è stato convenuto un aumento dei premi nelle seguenti misure:

- per l'assicurato singolo: € 1.050 (in precedenza € 935)

- per l'assicurato con nucleo famigliare a carico: € 1.350 ( €1.100)

- per l'assicurato con coniuge non fiscalmente a carico: € 1.540 ( €1.335)

- per ogni persona non a carico in aggiunta: € 490 (€ 400)

a fronte dell'aumento del massimale complessivo assicurato per nucleo familiare da € 150 mila a € 180 mila e marginali variazioni dei sub-massimali, fermo restando la copertura assicurativa sino al 31 dicembre dell'anno in cui l'assicurato compirà gli 88 anni di età.

Per il rinnovo non è richiesta un'ulteriore documentazione, mentre per i nuovi aggregati continua a valere la regola di produrre l'anamnesi del soggetto e attendere il benestare della Compagnia.

As.Pe. Carige si fa carico di raccogliere tutte le adesioni, compilate utilizzando il modulo allegato, purché pervengano non oltre il 10/1/2018, ove possibile via mail con allegata la scansione del documento firmato (modalità caldamente raccomandata) o con consegna diretta presso la nostra sede (che riaprirà il 9/1/2018) oppure per posta raccomandata direttamente all'UPBN e ad As.Pe. Carige per conoscenza (via mail o lettera semplice).

Gli associati che intendano sottoscrivere per la prima volta la polizza sanitaria ALLIANZ dovranno compilare e recapitare con le stesse modalità di cui sopra:

1) l'adesione all'UPBN in qualità di socio aggregato;2) il modulo SEPA accuratamente compilato; 3) l'adesione alla polizza ALLIANZ; 4) il questionario anamnestico nei casi previsti (per i familiari non fiscalmente a carico dell'assicurato).

Si ricorda che è confermata la carenza di 4 mesi per i nuovi assicurati, salve le riserve nei casi in cui sia necessaria l'anamnesi.

mercoledì 29 novembre 2017

Comunicato n. 90 - Errori nel calcolo della TARI (Tassa Rifiuti)

Pubblichiamo un comunicato di generale interesse gentilmente trasmessoci dall’Associazione “Amici Comit – Piazza Scala” – consociata FAP Credito – modificato soltanto nella parte specificatamente relativa al Comune di Milano.
In questi giorni articoli di stampa e programmi televisivi si stanno occupando dell’argomento relativo a intervenute inesattezze nel sistema di calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) così come rilevate in sede di recente interrogazione parlamentare.
 
Al riguardo premettiamo che per la TARI, introdotta dall’anno 2014 (in sostituzione di TARSU e/o TARES), è contemplato un meccanismo di conteggio basato sull’applicazione di due tariffe relative a: 
 
- una quota fissa, per il calcolo della quale bisogna moltiplicare i metri quadri dell’immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti;
 
- una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuto residuo conferito, comprensiva di un quantitativo minimo obbligatorio. 
 
Orbene, secondo la corretta interpretazione della normativa disciplinante la TARI, in caso di appartamento cui siano collegate unità pertinenziali (box, cantine, solai), la quota fissa va calcolata sulla sommatoria delle superfici degli immobili oggetto della tassazione mentre la quota variabile va calcolata una sola volta. 
 
E’, invece, emerso che alcuni Comuni abbiano adottato una diversa impostazione applicando la quota variabile, oltre che all’unità abitativa, anche alle relative pertinenze con la conseguenza di un’eccedenza di tassazione in misura sensibile: sull’illegittimità dei comportamenti di quei Comuni che abbiano seguito tale criterio non dovrebbero esserci dubbi in quanto, in data 20 novembre u.s., è uscita la circolare n. 1/DF del Ministero Economia e Finanza ad oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”. 
 
In questa situazione, riteniamo comunque opportuno fornire alcune indicazioni su quali iniziative poter intraprendere per la tutela dei diritti ed ottenere i relativi rimborsi qualora dai Comuni coinvolti nella tematica non vengano, a breve, date informazioni circa l’adozione di provvedimenti volti ad adeguate forme di ristoro: a questo proposito segnaliamo innanzitutto che gli interessati potranno formalizzare ai competenti uffici comunali apposita istanza in carta libera da trasmettere con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta elettronica certificata) ovvero anche (ove verificata l’ammissibilità) mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, che restituisce copia dell'accompagnatoria con timbro di avvenuta ricezione. 
 
I termini (decadenziali) per la presentazione dell’istanza sono molto ampi: 5 anni decorrenti dalla data dei versamenti della TARI, sicché è possibile ricomprendere nell’istanza tutte le eccedenze di tassazione subite atteso che la TARI è entrata in vigore nel 2014. 
 
L’As.Pe. Comit aggiunge il link al proprio sito http://www.amicicomit.it/i-servizi/comunicati-direttivo/anno-2017/279-comunicato-n-6-del-22-novembre-2017-errori-nel-calcolo-tari contenente il facsimile della domanda e le istruzioni per calcolare l’importo da chiedere a rimborso, tuttavia non avendo il Comune di Genova, dove dimora la maggior parte dei nostri soci, commesso il suddetto errore, è opportuno documentarsi in merito all’eventuale errore di altri Comuni in cui si possieda la prima casa o altra unità immobiliare dotate di pertinenze.
Al riguardo si consiglia di consultare l’avviso di pagamento TARI, nel quale sono specificate le voci di tariffa o, in mancanza, la delibera del Comune reperibile sul sito 
 
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/

Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1- copia degli avvisi di pagamento della TARI;
2- copia dei relativi pagamenti;
3- copia di documento d’identità;
4-prospetto redatto sull’esempio del Comune di Milano.

Segnaliamo ancora che, in caso di diniego espresso al rimborso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, mentre nel caso di “silenzio-rifiuto” che si forma decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 21 Dlgs 546/92) - ma è consigliabile attendere i 180 giorni contemplati dalla normativa sui tributi locali (art.1 comma 164 L. 296/06b) - il contribuente deve proporre ricorso entro i termini prescrizionali decennali.