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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

mercoledì 29 novembre 2017

Comunicato n. 90 - Errori nel calcolo della TARI (Tassa Rifiuti)

Pubblichiamo un comunicato di generale interesse gentilmente trasmessoci dall’Associazione “Amici Comit – Piazza Scala” – consociata FAP Credito – modificato soltanto nella parte specificatamente relativa al Comune di Milano.
In questi giorni articoli di stampa e programmi televisivi si stanno occupando dell’argomento relativo a intervenute inesattezze nel sistema di calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) così come rilevate in sede di recente interrogazione parlamentare.
 
Al riguardo premettiamo che per la TARI, introdotta dall’anno 2014 (in sostituzione di TARSU e/o TARES), è contemplato un meccanismo di conteggio basato sull’applicazione di due tariffe relative a: 
 
- una quota fissa, per il calcolo della quale bisogna moltiplicare i metri quadri dell’immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti;
 
- una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuto residuo conferito, comprensiva di un quantitativo minimo obbligatorio. 
 
Orbene, secondo la corretta interpretazione della normativa disciplinante la TARI, in caso di appartamento cui siano collegate unità pertinenziali (box, cantine, solai), la quota fissa va calcolata sulla sommatoria delle superfici degli immobili oggetto della tassazione mentre la quota variabile va calcolata una sola volta. 
 
E’, invece, emerso che alcuni Comuni abbiano adottato una diversa impostazione applicando la quota variabile, oltre che all’unità abitativa, anche alle relative pertinenze con la conseguenza di un’eccedenza di tassazione in misura sensibile: sull’illegittimità dei comportamenti di quei Comuni che abbiano seguito tale criterio non dovrebbero esserci dubbi in quanto, in data 20 novembre u.s., è uscita la circolare n. 1/DF del Ministero Economia e Finanza ad oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”. 
 
In questa situazione, riteniamo comunque opportuno fornire alcune indicazioni su quali iniziative poter intraprendere per la tutela dei diritti ed ottenere i relativi rimborsi qualora dai Comuni coinvolti nella tematica non vengano, a breve, date informazioni circa l’adozione di provvedimenti volti ad adeguate forme di ristoro: a questo proposito segnaliamo innanzitutto che gli interessati potranno formalizzare ai competenti uffici comunali apposita istanza in carta libera da trasmettere con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta elettronica certificata) ovvero anche (ove verificata l’ammissibilità) mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, che restituisce copia dell'accompagnatoria con timbro di avvenuta ricezione. 
 
I termini (decadenziali) per la presentazione dell’istanza sono molto ampi: 5 anni decorrenti dalla data dei versamenti della TARI, sicché è possibile ricomprendere nell’istanza tutte le eccedenze di tassazione subite atteso che la TARI è entrata in vigore nel 2014. 
 
L’As.Pe. Comit aggiunge il link al proprio sito http://www.amicicomit.it/i-servizi/comunicati-direttivo/anno-2017/279-comunicato-n-6-del-22-novembre-2017-errori-nel-calcolo-tari contenente il facsimile della domanda e le istruzioni per calcolare l’importo da chiedere a rimborso, tuttavia non avendo il Comune di Genova, dove dimora la maggior parte dei nostri soci, commesso il suddetto errore, è opportuno documentarsi in merito all’eventuale errore di altri Comuni in cui si possieda la prima casa o altra unità immobiliare dotate di pertinenze.
Al riguardo si consiglia di consultare l’avviso di pagamento TARI, nel quale sono specificate le voci di tariffa o, in mancanza, la delibera del Comune reperibile sul sito 
 
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/

Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1- copia degli avvisi di pagamento della TARI;
2- copia dei relativi pagamenti;
3- copia di documento d’identità;
4-prospetto redatto sull’esempio del Comune di Milano.

Segnaliamo ancora che, in caso di diniego espresso al rimborso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, mentre nel caso di “silenzio-rifiuto” che si forma decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 21 Dlgs 546/92) - ma è consigliabile attendere i 180 giorni contemplati dalla normativa sui tributi locali (art.1 comma 164 L. 296/06b) - il contribuente deve proporre ricorso entro i termini prescrizionali decennali.